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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06728/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20575 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], INTIMATO avverso la sentenza numero 1489/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 1° marzo 2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 9703/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione numero 18/1T/028445/000/P004, avente ad oggetto la maggiore imposta di registro calcolata sul valore monetario dei finanziamenti concessi dai soci -tra cui il prefato [OSCURATO:PERSONA]- in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che erano stati espressamente enunciati nel successivo atto -stipulato in data 15 novembre 2018-con il quale i suddetti soci avevano ceduto le loro quote di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., che erano stati assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, ad esso allegata.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, per avere la corte regionale laziale, contrariamente a quanto aveva fatto quella di prime cure, reputato ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, nonostante fosse stato notificato secondo modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge, trattandosi di una copia per immagine di un documento cartaceo recante la sottoscrizione autografa del difensore.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Nell’alveo del noto arresto giurisprudenziale secondo il quale la categoria dell’inesistenza degli atti processuali riveste carattere meramente residuale (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/15), è stato affermato, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia per immagine per la notifica all’amministrazione finanziaria, in violazione dell’articolo 16- bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, è sanabile per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte (cfr. Cass. n. 30950/24).

3.2. Nella vicenda in esame, come già condivisibilmente evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, il ricorso introduttivo del giudizio, notificato all’Agenzia delle Entrate, la quale si era costituita in giudizio, aveva raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria dell’invalidità.

3.3. A tal proposito, è stato precisato, con riferimento alla violazione delle modalità telematiche dettate dall’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che la notifica difforme rispetto al modello legale -ma il tema ha valenza più ampia, attenendo agli atti processuali in generale- non è inesistente, ma nulla ed, in quanto tale, deve reputarsi sanabile, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, enucleabile dall’art. 156, comma terzo, c.p.c., in caso di costituzione della controparte (cfr. Cass. n. 585/25).

E’ pur vero che, in una pronuncia rimasta isolata (cfr. Cass.n. 4815/25), è stato sostenuto che, in seguito all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma è altrettanto vero che questo orientamento -non condivisibile- è stato già superato da questa Corte, con riferimento -ancora una volta- ad un’ipotesi di notifica non eseguita secondo le modalità telematiche prescritte dalla legge, reputata nulla e non inesistente (Cass. n. 99/2026).

Non è dirimente, in senso contrario, l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, contenuto nell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 immediatamente prima delle parole “con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme”, che sottolinea meramente l’impossibilità di deviare dal modello legale -tanto è vero che, discostandosi da esso, si dà corpo inoppugnabilmente ad una invalidità, sub specie nullitatis- e non autorizza di certo a reputare addirittura inesistenti gli atti processuali compiuti in violazione di tale disposizione (cfr. Cass. n. 4230/26).

D’altro canto, la denuncia di vizi concernenti la violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa delle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 7665/16, Cass. n. 26419720 e Cass. n. 99/26), dovendosi reputare inammissibile -a riprova della correlazione funzionale tra osservanza delle norme di rito e tutela delle facoltà defensionali delle parti-l’eccezione con la quale sia evocato un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali esso abbia comportato una lesione del diritto di difesa o un pregiudizio di altra natura (cfr. Cass. n. 2937/25).

3.4. La soluzione che propende per la nullità sanabile è conforme, oltre tutto, agli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale le tecnologie digitali possono sì contribuire ad una migliore amministrazione della giustizia, ma pur sempre salvaguardando doverosamente un rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati ed obiettivo perseguito: il diritto di accesso ad un organo giudiziario, evocato dall’art. 6 CEDU, sarebbe irrimediabilmente compromesso, infatti, qualora le norme non fossero dirette al perseguimento dei fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia, essendo deleterio ai predetti fini un formalismo eccessivo -costituendo un ostacolo alla decisione sul merito della controversia- che non tenesse conto anche degli ostacoli pratici che le parti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie (cfr.

Corte EDU 16 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. [OSCURATO:PERSONA], Corte EDU, 09 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia, e Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia).

3.5. E’ possibile affermare, pertanto, che, avuto riguardo ai principi espressi a livello sovranazionale e, segnatamente, dalla giurisprudenza unionale, nonché alle norme dettate dal diritto interno, quali precedentemente menzionate ed interpretate, che la violazione delle modalità telematiche previste dall’articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 -come è avvenuto nella vicenda in esame, in cui il ricorso introduttivo del giudizio era costituito da una copia per immagine di un documento cartaceo recante la sottoscrizione autografa del difensore- ingenera un’ipotesi di nullità - e non di inesistenza - suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., laddove l’atto processuale, malgrado l’irritualità, abbia comunque raggiunto il suo scopo.

4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospetta la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, per avere i giudici di secondo grado reputato non assoggettabili all’imposta di registro -che era stata calcolata in misura proporzionale- i finanziamenti erogati dal contribuente, nella veste di socio, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., enunciati nel successivo atto di cessione di quote alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., essendo stato erroneamente sostenuto, nella sentenza impugnata, che non sussistesse un’identità delle parti contraenti nei due negozi, quello enunciante e quello enunciato, perché la società che aveva beneficiato dei finanziamenti -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- non sarebbe stata parte dell’atto tassato, “rispetto alle uniche due rappresentate dal soggetto cedente e dal soggetto cessionario”.

5. Il motivo è fondato.

5.1. L’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le medesime parti intervenute nell’atto enunciante, l’imposta si applichi anche alle disposizioni enunciate.

Il tenore letterale della norma induce a ritenere che, ai fini fiscali dell’enunciazione, non rilevi la parte in senso contrattuale, ma piuttosto il soggetto che ha partecipato ai due atti e, cioè, a quello enunciante ed a quello enunciato (cfr. Cass. n. 3841/23).

La ratiodi tale requisito soggettivo (identità delle parti dell’atto enunciato ed intervenute nell’atto enunciante) risiede, infatti, nell’esigenza di evitare che un soggetto sia sottoposto a prelievo fiscale in conseguenza di comportamenti a lui non imputabili: in quest’ottica, non è essenziale che abbia operato quale parte da un punto di vista contrattuale, bastando un mero coinvolgimento, in modo che l’imposizione non possa dirsi correlata ad una condotta esclusivamente altrui.

L’autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, d’altronde, permette di interpretare il termine “parti” in senso atecnico e di reputare sussistente il requisito dell’identità laddove nell’atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell’atto enunciato (cfr. Cass. n. 22997/24).

Questa opzione ermeneutica è suffragata dalla finalità antielusiva della norma, che legittima l’attribuzione al termine “parte”, in questo particolare contesto impositivo, di un significato “lato e sostanziale ... non contrattualistico", sussistendo la succitata identità in relazione ai soggetti “rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell’atto di emersione” (cfr. Cass., sez. un., n. 14432/23).

5.2. Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha ritenuto che non ricorresse il requisito soggettivo dell’identità delle parti tra atto enunciante -atto di cessione di quote- ed atto enunciato - finanziamento, ad opera dei soci, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- perché quest’ultima non sarebbe stata parte dell’atto di cessione di quote, pur dando atto che avevano “assistito” ad esso “gli organi della società” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), come è possibile effettivamente evincere dalla lettura del summenzionato atto di cessione, in cui sono annoverati, tra quelli intervenuti, due soggetti, identificati nominativamente, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr., allegato al fascicolo dell’Agenzia delle Entrate, l’atto di cessione di quote al quale si è fatto or ora cenno).

In tal modo, però, i giudici di secondo grado, in contrasto con i principi precedentemente enunciati, hanno deciso la controversia facendo leva su una nozione di “parte” di tipo eminentemente civilistico o contrattualistico, omettendo di verificare la sussistenza del requisito soggettivo dell’identità delle parti nel senso da intendere nel precipuo - ed eminentemente tributario-ambito qui riguardato.

6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 9, della Tariffa, Parte I, ad esso allegata, e dell’art. 10 del d.P.R. n. numero 633 del 1972, per non avere la corte di merito reputato applicabile l’imposta in misura proporzionale, al cospetto di operazioni di finanziamento non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, sia quelle riconducibili ai soci persone fisiche, sia quelle ascrivibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anch’essa socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

7. Il motivo è fondato.

7.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, invero, ha reputato fondata l’eccezione del contribuente relativa alla perorata applicabilità del principio di alternatività IVA/Registro, evidenziando - tenuto conto di quanto era possibile evincere dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dall’art. 1, lett. b), della Tariffa, Parte II, ad esso allegata- che dovevano essere assoggettate ad imposta fissa - richiamando, a suffragio di tale assunto, anche un precedente di legittimità (cfr. Cass. n. 24268/15)-“le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, tra cui le prestazioni di servizi”, nelle quali l’art. 3, comma 2, num. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 faceva rientrare “i prestiti in denaro”, che, pure se esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 10, num. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando potevano considerarsi “operazioni di finanziamento”, non dovevano “scontare l’imposta proporzionale di registro”, essendo irrilevante, oltre tutto, stabilire “l’onerosità o meno del finanziamento”, in quanto la legge, “nell’elencare tra le operazioni esenti (ma, comunque, rientranti nel campo IVA) anche quelle di finanziamento”, non aveva operato alcuna distinzione “tra finanziamenti gratuiti e finanziamenti onerosi” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).

7.2. Sulla scorta di tale convincimento, però, i giudici di secondo grado hanno dato per scontato - mentre avrebbe dovuto fare, sul punto, uno specifico accertamento di fatto- che i finanziamenti tassati rientrassero nel campo di applicazione dell’IVA, senza effettuare alcuna verifica riguardo alla natura dei soggetti che li avevano effettuati - persone fisiche e giuridiche- ed all’attività esercitata, tale da permetterne la riferibilità, a mente degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’ambito di applicazione della suddetta imposta, né, tanto meno, alla natura, onerosa o non onerosa, dei summenzionati finanziamenti.

Non è superfluo rammentare, a questo proposito, che, se è vero, in forza del principio di alternatività con l’IVA, che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esenti, a tale imposta non devono scontare quella proporzionale di registro e che, tra i suddetti atti, devono ricomprendersi anche le prestazioni di servizi, nelle quali la legge sull’IVA (art. 3, comma 2, num. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) fa rientrare pure i prestiti in denaro, che, quando possono considerarsi operazioni di finanziamento, essendo in astratto assoggettate all’IVA, non lo sono all’imposta proporzionale di registro (cfr. Cass. n. 4577/90, Cass. n. 9403/07, Cass. n. 24268/15 e Cass.n. 29385/19), è altrettanto vero che queste conclusioni non possono estendersi -come recentemente evidenziato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 22997/24)- al diverso caso di un finanziamento non oneroso e, dunque, caratterizzato dalla mancanza di un corrispettivo, per il rilievo che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, Par.

I, lett. c), della Direttiva U.E. 2006/112, soltanto allorché tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito all’utente, che si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso ed il controvalore ricevuto (cfr.CGUE, 24 febbraio 2022, causa C-605/20, [OSCURATO:PERSONA] e altri, punti 62 e seguenti, CGUE, 16 settembre 2021, causa C-21/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 31).

8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20575 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], INTIMATO avverso la sentenza numero 1489/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 1° marzo 2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 9703/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione numero 18/1T/028445/000/P004, avente ad oggetto la maggiore imposta di registro calcolata sul valore monetario dei finanziamenti concessi dai soci -tra cui il prefato [OSCURATO:PERSONA]- in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che erano stati espressamente enunciati nel successivo atto -stipulato in data 15 novembre 2018-con il quale i suddetti soci avevano ceduto le loro quote di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., che erano stati assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, ad esso allegata. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, per avere la corte regionale laziale, contrariamente a quanto aveva fatto quella di prime cure, reputato ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, nonostante fosse stato notificato secondo modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge, trattandosi di una copia per immagine di un documento cartaceo recante la sottoscrizione autografa del difensore. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Nell’alveo del noto arresto giurisprudenziale secondo il quale la categoria dell’inesistenza degli atti processuali riveste carattere meramente residuale (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/15), è stato affermato, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia per immagine per la notifica all’amministrazione finanziaria, in violazione dell’articolo 16- bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, è sanabile per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte (cfr. Cass. n. 30950/24). 3.2. Nella vicenda in esame, come già condivisibilmente evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, il ricorso introduttivo del giudizio, notificato all’Agenzia delle Entrate, la quale si era costituita in giudizio, aveva raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria dell’invalidità. 3.3. A tal proposito, è stato precisato, con riferimento alla violazione delle modalità telematiche dettate dall’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che la notifica difforme rispetto al modello legale -ma il tema ha valenza più ampia, attenendo agli atti processuali in generale- non è inesistente, ma nulla ed, in quanto tale, deve reputarsi sanabile, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, enucleabile dall’art. 156, comma terzo, c.p.c., in caso di costituzione della controparte (cfr. Cass. n. 585/25). E’ pur vero che, in una pronuncia rimasta isolata (cfr. Cass.n. 4815/25), è stato sostenuto che, in seguito all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma è altrettanto vero che questo orientamento -non condivisibile- è stato già superato da questa Corte, con riferimento -ancora una volta- ad un’ipotesi di notifica non eseguita secondo le modalità telematiche prescritte dalla legge, reputata nulla e non inesistente (Cass. n. 99/2026). Non è dirimente, in senso contrario, l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, contenuto nell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 immediatamente prima delle parole “con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme”, che sottolinea meramente l’impossibilità di deviare dal modello legale -tanto è vero che, discostandosi da esso, si dà corpo inoppugnabilmente ad una invalidità, sub specie nullitatis- e non autorizza di certo a reputare addirittura inesistenti gli atti processuali compiuti in violazione di tale disposizione (cfr. Cass. n. 4230/26). D’altro canto, la denuncia di vizi concernenti la violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa delle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 7665/16, Cass. n. 26419720 e Cass. n. 99/26), dovendosi reputare inammissibile -a riprova della correlazione funzionale tra osservanza delle norme di rito e tutela delle facoltà defensionali delle parti-l’eccezione con la quale sia evocato un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali esso abbia comportato una lesione del diritto di difesa o un pregiudizio di altra natura (cfr. Cass. n. 2937/25). 3.4. La soluzione che propende per la nullità sanabile è conforme, oltre tutto, agli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale le tecnologie digitali possono sì contribuire ad una migliore amministrazione della giustizia, ma pur sempre salvaguardando doverosamente un rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati ed obiettivo perseguito: il diritto di accesso ad un organo giudiziario, evocato dall’art. 6 CEDU, sarebbe irrimediabilmente compromesso, infatti, qualora le norme non fossero dirette al perseguimento dei fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia, essendo deleterio ai predetti fini un formalismo eccessivo -costituendo un ostacolo alla decisione sul merito della controversia- che non tenesse conto anche degli ostacoli pratici che le parti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie (cfr. Corte EDU 16 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. [OSCURATO:PERSONA], Corte EDU, 09 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, e Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia). 3.5. E’ possibile affermare, pertanto, che, avuto riguardo ai principi espressi a livello sovranazionale e, segnatamente, dalla giurisprudenza unionale, nonché alle norme dettate dal diritto interno, quali precedentemente menzionate ed interpretate, che la violazione delle modalità telematiche previste dall’articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 -come è avvenuto nella vicenda in esame, in cui il ricorso introduttivo del giudizio era costituito da una copia per immagine di un documento cartaceo recante la sottoscrizione autografa del difensore- ingenera un’ipotesi di nullità - e non di inesistenza - suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., laddove l’atto processuale, malgrado l’irritualità, abbia comunque raggiunto il suo scopo. 4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospetta la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, per avere i giudici di secondo grado reputato non assoggettabili all’imposta di registro -che era stata calcolata in misura proporzionale- i finanziamenti erogati dal contribuente, nella veste di socio, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., enunciati nel successivo atto di cessione di quote alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., essendo stato erroneamente sostenuto, nella sentenza impugnata, che non sussistesse un’identità delle parti contraenti nei due negozi, quello enunciante e quello enunciato, perché la società che aveva beneficiato dei finanziamenti -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- non sarebbe stata parte dell’atto tassato, “rispetto alle uniche due rappresentate dal soggetto cedente e dal soggetto cessionario”. 5. Il motivo è fondato. 5.1. L’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le medesime parti intervenute nell’atto enunciante, l’imposta si applichi anche alle disposizioni enunciate. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che, ai fini fiscali dell’enunciazione, non rilevi la parte in senso contrattuale, ma piuttosto il soggetto che ha partecipato ai due atti e, cioè, a quello enunciante ed a quello enunciato (cfr. Cass. n. 3841/23). La ratiodi tale requisito soggettivo (identità delle parti dell’atto enunciato ed intervenute nell’atto enunciante) risiede, infatti, nell’esigenza di evitare che un soggetto sia sottoposto a prelievo fiscale in conseguenza di comportamenti a lui non imputabili: in quest’ottica, non è essenziale che abbia operato quale parte da un punto di vista contrattuale, bastando un mero coinvolgimento, in modo che l’imposizione non possa dirsi correlata ad una condotta esclusivamente altrui. L’autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, d’altronde, permette di interpretare il termine “parti” in senso atecnico e di reputare sussistente il requisito dell’identità laddove nell’atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell’atto enunciato (cfr. Cass. n. 22997/24). Questa opzione ermeneutica è suffragata dalla finalità antielusiva della norma, che legittima l’attribuzione al termine “parte”, in questo particolare contesto impositivo, di un significato “lato e sostanziale ... non contrattualistico", sussistendo la succitata identità in relazione ai soggetti “rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell’atto di emersione” (cfr. Cass., sez. un., n. 14432/23). 5.2. Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha ritenuto che non ricorresse il requisito soggettivo dell’identità delle parti tra atto enunciante -atto di cessione di quote- ed atto enunciato - finanziamento, ad opera dei soci, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- perché quest’ultima non sarebbe stata parte dell’atto di cessione di quote, pur dando atto che avevano “assistito” ad esso “gli organi della società” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), come è possibile effettivamente evincere dalla lettura del summenzionato atto di cessione, in cui sono annoverati, tra quelli intervenuti, due soggetti, identificati nominativamente, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr., allegato al fascicolo dell’Agenzia delle Entrate, l’atto di cessione di quote al quale si è fatto or ora cenno). In tal modo, però, i giudici di secondo grado, in contrasto con i principi precedentemente enunciati, hanno deciso la controversia facendo leva su una nozione di “parte” di tipo eminentemente civilistico o contrattualistico, omettendo di verificare la sussistenza del requisito soggettivo dell’identità delle parti nel senso da intendere nel precipuo - ed eminentemente tributario-ambito qui riguardato. 6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 9, della Tariffa, Parte I, ad esso allegata, e dell’art. 10 del d.P.R. n. numero 633 del 1972, per non avere la corte di merito reputato applicabile l’imposta in misura proporzionale, al cospetto di operazioni di finanziamento non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, sia quelle riconducibili ai soci persone fisiche, sia quelle ascrivibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anch’essa socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 7. Il motivo è fondato. 7.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, invero, ha reputato fondata l’eccezione del contribuente relativa alla perorata applicabilità del principio di alternatività IVA/Registro, evidenziando - tenuto conto di quanto era possibile evincere dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dall’art. 1, lett. b), della Tariffa, Parte II, ad esso allegata- che dovevano essere assoggettate ad imposta fissa - richiamando, a suffragio di tale assunto, anche un precedente di legittimità (cfr. Cass. n. 24268/15)-“le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, tra cui le prestazioni di servizi”, nelle quali l’art. 3, comma 2, num. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 faceva rientrare “i prestiti in denaro”, che, pure se esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 10, num. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando potevano considerarsi “operazioni di finanziamento”, non dovevano “scontare l’imposta proporzionale di registro”, essendo irrilevante, oltre tutto, stabilire “l’onerosità o meno del finanziamento”, in quanto la legge, “nell’elencare tra le operazioni esenti (ma, comunque, rientranti nel campo IVA) anche quelle di finanziamento”, non aveva operato alcuna distinzione “tra finanziamenti gratuiti e finanziamenti onerosi” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4). 7.2. Sulla scorta di tale convincimento, però, i giudici di secondo grado hanno dato per scontato - mentre avrebbe dovuto fare, sul punto, uno specifico accertamento di fatto- che i finanziamenti tassati rientrassero nel campo di applicazione dell’IVA, senza effettuare alcuna verifica riguardo alla natura dei soggetti che li avevano effettuati - persone fisiche e giuridiche- ed all’attività esercitata, tale da permetterne la riferibilità, a mente degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’ambito di applicazione della suddetta imposta, né, tanto meno, alla natura, onerosa o non onerosa, dei summenzionati finanziamenti. Non è superfluo rammentare, a questo proposito, che, se è vero, in forza del principio di alternatività con l’IVA, che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esenti, a tale imposta non devono scontare quella proporzionale di registro e che, tra i suddetti atti, devono ricomprendersi anche le prestazioni di servizi, nelle quali la legge sull’IVA (art. 3, comma 2, num. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) fa rientrare pure i prestiti in denaro, che, quando possono considerarsi operazioni di finanziamento, essendo in astratto assoggettate all’IVA, non lo sono all’imposta proporzionale di registro (cfr. Cass. n. 4577/90, Cass. n. 9403/07, Cass. n. 24268/15 e Cass.n. 29385/19), è altrettanto vero che queste conclusioni non possono estendersi -come recentemente evidenziato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 22997/24)- al diverso caso di un finanziamento non oneroso e, dunque, caratterizzato dalla mancanza di un corrispettivo, per il rilievo che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, Par. I, lett. c), della Direttiva U.E. 2006/112, soltanto allorché tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito all’utente, che si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso ed il controvalore ricevuto (cfr.CGUE, 24 febbraio 2022, causa C-605/20, [OSCURATO:PERSONA] e altri, punti 62 e seguenti, CGUE, 16 settembre 2021, causa C-21/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 31). 8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Sec