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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 47963/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, è manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico.

Il ricorso poggia su quattro doglianze diversamente articolate: con la prima, si censura violazione di legge in ordine al necessario collegamento tra l'incidente e il comportamento ascritto all'imputata; con la seconda, si deduce violazione di legge in relazione alla consapevolezza da parte dell'imputata del proprio contributo al verificarsi dell'evento; con la terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità del contributo testimoniale fornito; con la quarta ed ultima doglianza, si eccepisce violazione di legge in relazione alla sussistenza e necessità del soccorso omesso.

Tutti i profili di doglianza si concretano in motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché insistono su motivi in punto di fatto, oltre ad essere aspecifici e reiterativi dei motivi di appello, non confrontandosi con la pronunzia impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato, alla luce del materiale probatorio in atti, i motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, la sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al contributo dato dalla prevenuta al verificarsi dell'evento, come dimostrato sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, sia dalle informazioni rese dalla persona offese sia inoltre, dalle affermazioni dei testimoni, nonché dalla circostanza che l'imputata si fosse fermata, chiedendo informazioni sul ragazzo investito (p.3).

Trattasi di elementi che, oltre a confermare l'attendibilità delle affermazioni testimoniali, vengono impiegati dalla Corte territoriale per ricostruire, in modo logico e non contraddittorio, la sussistenza del collegamento tra l'incidente e l'addebito ascritto all'imputata, oltre che la consapevolezza della stessa in ordine al proprio contributo causale.

Quanto all'ultimo profilo di doglianza, relativo all'omesso soccorso stradale, la Corte del merito ha già evidenziato degli elementi oggettivi - e cioè le dichiarazioni fornite dalla stessa poco più avanti al luogo del sinistro, non attivandosi per constatare personalmente la dinamica - da cui poter desumere logicamente l'oggettiva omissione di soccorso in cui è incorsa l'imputata (p.3).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.

In data 7.09.2023 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione di inammissibilità che ha determinato l'assegnazione del ricorso a questa Settima Sezione Penale.

Alla declaratoria di inammissibilità segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, è manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico. Il ricorso poggia su quattro doglianze diversamente articolate: con la prima, si censura violazione di legge in ordine al necessario collegamento tra l'incidente e il comportamento ascritto all'imputata; con la seconda, si deduce violazione di legge in relazione alla consapevolezza da parte dell'imputata del proprio contributo al verificarsi dell'evento; con la terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità del contributo testimoniale fornito; con la quarta ed ultima doglianza, si eccepisce violazione di legge in relazione alla sussistenza e necessità del soccorso omesso. Tutti i profili di doglianza si concretano in motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché insistono su motivi in punto di fatto, oltre ad essere aspecifici e reiterativi dei motivi di appello, non confrontandosi con la pronunzia impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato, alla luce del materiale probatorio in atti, i motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, la sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al contributo dato dalla prevenuta al verificarsi dell'evento, come dimostrato sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, sia dalle informazioni rese dalla persona offese sia inoltre, dalle affermazioni dei testimoni, nonché dalla circostanza che l'imputata si fosse fermata, chiedendo informazioni sul ragazzo investito (p.3). Trattasi di elementi che, oltre a confermare l'attendibilità delle affermazioni testimoniali, vengono impiegati dalla Corte territoriale per ricostruire, in modo logico e non contraddittorio, la sussistenza del collegamento tra l'incidente e l'addebito ascritto all'imputata, oltre che la consapevolezza della stessa in ordine al proprio contributo causale. Quanto all'ultimo profilo di doglianza, relativo all'omesso soccorso stradale, la Corte del merito ha già evidenziato degli elementi oggettivi - e cioè le dichiarazioni fornite dalla stessa poco più avanti al luogo del sinistro, non attivandosi per constatare personalmente la dinamica - da cui poter desumere logicamente l'oggettiva omissione di soccorso in cui è incorsa l'imputata (p.3). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità. In data 7.09.2023 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione di inammissibilità che ha determinato l'assegnazione del ricorso a questa Settima Sezione Penale. Alla declaratoria di inammissibilità segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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