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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 38090/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25127/2013R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 43 / 13 depositata il 20/03/2013; IRPEF ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del ricorso principaledei contribuenti nei suoi primi due motivi, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale.

Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via principale, nonchél’Agenzia delle Entrate, in via incidentale, ricorrono –proponendo rispettivamente venti motivi i primi e tre la seconda – avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i separati ricorsi proposti dai due contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, maggiori redditi derivanti dalla cessione di marchi di proprietà; entrambe le parti hanno depositato controricorso; con separati atti, depositati entrambi il 7 novembre 2021,le parti hanno rinunciato l’una al ricorso principale e l’altra al ricorso incidentale, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese, ed hanno reciprocamente accettato le rispettive rinunce.

Rilevato che: la rinuncia e l’accettazione sono state espresse inmodo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma«ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez.

U., 02/08/2017, n. 19169);non deve provvedersi sulle spese– di cui le parti hanno , per a l tro , chiesto la compensazione –in ragione di quanto previsto dall’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.; in ragione deltenore della pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione ( Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25127/2013R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 43 / 13 depositata il 20/03/2013; IRPEF ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del ricorso principaledei contribuenti nei suoi primi due motivi, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via principale, nonchél’Agenzia delle Entrate, in via incidentale, ricorrono –proponendo rispettivamente venti motivi i primi e tre la seconda – avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i separati ricorsi proposti dai due contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, maggiori redditi derivanti dalla cessione di marchi di proprietà; entrambe le parti hanno depositato controricorso; con separati atti, depositati entrambi il 7 novembre 2021,le parti hanno rinunciato l’una al ricorso principale e l’altra al ricorso incidentale, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese, ed hanno reciprocamente accettato le rispettive rinunce. Rilevato che: la rinuncia e l’accettazione sono state espresse inmodo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma«ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez. U., 02/08/2017, n. 19169);non deve provvedersi sulle spese– di cui le parti hanno , per a l tro , chiesto la compensazione –in ragione di quanto previsto dall’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.; in ragione deltenore della pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione ( Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.
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