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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28714/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA](ART. 391 BISC.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] ROSSI Consiglier e A d. 26 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13253 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13253del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117J) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MESSINA Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P17 A957W) -intimato- per la revocazione dell’Ordinanza n. 34915/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 no- vembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione, ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’ordinanza n. 34915/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato dichiarato inam- missibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n.

Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 2865/2019 della Corte d’appello di Firenze, depositata in data 26 novembre 2019.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati rilevati profili di inammissibilità dello stesso, la ricorrente ha avanzato istanza di decisione.

Èstata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, va integramente condiviso quanto osservato nella proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., con riguardo ai profili di inammissibilità formale e sostanziale del ricorso.

Ed infatti: - i vizi revocatori dedotti non rientrano nel paradigma della disposizione invocata, di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.: per un verso, si tratta di (pretesi) errori di fatto certamente non connotati dal carattere della decisività, come, in par- ticolare, è a dirsi per quanto riguarda la dedotta erronea indicazione in ordine al mancato deposito di memorie di- fensive in vista dell’adunanza camerale e la dedotta erro- nea indicazione della natura giurisprudenziale anziché normativa dei principi di diritto privi di attinenza con il caso concreto enunciati nel ricorso (peraltro dichiarato inammissibile per difetto di idonea esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché per essere in realtà inammissibile già l’appello avanzato Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, trat- tandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.); per altro verso, si tratta in realtà di conte- stazioni in diritto sulla corretta qualificazione della do- manda espressamente operata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza revocanda, di certo non consentite nella presente sede; - inoltre, va evidenziato che il ricorso per revocazione con- tiene i medesimi vizi e le medesime lacune espositive, sul piano della completezza, della chiarezza e della sinteti- cità, che hanno determinato la dichiarazione di inammis- sibilità, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’originario ricorso per cassazione avanzato dalla ricor- rente Moroni.

A tali profili di inammissibilità può, altresì , aggiungersi – ad abundantiam– il rilievo che il ricorso risulta proposto dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA], costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., la quale, però, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al pa- trocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504 –01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594 – 01 ; specificamente, con riguardo alla medesima ricorrente: cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 14629del 25/05/2023).

In particolare, risulta che l’odierna ricorrente, che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., è stata cancellata dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdi- zioni superiori con delibera del 21 gennaio 2022, con decor- renza dal 22 dicembre 2021 e, quindi, in data antecedente alla Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 proposizionedel presente ricorsoper revocazione ( che è datato “maggio 2022” e risulta notificato in data 17 maggio 2022). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva Sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna della ricor- rente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.: tale statuizione risulta, infatti, espressamente prevista dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immedia- tamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non erastata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez.

U, Ordinanzan. 27433 del 27/09/2023 ) e d essa deve, di conse- guenza ritenersi, quanto meno in tale specifica ipotesi, applica- bile anche in mancanza di una pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

La Corte stima equo fissare in € 5.000,00 (cinquemila/00) la sanzioneai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., atteso il carat- tere manifesto dei plurimi profili diinammissibilità del ricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna, la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00)in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA](ART. 391 BISC.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] ROSSI Consiglier e A d. 26 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13253 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13253del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117J) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MESSINA Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P17 A957W) -intimato- per la revocazione dell’Ordinanza n. 34915/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 no- vembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione, ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’ordinanza n. 34915/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato dichiarato inam- missibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 2865/2019 della Corte d’appello di Firenze, depositata in data 26 novembre 2019. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati rilevati profili di inammissibilità dello stesso, la ricorrente ha avanzato istanza di decisione. Èstata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, va integramente condiviso quanto osservato nella proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., con riguardo ai profili di inammissibilità formale e sostanziale del ricorso. Ed infatti: - i vizi revocatori dedotti non rientrano nel paradigma della disposizione invocata, di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.: per un verso, si tratta di (pretesi) errori di fatto certamente non connotati dal carattere della decisività, come, in par- ticolare, è a dirsi per quanto riguarda la dedotta erronea indicazione in ordine al mancato deposito di memorie di- fensive in vista dell’adunanza camerale e la dedotta erro- nea indicazione della natura giurisprudenziale anziché normativa dei principi di diritto privi di attinenza con il caso concreto enunciati nel ricorso (peraltro dichiarato inammissibile per difetto di idonea esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché per essere in realtà inammissibile già l’appello avanzato Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, trat- tandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.); per altro verso, si tratta in realtà di conte- stazioni in diritto sulla corretta qualificazione della do- manda espressamente operata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza revocanda, di certo non consentite nella presente sede; - inoltre, va evidenziato che il ricorso per revocazione con- tiene i medesimi vizi e le medesime lacune espositive, sul piano della completezza, della chiarezza e della sinteti- cità, che hanno determinato la dichiarazione di inammis- sibilità, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’originario ricorso per cassazione avanzato dalla ricor- rente Moroni. A tali profili di inammissibilità può, altresì , aggiungersi – ad abundantiam– il rilievo che il ricorso risulta proposto dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA], costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., la quale, però, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al pa- trocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504 –01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594 – 01 ; specificamente, con riguardo alla medesima ricorrente: cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 14629del 25/05/2023). In particolare, risulta che l’odierna ricorrente, che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., è stata cancellata dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdi- zioni superiori con delibera del 21 gennaio 2022, con decor- renza dal 22 dicembre 2021 e, quindi, in data antecedente alla Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 proposizionedel presente ricorsoper revocazione ( che è datato “maggio 2022” e risulta notificato in data 17 maggio 2022). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva Sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna della ricor- rente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.: tale statuizione risulta, infatti, espressamente prevista dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immedia- tamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non erastata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez. U, Ordinanzan. 27433 del 27/09/2023 ) e d essa deve, di conse- guenza ritenersi, quanto meno in tale specifica ipotesi, applica- bile anche in mancanza di una pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.. La Corte stima equo fissare in € 5.000,00 (cinquemila/00) la sanzioneai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., atteso il carat- tere manifesto dei plurimi profili diinammissibilità del ricorso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna, la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00)in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 13253/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso
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