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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46476/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A (art. 651 cod. pen.) e ritenuta, con riferimento al capo B (art. 495 cod. pen.), la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen.

E' stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ( e quello di cui all'art. 175 cod. peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento della prova con riferimento alla testimonianza del maresciallo Quatraro.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite.

3.1. Si osserva, con riferimento al primo motivo, che si devolve una censura non consentita in sede dì legittimità, in quanto è stato affermato in sede di legittimità, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, riv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, riv. 260136; Sez. 3, n. 6641 dei 17/11/2009, riv. 246184).

Inoltre, dalla motivazione del provvedimento gravato emerge che il rilievo attribuito ai precedenti penali a carico dell'imputato è fondato sulla qualità della condotta in quella sede accertata, sintomatica, per la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, dell'insofferenza alle prescrizione dell'autorità (resistenza e lesioni personali) e dunque, di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento.

L'indicazione all'omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. risulta soltanto enunciata con menzione dell'articolo citato, mentre non è supportata da alcuna specifica doglianza. 3.1.11 secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di motivo di appello di analogo contenuto, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e completa.

Inoltre, il dedotto travisamento della prova è vizio non consentito, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n.47035 dei 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Stante la natura della sentenza di appello, il descritto vizio può essere, infatti, dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Calaseli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A (art. 651 cod. pen.) e ritenuta, con riferimento al capo B (art. 495 cod. pen.), la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. E' stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ( e quello di cui all'art. 175 cod. peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento della prova con riferimento alla testimonianza del maresciallo Quatraro. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva, con riferimento al primo motivo, che si devolve una censura non consentita in sede dì legittimità, in quanto è stato affermato in sede di legittimità, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, riv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, riv. 260136; Sez. 3, n. 6641 dei 17/11/2009, riv. 246184). Inoltre, dalla motivazione del provvedimento gravato emerge che il rilievo attribuito ai precedenti penali a carico dell'imputato è fondato sulla qualità della condotta in quella sede accertata, sintomatica, per la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, dell'insofferenza alle prescrizione dell'autorità (resistenza e lesioni personali) e dunque, di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento. L'indicazione all'omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. risulta soltanto enunciata con menzione dell'articolo citato, mentre non è supportata da alcuna specifica doglianza. 3.1.11 secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di motivo di appello di analogo contenuto, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e completa. Inoltre, il dedotto travisamento della prova è vizio non consentito, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n.47035 dei 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Stante la natura della sentenza di appello, il descritto vizio può essere, infatti, dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Calaseli
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