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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14009/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione da lei presentata, con riferimento alla condanna alla pena - condizionalmente sospesa - di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta per aver commesso il reato di cui all'art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con sentenza emessa il 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania.

1.1. Tale opposizione era susseguente all'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania; quest'ultima decisione, a sua volta, era basata tanto sulla constatazione del mancato risarcimento del danno, ad opera della condannata, quanto sul non avere ella - all'indomani della commissione del suddetto reato, per il quale era intervenuta la condanna oggetto della richiesta di riabilitazione - dato prova di effettiva e costante buona condotta, essendo stata denunciata all'A.G., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di furto di energia elettrica.

1.2. La decisione reiettiva, assunta a seguito della proposta opposizione, si fonda sulla mancata allegazione, ad opera della parte opponente, dell'atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuto fra la condannata e la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a tacitazione di ogni pretesa, dunque anche a titolo di risarcimento del danno.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Catania, quindi, gli elementi tardivamente indicati dall'a difesa, in sede di opposizione, avrebbero dovuto formare oggetto di una nuova istanza di riabilitazione, essendo tale tardiva proposizione preclusiva, rispetto all'accoglimento della precedente; il Tribunale di sorveglianza, peraltro, ha nuovamente sottolineato il dato della mancanza di condotta regolare, da parte della Merito.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente, con motivo unico, vizi rilevanti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per esser stata la sopra detta documentazione regolarmente allegata all'istanza di opposizione, successiva al rigetto dell'istanza di riabilitazione.

L'ipotesi di furto di energia elettrica, inoltre, si colloca temporalmente in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., oggetto della richiesta di riabilitazione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Non può essere condivisa la tesi della impossibilità di una valutazione tardiva, in sede di opposizione, di documentazione di valenza favorevole all'interessato, trattandosi del medesimo rapporto processuale.

Pare allora incontestabile la possibilità di valorizzare gli elementi di novità dedotti in sede di opposizione, non essendo logico ricondurre la decisione ad una scelta difensiva, inconferente con la finalità propria dell'impugnazione; il principio di salvaguardia dei mezzi processuali, inoltre, rileva al fine di evitare la riproposizione delle medesime doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova ricordare come l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, preveda che il Tribunale di sorveglianza - nella materia relativa, fra l'altro, alla riabilitazione - procede a norma dell'art. 667, comma 4, dello stesso codice.

La decisione del Tribunale di sorveglianza in tema di riabilitazione, che viene adottata - all'esito di tale procedimento semplificato - senza formalità (sarebbe a dire, senza procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nonché senza l'instaurazione del contraddittorio fra le parti) è passibile di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale, ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, del Codice di rito; solo avverso la decisione adottata in sede di opposizione sarà poi esperibile - come avvenuto nella concreta fattispecie ora sottoposta al vaglio del Collegio - il ricorso in cassazione.

L'opposizione a provvedimento reiettivo dell'istanza di riabilitazione, però, non ha la natura del mezzo di impugnazione; tale opposizione, infatti, si sostanzia nella mera richiesta di rivalutazione della precedente decisione, che viene indirizzata al medesimo giudice che ha assunto il provvedimento avversato, allo scopo precipuo di provocare l'instaurazione del contraddittorio fra le parti e con l'auspicio di ottenere una difforme decisione «frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutativo» (Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001, Hawke, Rv. 220577).

2.1. Nel giudizio di opposizione rimane ferma, in primo luogo, la illegittimità di una eventuale mutati° libelli, atteso che la devoluzione operata - appunto, attraverso la proposizione di opposizione, contro la decisione di rigetto dell'istanza di riabilitazione - deve necessariamente concernere lo stesso thema decidendum, che era stato oggetto del provvedimento aggredito (Sez. 1, n. 47537 del 02/12/2008, Caprioli, Rv. 242077); è parimenti pacifico, però, come nulla osti all'ampliamento - rispetto al materiale già esaminato, ad opera del giudice che ha emesso il provvedimento opposto - del novero degli elementi di valutazione e conoscenza sottoponibili al giudice dell'opposizione.

Anzi, tale possibilità - oltre a essere strettamente consequenziale alla natura di strumento non impugnatorio, che è propria dell'opposizione - risulta anche fisiologica, in quanto intrinsecamente funzionale allo scopo di stimolare una rivisitazione della precedente decisione, appunto all'esito di un confronto di tipo dialettico. 2.2.

Tali essendo i principi di diritto da applicare, non vi è chi non rilevi come la decisione sussunta nel provvedimento impugnato sia espressione di mero formalismo, non conforme alle regole che disciplinano la materia.

Esatta è anche l'ulteriore doglianza formulata dalla difesa, visto che la commissione del suddetto furto di energia elettrica è collocata - con tutta evidenza - in epoca anteriore, rispetto alla sentenza oggetto di istanza di riabilitazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione da lei presentata, con riferimento alla condanna alla pena - condizionalmente sospesa - di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta per aver commesso il reato di cui all'art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con sentenza emessa il 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania. 1.1. Tale opposizione era susseguente all'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania; quest'ultima decisione, a sua volta, era basata tanto sulla constatazione del mancato risarcimento del danno, ad opera della condannata, quanto sul non avere ella - all'indomani della commissione del suddetto reato, per il quale era intervenuta la condanna oggetto della richiesta di riabilitazione - dato prova di effettiva e costante buona condotta, essendo stata denunciata all'A.G., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di furto di energia elettrica. 1.2. La decisione reiettiva, assunta a seguito della proposta opposizione, si fonda sulla mancata allegazione, ad opera della parte opponente, dell'atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuto fra la condannata e la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a tacitazione di ogni pretesa, dunque anche a titolo di risarcimento del danno. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Catania, quindi, gli elementi tardivamente indicati dall'a difesa, in sede di opposizione, avrebbero dovuto formare oggetto di una nuova istanza di riabilitazione, essendo tale tardiva proposizione preclusiva, rispetto all'accoglimento della precedente; il Tribunale di sorveglianza, peraltro, ha nuovamente sottolineato il dato della mancanza di condotta regolare, da parte della Merito. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente, con motivo unico, vizi rilevanti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per esser stata la sopra detta documentazione regolarmente allegata all'istanza di opposizione, successiva al rigetto dell'istanza di riabilitazione. L'ipotesi di furto di energia elettrica, inoltre, si colloca temporalmente in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., oggetto della richiesta di riabilitazione.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Non può essere condivisa la tesi della impossibilità di una valutazione tardiva, in sede di opposizione, di documentazione di valenza favorevole all'interessato, trattandosi del medesimo rapporto processuale. Pare allora incontestabile la possibilità di valorizzare gli elementi di novità dedotti in sede di opposizione, non essendo logico ricondurre la decisione ad una scelta difensiva, inconferente con la finalità propria dell'impugnazione; il principio di salvaguardia dei mezzi processuali, inoltre, rileva al fine di evitare la riproposizione delle medesime doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova ricordare come l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, preveda che il Tribunale di sorveglianza - nella materia relativa, fra l'altro, alla riabilitazione - procede a norma dell'art. 667, comma 4, dello stesso codice. La decisione del Tribunale di sorveglianza in tema di riabilitazione, che viene adottata - all'esito di tale procedimento semplificato - senza formalità (sarebbe a dire, senza procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nonché senza l'instaurazione del contraddittorio fra le parti) è passibile di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale, ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, del Codice di rito; solo avverso la decisione adottata in sede di opposizione sarà poi esperibile - come avvenuto nella concreta fattispecie ora sottoposta al vaglio del Collegio - il ricorso in cassazione. L'opposizione a provvedimento reiettivo dell'istanza di riabilitazione, però, non ha la natura del mezzo di impugnazione; tale opposizione, infatti, si sostanzia nella mera richiesta di rivalutazione della precedente decisione, che viene indirizzata al medesimo giudice che ha assunto il provvedimento avversato, allo scopo precipuo di provocare l'instaurazione del contraddittorio fra le parti e con l'auspicio di ottenere una difforme decisione «frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutativo» (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, Hawke, Rv. 220577). 2.1. Nel giudizio di opposizione rimane ferma, in primo luogo, la illegittimità di una eventuale mutati° libelli, atteso che la devoluzione operata - appunto, attraverso la proposizione di opposizione, contro la decisione di rigetto dell'istanza di riabilitazione - deve necessariamente concernere lo stesso thema decidendum, che era stato oggetto del provvedimento aggredito (Sez. 1, n. 47537 del 02/12/2008, Caprioli, Rv. 242077); è parimenti pacifico, però, come nulla osti all'ampliamento - rispetto al materiale già esaminato, ad opera del giudice che ha emesso il provvedimento opposto - del novero degli elementi di valutazione e conoscenza sottoponibili al giudice dell'opposizione. Anzi, tale possibilità - oltre a essere strettamente consequenziale alla natura di strumento non impugnatorio, che è propria dell'opposizione - risulta anche fisiologica, in quanto intrinsecamente funzionale allo scopo di stimolare una rivisitazione della precedente decisione, appunto all'esito di un confronto di tipo dialettico. 2.2. Tali essendo i principi di diritto da applicare, non vi è chi non rilevi come la decisione sussunta nel provvedimento impugnato sia espressione di mero formalismo, non conforme alle regole che disciplinano la materia. Esatta è anche l'ulteriore doglianza formulata dalla difesa, visto che la commissione del suddetto furto di energia elettrica è collocata - con tutta evidenza - in epoca anteriore, rispetto alla sentenza oggetto di istanza di riabilitazione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
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