Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 2025

Cassazione n. 19293/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio per direttissima, in data 4.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio per direttissima, in data 4.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 19293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris