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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 42118/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19668-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: - erano proprietari di un appartamento e di un esercizio commerciale siti a Firenze, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; - ambedue gli immobili erano stati danneggiati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], verificatesi durante lavori di ristrutturazione.

Chiesero pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei suddetti danni.

2. Il Tribunale di Firenze, dopo aver pronunciato una sentenza non definitiva di accertamento della responsabilità del convenuto, con sentenza definitiva 29 ottobre 2012 n. 3627 liquidò il danno nella misura complessiva di euro 47.120,89, di cui 25.480,89 per danni alle strutture, e la parte restante per danni alle merci custodite nel negozio.

3. La sentenza venne appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza 19 marzo 2019 n. 641 la Corte d'appello di Firenze ritenne sussistente la prova dell'esatto ammontare dei danni alle merci, e ridimensionò la stima del danno nella misura complessiva di euro 12.777,22 a favore dei due danneggiati in solido, e di ulteriori curo 4.803,16 a favore del solo [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 19668 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -2-

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2697 c.c., nonché degli articoli 195 e 696 c.p.c..

Nell'illustrazione del motivo sostengono che la Corte d'appello, nel ritenere insufficiente la prova del danneggiamento alle merci, avrebbe travisato gli atti e le risultanze di causa; avrebbe erroneamente ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio non esaminò direttamente le merci danneggiate; non avrebbe tratto le debite conclusioni dal contenuto effettivo della consulenza tecnica svolta in corso di causa; avrebbe, in sostanza, trascurato i contenuti dell'accertamento tecnico preventivo, compiuto nell'immediatezza del fatto, a favore di quelli della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in corso di causa e a distanza di tempo dal fatto.

Aggiungono, infine, che durante l'accertamento tecnico preventivo [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto contestato quale fosse la quantità di merce danneggiata, ma aveva contestato solo l'entità del danno, e che la mancata contestazione nel corso dell'accertamento tecnico preventivo riverberava i suoi effetti anche nella successiva fase di merito.

1.1. Nella parte in cui ascrive alla corte d'appello l'errore di avere tratto conclusioni erronee dal materiale istruttorio a sua disposizione il motivo è inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

Una censura di questo tipo infatti urta contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è Ric. 2019 n. 19668 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -3- consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (e.x. permultis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez.

L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez.

L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez.

L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez.

L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez.

L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez.

L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso dift"orme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione").

1.2. Nella parte in cui deduce la violazione del principio di non contestazione il motivo è, oltre che inammissibile, infondato.

È inammissibile perché il ricorso non riassume, né trascrive, il contenuto degli atti di parte dai quali dovrebbe risultare la non contestazione dei fatti dedotti dai ricorrenti nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, e poi, nella veste di attori, nel giudizio ordinario di cognizione.

1.3. La censura concernente la violazione del principio di non contestazione in ogni caso è infondata, dal momento che quel Ric. 2019 n. 19668 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -4- principio opera soltanto per i fatti comuni alle parti, e non per quelli che sono nella disponibilità della conoscenza di una sola di esse (Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021. ,e Il Presidente o u yozio tor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19668-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: - erano proprietari di un appartamento e di un esercizio commerciale siti a Firenze, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; - ambedue gli immobili erano stati danneggiati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], verificatesi durante lavori di ristrutturazione. Chiesero pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei suddetti danni. 2. Il Tribunale di Firenze, dopo aver pronunciato una sentenza non definitiva di accertamento della responsabilità del convenuto, con sentenza definitiva 29 ottobre 2012 n. 3627 liquidò il danno nella misura complessiva di euro 47.120,89, di cui 25.480,89 per danni alle strutture, e la parte restante per danni alle merci custodite nel negozio. 3. La sentenza venne appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 19 marzo 2019 n. 641 la Corte d'appello di Firenze ritenne sussistente la prova dell'esatto ammontare dei danni alle merci, e ridimensionò la stima del danno nella misura complessiva di euro 12.777,22 a favore dei due danneggiati in solido, e di ulteriori curo 4.803,16 a favore del solo [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 19668 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2697 c.c., nonché degli articoli 195 e 696 c.p.c.. Nell'illustrazione del motivo sostengono che la Corte d'appello, nel ritenere insufficiente la prova del danneggiamento alle merci, avrebbe travisato gli atti e le risultanze di causa; avrebbe erroneamente ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio non esaminò direttamente le merci danneggiate; non avrebbe tratto le debite conclusioni dal contenuto effettivo della consulenza tecnica svolta in corso di causa; avrebbe, in sostanza, trascurato i contenuti dell'accertamento tecnico preventivo, compiuto nell'immediatezza del fatto, a favore di quelli della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in corso di causa e a distanza di tempo dal fatto. Aggiungono, infine, che durante l'accertamento tecnico preventivo [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto contestato quale fosse la quantità di merce danneggiata, ma aveva contestato solo l'entità del danno, e che la mancata contestazione nel corso dell'accertamento tecnico preventivo riverberava i suoi effetti anche nella successiva fase di merito. 1.1. Nella parte in cui ascrive alla corte d'appello l'errore di avere tratto conclusioni erronee dal materiale istruttorio a sua disposizione il motivo è inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Una censura di questo tipo infatti urta contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è Ric. 2019 n. 19668 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (e.x. permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso dift"orme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). 1.2. Nella parte in cui deduce la violazione del principio di non contestazione il motivo è, oltre che inammissibile, infondato. È inammissibile perché il ricorso non riassume, né trascrive, il contenuto degli atti di parte dai quali dovrebbe risultare la non contestazione dei fatti dedotti dai ricorrenti nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, e poi, nella veste di attori, nel giudizio ordinario di cognizione. 1.3. La censura concernente la violazione del principio di non contestazione in ogni caso è infondata, dal momento che quel Ric. 2019 n. 19668 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -4- principio opera soltanto per i fatti comuni alle parti, e non per quelli che sono nella disponibilità della conoscenza di una sola di esse (Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021. ,e Il Presidente o u yozio tor
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