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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05560/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i delitti ascrittigli, essendo le espressioni state pronunciate come reazione alla pregressa attività dell'agente di polizia penitenziaria e non essendovi prova della presenza di più persone, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva usato violenza e minaccia "mentre" il pubblico ufficiale compiva un atto di ufficio, al fine di opporsi ad esso, e che le frasi erano offensive e state pronunciate alla presenza anche di tre detenuti); ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, trova adeguata risposta nei rilievi svolti nella sentenza impugnata (cfr. pagina 4); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i delitti ascrittigli, essendo le espressioni state pronunciate come reazione alla pregressa attività dell'agente di polizia penitenziaria e non essendovi prova della presenza di più persone, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva usato violenza e minaccia "mentre" il pubblico ufficiale compiva un atto di ufficio, al fine di opporsi ad esso, e che le frasi erano offensive e state pronunciate alla presenza anche di tre detenuti); ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, trova adeguata risposta nei rilievi svolti nella sentenza impugnata (cfr. pagina 4); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 05560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris