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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 04473/2025

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 20999-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –ANDRIA – TRANI; A.S.S.E.T. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Michele, CIRULLI Nicola, ZINNI Maria, ZINFARO Giuseppe, CHICCO Patrizio, TORTORA Giuseppe, MIRACAPILLO Paolo, [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSARO Giovanni, quale presidente delle associazioni di secondo livello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia Nostra; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3635del 2024, pubblicata il 22aprile 20 24 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrentel’8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 20999-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –ANDRIA – TRANI; A.S.S.E.T. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Michele, CIRULLI Nicola, ZINNI Maria, ZINFARO Giuseppe, CHICCO Patrizio, TORTORA Giuseppe, MIRACAPILLO Paolo, [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSARO Giovanni, quale presidente delle associazioni di secondo livello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia Nostra; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3635del 2024, pubblicata il 22aprile 20 24 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrentel’8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge
Sentenza Cassazione n. 04473/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris