CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muscarà;- Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, Sez. 7, n. 1573/7/2020, depositata il 16 aprile 2020 e nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’impostadi registro n. 2016/001/SC000000282/0/002, notificatole dall’AgenziaNumero registro generale 29547/2020Numero sezionale 5602/2026Numero di raccolta generale 25551/2026Data pubblicazione 18/09/2026delle Entrate in data 15 giugno 2017, in relazione alla sentenza delTribunale di Enna che aveva disposto lo scioglimento della comunione traAntonino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con onere a carico della Curatela delPresti Antonino di corrispondere all’odierna ricorrente il conguaglio di euro30.000. L’Agenzia delle Entrate, qualificato l’atto come permuta, hapreteso la maggiore imposta, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, d.P.R.n. 131/1986.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva l’appello della contribuente, cosìriformando il decisum di prime cure, ritenendo applicabile l’aliquota del9% sulla parte eccedente il valore complessivo spettante ai condividenti,da considerare alla stregua di una compravendita, in applicazione dell’art.34, primo comma, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, primo comma, lett. A)della tariffa parte prima allegata allo stesso decreto.4. Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrateformulando un unico motivo.5. La società contribuente si costituisce con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, in rubrica «Violazione e/o falsa oerrata applicazione dell’art. 34, comma 4 del D.P.R. n. 131/86, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», Agenzia delle Entratededuce l’errore del giudice di appello, che ha ritenuto applicabili i commiprimo e terzo dell’art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, dovendo invece farsiriferimento al comma quarto della stessa disposizione, trattandosi delloscioglimento di una comunione basata sulla pluralità dei titoli di acquisto«che determina la costituzione di una pluralità di comunioni (tanti quantisono i titoli di acquisto), con la conseguenza che ciascun compartecipenon vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delleNumero registro generale 29547/2020Numero sezionale 5602/2026Numero di raccolta generale 25551/2026Data pubblicazione 18/09/2026singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma tanti diritti, ciascunoper la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stessoacquistati».Osserva che nel caso di specie vengono tassate masse plurime,poiché i beni divisi hanno diversi titoli di provenienza e i condividentihanno acquisito beni in proprietà esclusiva realizzando permute tra loro,da sottoporre a tassazione con le aliquote dei trasferimenti immobiliari,nella misura del 9%.1.1. La controricorrente osserva che l’acquisto in comunionederivava da un unico titolo, il regime di comunione legale dei beniderivante dal matrimonio.1.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.1.3. L’art. 34 del D.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce al primo commache la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni perun valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massacomune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.Il comma quarto della stessa norma prevede che «le comunioni tra imedesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono consideratecome una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva dasuccessione a causa di morte» e disciplina, invece, il fenomeno delle c.d.masse plurime, che ricorre quando gli stessi soggetti risultanocomproprietari di più beni derivanti da titoli diversi. Questo generalmenteaccade quando i condividenti sono comproprietari di beni acquistati, incomunione pro indiviso e per quote uguali, con distinti atti negoziali. In talcaso, ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al beneche ne costituisce oggetto, sicché può dirsi infine che ogni bene è oggettodi un'autonoma comunione. Qualora si proceda alla divisione di questibeni non si ha fiscalmente un unico negozio, ma tanti quanti sono i titoli diacquisto.Numero registro generale 29547/2020Numero sezionale 5602/2026Numero di raccolta generale 25551/2026Data pubblicazione 18/09/20261.4. La regola di cui all'art. 34, quarto comma, D.P.R. n. 131/1986,nell'ambito della disciplina complessiva, pone un'eccezione finalizzata adaffermare che ove l'ultimo acquisto di beni sia avvenuto per successionemortis causa (nell'esempio fatto, i comproprietari di beni ereditano, incomunione pro indiviso e per quote uguali, un ultimo immobile), lecomunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate comeun’unica comunione. In questa prospettiva, l'eccezione prevista dal citatocomma quarto considera come riferibile (ai fini dell'imposta di registro) auna sola massa la divisione, finanche relativa a masse plurime, se l'ultimotitolo di acquisto di quote (in ordine di tempo) sia costituito da unasuccessione mortis causa, perché appunto la norma presuppone sempre ilrapporto tra il titolo e i beni di cui si compone la massa. Tale disposizioneè di carattere agevolativo - risultando pertanto eccezionale edinsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica - perché sottrae ladivisione della comunione per masse plurime alla regola generale dellatassazione propria degli atti traslativi della proprietà; la condizione perchéciò si verifichi è data però dalla natura successoria mortis causadell'ultimo atto di accrescimento della comunione stessa (Cass.13009/2007; Cass. n. 7243/2016).In definitiva, ai fini dell'imposta di registro la legge equipara lacomunione in unica massa (per unicità di titolo di formazione) allacomunione tra i medesimi soggetti in più masse (per diversità dei titoli diformazione); ma solo allorquando ricorra la ratio agevolativa insitanell'accorpamento finale dei beni in comunione per effetto di provenienzaereditaria. In assenza di tale presupposto, la sussistenza non già diun'unica massa dividenda, bensì di più masse, derivanti da plurimi titoli diacquisto dei beni caduti in comunione, determina la tassazione delladivisione alla stregua di un atto non già meramente dichiarativo, bensìtraslativo del diritto sui beni assegnati (Cass. n. 7243/2016). È statoaltresì osservato che l'art. 34, quarto comma, in esame «disciplina,Numero registro generale 29547/2020Numero sezionale 5602/2026Numero di raccolta generale 25551/2026Data pubblicazione 18/09/2026invece, il fenomeno delle c.d. masse plurime, che ricorre quando gli stessisoggetti risultano comproprietari di più beni derivanti da titoli diversi»; ilche accade perlopiù «quando i condividenti siano comproprietari di beniacquistati, in comunione pro indiviso e per quote uguali, con distinti attinegoziali», in maniera tale che «ogni titolo di acquisto genera unacomunione in rapporto al bene che ne è oggetto, sicché può dirsi infineche ogni bene è oggetto di un'autonoma comunione». L'effettoderogatorio della disposizione sta in ciò: «che ove l'ultimo acquisto di benisia avvenuto per successione mortis causa, le comunioni, sebbenederivanti da titoli diversi, sono considerate come una sola comunione».(...) In questa prospettiva l'eccezione appunto prevista dal citato comma4 considera come riferibile (ai fini dell'imposta di registro) a una solamassa la divisione finanche relativa a masse plurime, se l'ultimo titolo diacquisto di quote (in ordine di tempo) sia costituito da una successionemortis causa. Perché appunto la norma presuppone sempre il rapporto trail titolo e i beni di cui si compone la massa» (Cass., n.27075/2014).1.5. Nel caso all’attenzione, dalla ricostruzione dei fatti desumibiledagli atti di parte e dalle sentenze di merito (il contenuto di quella diprimo grado risulta interamente trasfuso nel ricorso dell’Agenzia delleEntrate) emerge che la divisione aveva ad oggetto beni immobili trasferitimediante plurimi titoli d’acquisto, specificamente menzionati conindicazione dei dati relativi a ciascun atto negoziale.1.6. A fronte di siffatta pluralità di titoli d’acquisto, l’adita Corteregionale ha considerato trattarsi di un’unica massa da dividere ed haritenuto applicabile il primo comma della citata disposizione, nonostante lapluralità degli atti di acquisto. Tuttavia, a fronte di tale diversità di attinegoziali e titoli di acquisto, l’unificazione delle masse è possibile solo incaso di acquisto successorio finale, ai sensi dell’art. 34, quarto comma,D.P.R. n. 131/1986, nella fattispecie non riscontrabile.Numero registro generale 29547/2020Numero sezionale 5602/2026Numero di raccolta generale 25551/2026Data pubblicazione 18/09/2026La tesi, sostenuta in controricorso, della unificazione di masse pereffetto della comunione legale dei coniugi è infondata, posto chequest’ultima ipotesi di unificazione non è contemplata dall’art. 34, quartocomma, cit. (Cass., n. 7243/2016; Cass., n. 6157/2025).1.7. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza della Commissionetributaria regionale va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigettodel ricorso della contribuente.Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% previstadall’art. 15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 in caso di costituzionein giudizio dell’ente impositore assistito dai suoi funzionari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese dell’interogiudizio in favore dell’Agenzia ricorrente, che liquida:per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 2.500,00 percompensi; per il giudizio di secondo grado, nella misura di euro 2.800,00per compensi; per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 5.800,00per compensi; oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]