CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello. Richiede alla Corte di Cassazione, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle intercettazioni emerge il ruolo di associato del ricorrente con la mansione di addetto alla coltivazione sia nel terreno e sia nell'immobile dove erano coltivate le piante di cannabis; inoltre alla perquisizione nel terreno dove era la piantagione del 5 maggio 2015 il ricorrente si trovava sul posto. La sentenza analizza anche la posizione di lavoro regolare del ricorrente come non idonea a ritenere incompatibile l'attività di cui alle imputazioni nei suoi confronti. Il ricorso sul punto risulta generico, e reiterativo dei motivi dell'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. 1. Per il denunciato travisamento non risultano allegate le intercettazioni telefoniche ritenute travisate (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901); inoltre il travisamento sarebbe stato commesso in primo grado, senza relativo motivo di appello. Del resto, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle