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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 08970/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto; Considerato che l'unico motivo espone censure del tutto prive di specificità, perché non indica le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento o per le quali avrebbe essere dovuto diversamente qualificato il fatto (comunque già sussunto nella fattispecie della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990): Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto; Considerato che l'unico motivo espone censure del tutto prive di specificità, perché non indica le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento o per le quali avrebbe essere dovuto diversamente qualificato il fatto (comunque già sussunto nella fattispecie della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990): Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08970/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris