CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Empoli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], cagionate dal cane pastore tedesco di proprietà dell'imputato (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Duranti, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. I) Insussistenza del fatto, non risultando dimostrato il ferimento della persona offesa ad opera del cane di proprietà del ricorrente. II) Interruzione del nesso di causalità, atteso che il Cepeda ha tenuto una condotta imprudente, collocando il proprio avambraccio nella proprietà del prevenuto. III) Mancata applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, avendo la compagnia assicurativa del ricorrente offerto alla persona offesa un risarcimento di euro 400, ed avendo il Duranti posto in essere misure atte a prevenire ulteriori eventi similari (apposizione di una rete metallica alla ringhiera). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. I primi due motivi dedotti svolgono esclusivamente censure di merito, come tali indeducibili in sede di legittimità. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 23550801; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 23415501). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 32688 del 5/07/2004, Scarcella, non mass.). 4.2. Le doglianze del ricorrente in tema di responsabilità pretendono, invece, di ottenere dalla Suprema Corte una rilettura dei fatti in senso a sé favorevole, cercando di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto accertato dal giudice di merito, operazione chiaramente inammissibile nella presente sede di legittimità. 4.3. Ciò a fronte di una sentenza di merito che, con dovizia di argomentazioni, prive di incongruenze o di discrasie logiche, dopo un approfondito esame delle emergenze istruttorie ha ritenuto provato che il cane di proprietà del ricorrente avesse morso la persona offesa introducendo il muso nello spazio aperto della ringhiera, afferrando il braccio della vittima, la quale si trovava in attesa all'esterno. 4.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non risultando allegati e dimostrati i presupposti per ottenere l'invocata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, per la quale è necessario che le condotte riparatorie e risarcitorie in favore della persona offesa dal reato siano poste in essere direttamente o indirettamente dall'imputato, nel termine perentorio dell'udienza di comparizione (Sez. 4, n. 48651 del 06/12/2022, Rv. 283929 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della