CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 32885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5345/2018 R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Ennio FURLANI , domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizziPEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] , P aolo Longo e C arlo Berti, che li rappresentano e difendono -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 329 /201 7 , depositata i l 2 . 1 . 201 8 de lla Corte d’Appello di Trieste; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, infermiera professionale, si rivolse al Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento della natura di rapporto di lavoro subordinato dell’attività da lei svolta, dal marzo 2007 all’ottobre 2013, presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], anche effettuando uscite con l’autoemoteca, formalmente quale volontaria dell’[OSCURATO:PERSONA](in breve, ADS), ma ricevendo una retribuzione mensile calcolata sul numero delle ore svolte. Alla domanda di accertamento la lavoratrice associ ò quella di condanna dell’Azienda,dell’[OSCURATO:PERSONA] e del presidente di quest’ultima, tutti in solido, al risarcimento del danno , da quantificare ai sensi dell’art. 2126 c.c. Instauratosi il contraddittorio, l’Azienda , in subordine rispetto al rigetto delle domande svolte nei sui confronti, chiese di essere tenuta indenne da ADS e dal suo presidente per quanto eventualmente dovuto all’allora ricorrente. Il Tribunale di Trieste respinse tutte le domande , sul l a base del preliminare accertamento che l’attività prestata n on aveva avuto le caratteristiche che connotano il rapporto di lavoro subordinato. La lavoratricesi rivolse quindi alla Corte di Appello della città giuliana, la quale, in parziale accoglimento della impugnazione, accertato il rapporto di lavoro subordinato da equiparare a una somministrazione irregolare di lavoro, condannò la sola [OSCURATO:PERSONA] di Trieste (nuova denominazione dell’[OSCURATO:PERSONA], in breve [OSCURATO:PERSONA])al pagamento di un importo a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 13.909,71, oltre accessori) e di una indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (€ 21.517,70 , oltre accessori ) . Quanto alle spese processuali, la Corte territoriale compensò per metà quelle tra la lavoratrice e l’Azienda, condannata alla rifusione della restante metà, e le compensò integralmente tra l’appellante, l’ADS e il presidente di quest’ultima. Contro la sentenza della C orte d’ A ppello , l’[OSCURATO:PERSONA] di Triesteha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La lavoratrice si è difesa con controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] e il suo presidente si sono a loro volta difesi con controricorso contenente ricorso incidentale, anch’esso articolato in due motivi.L’Azienda si è difesa con controricorso incidentale. Tutte le parti hanno infine prodotto memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale l’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 e dell’art. 1344 c.c. » .La ricorrente principale sostiene che l ’ a ccordo per una prestazione resa a titolo di volontariato, e tuttavia retribuita , sarebbe un contratto con causa illecita perché stipulato «in frode alla legge», individuan d o come leggi indirettamente violate dalle parti la legge n. 266 del 1991 («legge - quadro sul volontariato» all’epoca vigente), l’art. 97 della Costituzionee le norme primarieche prevedono l’obbligo del lavoratore di pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche. 1.1. Il motivo è infondato, perché la Corte d’Appello di Trieste, una volta accertate le car atteristiche del rapporto di lavoro subordinato nelle prestazioni rese dalla controricorrente presso la struttura ospedaliera gestita dall’[OSCURATO:PERSONA], ha giustamente applicato l’art. 2126 c.c., il quale prevede che «La nullità … del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa». Corretto è il rilievo della Corte territoriale secondo cui l’art. 2126 c.c. si applica anche allepubbliche amministrazion i (v. Cass. n. 23645/2016: «un rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamentoretributivo per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione»; conf., da ultimo, Cass. n. 15364/2023). Il che implica, di per sé, che la violazione dell’art. 97 Cost. non determina quella «illiceità … della causa» (l’illiceità dell’oggetto è espressamente esclusa nello stesso ricorso per cassazione, a pag. 16) che , secondo l’ultimo inciso dell’art. 2126, comma 1, c.c., costituisce eccezione alla regola dell’inefficacia retroattiva della nullità del contratto di lavoro. Discorso analogo vale per l e disposizioni di legge sulla necessaria gratuità del volontariato, perché, una volta appurato che quelle svolte non era no attività di volontariato, ma erano prestazioni di lavoro subordinato, non sono certo le norme sul volontariato che devono trovare applicazione imperativa, bensì le norme sulla tutela del lavoratore, la cui violazione non può mai pregiudicare il suo «diritto alla retribuzione» (art. 2126, comma 2, c.c.).E ciò a prescindere dal fatto che il lavoratore sia consapevolee parte attiva della violazione delle norme poste a sua tutela. Infine, senza alcuna contraddizione la Corte d’Appello ha respinto, altrettanto giustamente,la domanda della lavoratrice di essere tenuta indenne dal pagamento delle imposte sui redditi, mai pagate, perché gli importi le venivano erogati al (dichiarato) titolo di rimborso spese.Infatti, l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato comporta l’accertamento della natura di reddito imponibile degli importi ricevuti dalla lavoratrice, la quale deve pagare le imposte sui redditi non versate (e anche le relative sanzioni); ma la frode al creditore fiscale non è «frode alla legge» ai sensi dell’art. 1344 c.c.e non determina la nullità del contratto ( v. Cass. nn. 7282/2008; 9447/2007; 4785/2007).Anche se va precisato che l’obbligo del sostituito di pagare le imposte non versate dal sostituto di imposta (Azienda) non fa, tuttavia, venir meno il distinto precedente obbligo del sostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto (vedi, per tutte: Cass. n. 16686/2013).2. Il secondo motivo di ricorso principale , sempre presentato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste verso la ADS». La ricorrente principale sostiene che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla sua domanda subordinata di essere tenuta indenne dall’ADS per quanto dovuto alla lavoratrice . Il motivo non è quindi diretto contro quest’ultima, ma soltanto contro l’associazione di cui e ll a risultava formalmente una volontaria. 2.1. Anche questo motivo è infondato, perché il giudice del merito, affermando la responsabilità esclusivadell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della lavoratrice, ha implicitamente rigettato anche la domanda subordinata dell’Azienda. Infatti, la domanda di manleva (rectius: azione di regresso) presuppo rrebb e l’affermazione di una solidarietà passiva, nell’ambito della quale regolare i «rapporti interni»tra condebitori solidali (artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.). La domanda di manleva deve intendersi pertanto implicitamente assorbita (assorbimento improprio) dal rigetto della domanda della lavoratrice di pronunciare condanna in solido anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. Cass. nn. 2334/2020; 18832/2021). Rigetto motivato con la constatazione che l’art. 2126 c.c. e l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 «pongono … a carico del solo utilizzatore … l’obbligo di pagare(rispettivamente) la retribuzione dovuta e il risarcimento del danno» e con la nega zione dell’applicabilità , nel caso di specie, dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, che «presuppone un valido rapporto di somministrazione…, mentre l’art. 27 non prevede alcuna solidarietà nel caso di somministrazione irregolare» (così a pag. 20 della sentenza impugnata). 3. Il primo motivo di ricorso incidentale censura «violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) nonché,limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 111, comma 6, Costituzione(art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.) per aver compensato le spese di lite tra l’appellante [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati ADS ed [OSCURATO:PERSONA]». I ricorrenti incidentali contestano l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui «l’[OSCURATO:PERSONA] è risultata soccombente quanto alla ricostruzione giuridica della fattispecie (da essa erroneamente qualificata come volontariato)». Rilevano, da un lato, che il dispositivo è risultato di totale rigetto di ogni domand a propost a nei loro confronti; dall’altro lato, che manca completamente la motivazione della compensazione delle spese nei confronti del presidente dell’Associazione. 3.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati. Si può convenire che il riferimento, nella sentenza impugnata, alla soccombenza di ADS è atecnico, perché di soccombenza in senso proprio si può parlare solo in caso di accoglimento, almeno parziale, delle domanderivolte contro la parte qualificata soccombente o di rigetto, almeno parziale, delle domande da lei proposte. Tuttavia, la Corte territoriale ha evidentemente valorizzato, con il termin e impropri o di soccombenza, quella che ha discrezionalmente ritenuto una grave ed eccezionale ragioneper compensare le spese (art. 92, comma 2, c.p.c., nel suo legittimo contenuto , ora ripristinato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale), ovverosia l’attiva e censurabile partecipazione nella vicenda di ADS, che ha somministrato irregolarmenteuna lavoratrice subordinat a . Analoga considerazione vale per il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] , pur non espressamente menzionato nella motivazione sulla compensazione delle spese, data la comunanza di difesa tra l’ente e il suo rappresentante legale, né risultando in alcun modo che altre persone avessero «agito in nome e per conto dell’associazione» (art. 38 c.c.). 4. Il secondo motivo di ricorso incidentale si concentra sulla «violazione dell’art. 11 2 c.p.c. , in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c.( art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. ) per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste alla rifusione delle spese di lite in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del rigetto della domanda riconvenzionale di manlevaazionata dall’Azienda medesima nei loro confronti». 4.1. Anche questo motivo è infondato, perché dalla lettura della motivazione della sentenza, che integra la lacuna del dispositivo, risulta che, a parte la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione di metà delle spesein favore della lavoratrice, le spese sono state interamente compensate «Nei confronti degli altri appellati». Non sussiste, pertanto, un’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste alla rifusione delle spese di lite in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], perché la Corte territoriale si è chiaramente pronunciata su quella domanda,compensando le spese. 5. Rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, le spese del giudizio dilegittimità vengono regolate nei termini seguenti: la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] viene condannata alla rifusione in favore della lavoratrice controricorrente, in applicazione del principio della soccombenza; per il resto, le spese vengono interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali e del marginale coinvolgimento della lavoratrice nel ricorso incidentale. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , a carico della ricorrente principale che, in solido tra di loro, dei ricorrenti incidentali. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o principale ; rigetta il ricorso incidentale; condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese legali per il presente giudizio di legittimità , liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% dei compensie accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio tra le altre parti ; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorren