CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 2004
Cassazione n. 28976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43101/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla nullità derivante dalla omessa citazione dell'imputata, detenuta, per il giudizio di appello; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, essendo stato notificato all'imputata personalmente in carcere il 7 aprile 2025 il decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 12 giugno 2025, quando il processo è stato trattato e definito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore