CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/09/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la ricorrenzadi violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., oltre illogicità dellamotivazione per erronea valutazione degli elementi di prova è totalmente genericoed aspecifico, risolvendosi in una enunciazione del tutto astratta, senza alcunriferimento alla motivazione della Corte di appello, articolandosi la critica propostanell’essere i giudici di merito giunti ad una mancata assoluzione nel meritoassolutamente discutibile e basata su una valutazione intuitiva;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo perla sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);considerato conseguentemente che tali doglianze i sono del tutto prive dei requisitidi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. inquanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]