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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 18046/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15950/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D17 C351G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Crescenzio n. 25, ha eletto domicilio; e Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di decreto di autorizzazione del Giudice delegato del 19 luglio 2022 e giusta R.G.N. 15950/22 C.C.18/05/2023 Proprietà – Rivendicazione – Sopravvenuto fallimento del convenuto procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 173, presso lo studio Bonura-Fonderico; -controricorrenti - Agenzia delle ENTRATE – Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , quale successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 735/2022, pubblicata il 9 aprile 2022, notificata il 3 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 30 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Catania, la S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione (già S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), al fine di sentire accertare l’avvenuta estinzione, per consolidamento del diritto di superficie, e l’acquisizione della piena proprietà del terreno esteso mq. 5.622 circa, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio, via Donatello n. 7 (già via Matteotti), distinto in catasto terreni del predetto Comune al foglio n. 15, particella n. 1334, con ogni accessione e pertinenza, ivi compreso l’insistente capannone industriale, con la conseguente condanna della convenuta S.C.I.A. all’immediata riconsegna e rilascio dei suddetti beni e al risarcimento dei danni.

Al riguardo, l’attore esponeva: che era proprietario del terreno emarginato; che, con atto pubblico del 21 gennaio 1993, trascritto il 3 febbraio 1993, aveva concesso il diritto di superficie in favore della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ai fini di costruirvi un capannone per fabbricazione di cartoni per imballaggi; che, con successivo atto pubblico dell’11 giugno 1993, trascritto il 17 giugno 1993, l’atto costitutivo del diritto di superficie era rettificato,nel senso che la costituzione di tale diritto era fissata a tempo determinato per un periodo non inferiore agli anni 20; che, con raccomandata a.r. inviata il 29 gennaio 2013, aveva chiesto alla S.C.I.A. la riconsegna dell’immobile libero e sgombro da persone e cose, in ragione della scadenza del termine ventennale; che, nelle more, con atto di pignoramento del 2 agosto 2007, la proprietà superficiaria era stata oggetto di esecuzione immobiliare, su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di titolo esecutivo giudiziale ottenuto in danno della S.C.I.A.; che nella predetta procedura esecutiva era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; che il consulente tecnico d’ufficio nominato dal G.E. aveva calcolato il valore del compendio pignorato in complessivi euro 1.481.612,00, alla stregua della natura perpetua, e non a tempo determinato , del diritto reale minore gravante sul cespite; che, con ordinanza del 3 febbraio 2011, era disposta la vendita del bene pignorato; che, con ricorso depositato il 25 marzo 2013, aveva proposto opposizione di terzo avverso la disposizione della vendita del bene, sulla base del ricalcolo del valore del diritto di superficie, considerato come di durata indeterminata, anziché ventennale; che l’istanza di sospensione era stata rigettata con ordinanza del 6 dicembre 2013, confermata dal Tribunale in sede di reclamo.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., la quale contestava l’ammissibilità e la fondatezza delle domande avversarie.

Si costituiva, poi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si opponeva all’accoglimento delle domande proposte e ne chiedeva il rigetto.

Si costituiva, altresì, la S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione, che aderiva all’azione di restituzione spiegata dall’attore.

Quindi, era dichiarata l’interruzione del processo, posto che, con sentenza n. 196/2017 del 21 dicembre 2017, il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della S.C.I.A.

All’esito, l’attore riassumeva il giudizio nei confronti della curatela.

Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.in liquidazione, che – in via preliminare – eccepiva l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande attoree, in quanto soggette al rito dell’accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato.

Deduceva, peraltro, che la domanda di rivendica avanzata da [OSCURATO:PERSONA] era stata già proposta, esaminata e rigettata dal giudice delegato al fallimento, come da progetto dello stato passivo depositato il 29 maggio 2018, dichiarato esecutivo il 12 giugno 2018, avverso cui l’attore non aveva proposto opposizione.

Nel merito, il fallimento convenuto contestava che fosse stato fissato dal concedente e dal superficiario un termine di scadenza del diritto di superficie, che pertanto doveva ritenersi perpetuo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 166/2021, depositata il 12 gennaio 2021, dichiarava l’inammissibilità della domanda svolta dall’attore nei confronti della curatela fallimentare. 2.– Con atto di citazione del 12 aprile 2021, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: che erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità delle domande attrici, siccome proposte nei confronti della curatela con pronuncia erroneamente dichiarata assorbente nei confronti degli altri convenuti; che doveva essere comunque accertata l’estinzione del diritto di superficie e il consolidamento del diritto di proprietà; che avrebbe dovuto essere accolta la domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, da quantificarsi in base al valore locativo dell’immobile, a decorrere dalla data di presunta estinzione del diritto di superficie sino all’effettiva restituzione dell’immobile.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., le quali resistevano all’appello, deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava l’improcedibilità delle domande avanzate nei confronti del fallimento della S.C.I.A. e rigettava le domande avanzate nei confronti delle altre parti.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, all’esito dell’intervenuto fallimento della S.C.I.A. in corso di causa, ogni domanda di rivendicazione e di conseguente risarcimento dei danni doveva essere dichiarata improcedibile nei confronti del fallimento medesimo, dovendo il relativo accertamento avvenire secondo la disciplina concorsuale; b ) che, infatti, anche le domande di rivendica e di restituzione degli immobili ex art. 103 legge fall. dovevano essere proposte davanti al giudice delegato nelle forme di cui all’art. 93 legge fall., nell’ambito di uno stato passivo concepito come momento unitario di accertamento delle pretese di ogni terzo; c) che peraltro il Losito aveva depositato istanza di rivendica nella procedura concorsuale, esaminata e rigettata dal giudice delegato in data 12 giugno 2018, senza che fosse proposta opposizione nelle forme e nei termini di legge; d) che la pronuncia in rito di improcedibilità assorbiva qualunque questione di merito inerente all’accertamento dell’estinzione del diritto reale minore e del consolidamento del diritto di proprietà; e) che l’improcedibilità, però, non si estendeva alla posizione delle altre due società convenute, nei confronti delle quali era stata avanzata la domanda risarcitoria, atteso che non sussisteva alcun litisconsorzio necessario sostanziale e/o processuale tra il fallimento e le dette altre parti; f) che comunque la pretesa risarcitoria era infondata, poiché la procedura esecutiva era stata intrapresa in data antecedente alla presunta estinzione del diritto di superficie, con atto di pignoramento immobiliare notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2007 e trascritto il 9 agosto 2007 sull’immobile oggetto del diritto superficiario, in forza di ipoteca iscritta il 27 febbraio 1998 e privilegio speciale industriale iscritto il 27 febbraio 1998, per un credito di ingente valore, procedura esecutiva nella quale era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; g) che il riconoscimento del danno da occupazione illegittima esigeva l’assolvimento, da parte del danneggiato, quantomeno di un onere di allegazione delle situazioni fattuali dimostrative dell’esistenza di un danno conseguenza, ai fini dell’attivazione dei meccanismi presuntivi, mentre nella fattispecie non erano stati mai addotti concreti elementi idonei a dimostrare un serio e reale pregiudizio di natura economica. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.in liquidazione.

È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate –Riscossion e, quale successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2915 c.c. nonché degli artt. 45, 93 e 96 legge fall., per avere la Corte di merito ritenuto che le domande petitorie dovessero essere proposte davanti al giudice delegato, nonostante la domanda principale di accertamento dell’avvenuto consolidamento del diritto di proprietà, in conseguenza della scadenza del termine apposto al contratto costitutivo del diritto di superficie (di cui si invocava la giusta interpretazione negoziale), fosse stata proposta prima che intervenisse il fallimento.

Inoltre, l’istante obietta che le domande sarebbero state dirette ad ottenere anche il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ai fini di rendere opponibile il diritto dominicale ai terzi, comprese le società convenute, che avevano trascritto e/o iscritto i propri diritti sull’immobile successivamente alla scadenza del contratto costitutivo del diritto di superficie, a sua volta debitamente trascritto.

Aggiunge il ricorrente che anche la domanda di rivendicazione era stata trascritta nei pubblici registri prima della dichiarazione di fallimento della S.C.I.A., sicché la sentenza che l’avesse accolta, anche se trascritta successivamente, sarebbe stata opponibile alla massa dei creditori e avrebbe impedito l’apprensione del bene da parte della procedura concorsuale.

E ciò perché la domanda giudiziale, ove trascritta, avrebbe fatto retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell’eventuale sentenza di accoglimento. 1.1.–Il motivo è infondato.

Ora, l’oggetto della pretesa azionata deve identificarsi nella proposizione di una domanda di rivendicazione della proprietà, rispetto alla quale ha una valenza strumentale l’accertamento della titolarità del diritto dominicale in capo al Losito, per effetto della dedotta estinzione del diritto di superficie (asseritamente costituito a tempo determinato).

Anche la domanda risarcitoria è stata proposta in stretta correlazione con la domanda petitoria, quale conseguenza dell’accertamento del diritto di proprietà e della pretesa di ottenerne la restituzione.

Senonché la rivendica della proprietà di un bene immobile acquisito dal curatore all’attivo fallimentare presuppone che la domanda di rivendicazione sia spiegata in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 103 legge fall., con ricorso al giudice delegato, secondo la procedura disciplinata dall’art. 93 legge fall. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22166 del 05/09/2019).

Ebbene, in ragione della novella di cui al d.lgs. n. 5/2006 (e al d.lgs. correttivo n. 169/2007), l’art. 52, secondo comma, legge fall. considera, oltre ai crediti, “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare” quale oggetto dell’accertamento secondo le forme stabilite; ancora, l’art. 103 legge fall. non ̀ più riferito ai soli beni mobili; l’art. 92 legge fall. ora contempla un avviso anticipato alla fase iniziale della procedura fallimentare rivolto non soltanto ai creditori, ma anche “ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito”, avviso avente ad oggetto la facoltà di partecipare al concorso presentando domanda ai sensi del successivo art. 93, ossia domanda di “ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”.

Pertanto, anche le domande di rivendica e di restituzione immobiliare devono essere proposte davanti al giudice delegato, nelle forme indicate, nell’ambito di uno stato passivo concepito come momento unitario di accertamento delle pretese di ogni terzo.

L’esclusività del procedimento di verifica dei crediti involge una questione di specialità del rito, posto che l’accertamento del passivo rappresenta l’unico procedimento esperibile da coloro che vantano pretese (rivendiche, restituzioni o crediti) nei confronti di un fallimento.

E ciò in osservanza del principio di cristallizzazione o intangibilità dell’asse fallimentare (ossia del patrimonio o attivo fallimentare) alla data del fallimento ex artt. 42, 44 e 52 legge fall., con la conseguenza che la sottrazione successiva del bene alla garanzia collettiva dei creditori deve avvenire nel rispetto del rito concorsuale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12476 del 24/06/2020; Sez.

U, Sentenzan. 30416 del 23/11/2018).

Ne consegue che l’accertamento dell’acquisizione del diritto di proprietà per effetto dell’estinzione del diritto di superficie, in tesi costituito a tempo determinato (all’esito della scadenza di tale termine), benché invocato prima della declaratoria fallimentare, se diretto in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese restitutorie e risarcitorie, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposto secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2990 del 07/02/2020).

Sicché resiste a critica la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata nelle forme ordinarie, alla stregua del sopravvenuto fallimento della parte contro cui la revindicaè stata rivolta.

Né rileva il fatto che la trascrizione della domanda giudiziale di rivendica sia avvenuta prima che fosse stato dichiarato il fallimento.

Anche in questo caso, all’esito della dichiarazione del fallimento, le pretese di restituzione e di risarcimento devono essere necessariamente formulate secondo il procedimento speciale regolato dalla legge fallimentare, in quanto soggette alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria, regola imprescindibile che riguarda il rito (ai fini dell’opponibilità alla massa dei creditori) – ossia il quomodo – e non già il merito (ossia la fondatezza) della pretesa restitutoria – ossia l’an – (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8557 del 27/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 18790 del 12/07/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 2657 del 30/01/2019). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’omessa decisione sulla domanda principale, della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell’error in procedendo, della nullità della sentenza e/o del procedimento, per avere la Corte territoriale tralasciato di pronunciarsi nel merito sulla prodromica domanda principale, con il conseguente fatale travolgimento, non solo delle domande rivolte alla S.C.I.A., ma anche delle domande risarcitorie spiegate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso dell’istante, la domanda prodromica del ricorrente di accertamento dell’estinzione del diritto di superficie e del conseguente consolidamento del suo diritto di proprietà sul bene avrebbe dovuto essere oggetto di statuizione, per verifica re l’integrazione dei presupposti della domanda risarcitoria, con la conseguenza che, essendo mancato qualsivoglia accertamento sull’an debeatur, ne sarebbe conseguita la nullità del procedimento e della sentenza, per lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Solo all’esito dell’accertamento positivo dell’estinzione del diritto superficiario e del consolidamento del diritto dominicale si sarebbe potuto, dunque, affrontare il tema della fondatezza della domanda risarcitoria spiegata nei confronti delle altre parti. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte distrettuale rigettato le domande risarcitorie promosse dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputando che fosse stato genericamente lamentato un danno da occupazione illegittima, senza mai addurre concreti elementi idonei a dimostrare un serio e reale pregiudizio di natura economica; mentre, ove fosse stato applicato il ragionamento inferenziale, si sarebbe potuti pervenire alla dichiarazione della integrazione del danno, attesa la presenza di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti.

In forza della ricostruzione dell’istante, all’esito della valutazione di tali elementi presuntivi, il Giudice di merito avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno, pari al valore locativo (danno figurativo) dell’immobile, come da sempre richiesto dal ricorrente, alla luce delle notevoli spese legali sostenute in diversi procedimenti, per oltre un decennio, allo scopo di vedersi riconosciuti i propri diritti e ottenere la disponibilità dell’immobile.

Osserva, ancora, l’istante che, in linea di principio , il danno da occupazione illegittima sarebbe presunto o in re ipsae dunque sarebbe sufficiente che il danneggiato alleghi, in maniera plausibile, di non aver potuto far fruttare il bene, mentre sarebbe stato l’occupante abusivo a dover dare la prova contraria dell’anomala infruttuosità del bene, al fine di vincere tale presunzione relativa. 3.1.– Le due doglianze – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto connesse sul piano logico e giuridico – sono inammissibili.

Ed invero, attraverso le riferite doglianze, il ricorrente si è limitato a contestare (a valle) il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta: a) del ritenuto mancato accertamento del consolidamento della piena proprietà immobiliare in seguito all’estinzione del diritto di superficie, costituito – in tesi – a tempo determinato; b ) nonché dell’asserito, mancato assolvimento dell’onere di allegazione delle situazioni fattuali dimostrative del danno conseguenza (aspetto per il quale si rinvia a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).

Per l’effetto, non risulta affatto aggredita la ratio (a monte) prospettata dalla sentenza impugnata per escludere la fondatezza della tutela risarcitoria, ossia l’avvenuta notificazione del pignoramento immobiliare a cura di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2007, con successiva trascrizione il 9 agosto 2007, sull’immobile oggetto di diritto superficiario in forza di ipoteca iscritta il 27 febbraio 1998 e di privilegio speciale industriale iscritto il 27 febbraio 1998, procedura esecutiva immobiliare nella quale è intervenuta [OSCURATO:PERSONA].

Elementi, questi, che hanno indotto la Corte territoriale a reputare che la procedura esecutiva fosse assolutamente regolare, in quanto intervenuta in data antecedente alla presunta estinzione del diritto di superficie, il che escludeva l’an della spettanza del diritto risarcitorio nei confronti di tali creditori.

Ora, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum , insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5499 del 22/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36806 del 15/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005). 4.–Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15950/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D17 C351G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Crescenzio n. 25, ha eletto domicilio; e Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di decreto di autorizzazione del Giudice delegato del 19 luglio 2022 e giusta R.G.N. 15950/22 C.C.18/05/2023 Proprietà – Rivendicazione – Sopravvenuto fallimento del convenuto procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 173, presso lo studio Bonura-Fonderico; -controricorrenti - Agenzia delle ENTRATE – Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , quale successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 735/2022, pubblicata il 9 aprile 2022, notificata il 3 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 30 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Catania, la S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione (già S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), al fine di sentire accertare l’avvenuta estinzione, per consolidamento del diritto di superficie, e l’acquisizione della piena proprietà del terreno esteso mq. 5.622 circa, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio, via Donatello n. 7 (già via Matteotti), distinto in catasto terreni del predetto Comune al foglio n. 15, particella n. 1334, con ogni accessione e pertinenza, ivi compreso l’insistente capannone industriale, con la conseguente condanna della convenuta S.C.I.A. all’immediata riconsegna e rilascio dei suddetti beni e al risarcimento dei danni. Al riguardo, l’attore esponeva: che era proprietario del terreno emarginato; che, con atto pubblico del 21 gennaio 1993, trascritto il 3 febbraio 1993, aveva concesso il diritto di superficie in favore della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ai fini di costruirvi un capannone per fabbricazione di cartoni per imballaggi; che, con successivo atto pubblico dell’11 giugno 1993, trascritto il 17 giugno 1993, l’atto costitutivo del diritto di superficie era rettificato,nel senso che la costituzione di tale diritto era fissata a tempo determinato per un periodo non inferiore agli anni 20; che, con raccomandata a.r. inviata il 29 gennaio 2013, aveva chiesto alla S.C.I.A. la riconsegna dell’immobile libero e sgombro da persone e cose, in ragione della scadenza del termine ventennale; che, nelle more, con atto di pignoramento del 2 agosto 2007, la proprietà superficiaria era stata oggetto di esecuzione immobiliare, su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di titolo esecutivo giudiziale ottenuto in danno della S.C.I.A.; che nella predetta procedura esecutiva era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; che il consulente tecnico d’ufficio nominato dal G.E. aveva calcolato il valore del compendio pignorato in complessivi euro 1.481.612,00, alla stregua della natura perpetua, e non a tempo determinato , del diritto reale minore gravante sul cespite; che, con ordinanza del 3 febbraio 2011, era disposta la vendita del bene pignorato; che, con ricorso depositato il 25 marzo 2013, aveva proposto opposizione di terzo avverso la disposizione della vendita del bene, sulla base del ricalcolo del valore del diritto di superficie, considerato come di durata indeterminata, anziché ventennale; che l’istanza di sospensione era stata rigettata con ordinanza del 6 dicembre 2013, confermata dal Tribunale in sede di reclamo. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., la quale contestava l’ammissibilità e la fondatezza delle domande avversarie. Si costituiva, poi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si opponeva all’accoglimento delle domande proposte e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva, altresì, la S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione, che aderiva all’azione di restituzione spiegata dall’attore. Quindi, era dichiarata l’interruzione del processo, posto che, con sentenza n. 196/2017 del 21 dicembre 2017, il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della S.C.I.A. All’esito, l’attore riassumeva il giudizio nei confronti della curatela. Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.in liquidazione, che – in via preliminare – eccepiva l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande attoree, in quanto soggette al rito dell’accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato. Deduceva, peraltro, che la domanda di rivendica avanzata da [OSCURATO:PERSONA] era stata già proposta, esaminata e rigettata dal giudice delegato al fallimento, come da progetto dello stato passivo depositato il 29 maggio 2018, dichiarato esecutivo il 12 giugno 2018, avverso cui l’attore non aveva proposto opposizione. Nel merito, il fallimento convenuto contestava che fosse stato fissato dal concedente e dal superficiario un termine di scadenza del diritto di superficie, che pertanto doveva ritenersi perpetuo. Il Tribunale adito, con sentenza n. 166/2021, depositata il 12 gennaio 2021, dichiarava l’inammissibilità della domanda svolta dall’attore nei confronti della curatela fallimentare. 2.– Con atto di citazione del 12 aprile 2021, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: che erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità delle domande attrici, siccome proposte nei confronti della curatela con pronuncia erroneamente dichiarata assorbente nei confronti degli altri convenuti; che doveva essere comunque accertata l’estinzione del diritto di superficie e il consolidamento del diritto di proprietà; che avrebbe dovuto essere accolta la domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, da quantificarsi in base al valore locativo dell’immobile, a decorrere dalla data di presunta estinzione del diritto di superficie sino all’effettiva restituzione dell’immobile. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., le quali resistevano all’appello, deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava l’improcedibilità delle domande avanzate nei confronti del fallimento della S.C.I.A. e rigettava le domande avanzate nei confronti delle altre parti. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, all’esito dell’intervenuto fallimento della S.C.I.A. in corso di causa, ogni domanda di rivendicazione e di conseguente risarcimento dei danni doveva essere dichiarata improcedibile nei confronti del fallimento medesimo, dovendo il relativo accertamento avvenire secondo la disciplina concorsuale; b ) che, infatti, anche le domande di rivendica e di restituzione degli immobili ex art. 103 legge fall. dovevano essere proposte davanti al giudice delegato nelle forme di cui all’art. 93 legge fall., nell’ambito di uno stato passivo concepito come momento unitario di accertamento delle pretese di ogni terzo; c) che peraltro il Losito aveva depositato istanza di rivendica nella procedura concorsuale, esaminata e rigettata dal giudice delegato in data 12 giugno 2018, senza che fosse proposta opposizione nelle forme e nei termini di legge; d) che la pronuncia in rito di improcedibilità assorbiva qualunque questione di merito inerente all’accertamento dell’estinzione del diritto reale minore e del consolidamento del diritto di proprietà; e) che l’improcedibilità, però, non si estendeva alla posizione delle altre due società convenute, nei confronti delle quali era stata avanzata la domanda risarcitoria, atteso che non sussisteva alcun litisconsorzio necessario sostanziale e/o processuale tra il fallimento e le dette altre parti; f) che comunque la pretesa risarcitoria era infondata, poiché la procedura esecutiva era stata intrapresa in data antecedente alla presunta estinzione del diritto di superficie, con atto di pignoramento immobiliare notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2007 e trascritto il 9 agosto 2007 sull’immobile oggetto del diritto superficiario, in forza di ipoteca iscritta il 27 febbraio 1998 e privilegio speciale industriale iscritto il 27 febbraio 1998, per un credito di ingente valore, procedura esecutiva nella quale era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; g) che il riconoscimento del danno da occupazione illegittima esigeva l’assolvimento, da parte del danneggiato, quantomeno di un onere di allegazione delle situazioni fattuali dimostrative dell’esistenza di un danno conseguenza, ai fini dell’attivazione dei meccanismi presuntivi, mentre nella fattispecie non erano stati mai addotti concreti elementi idonei a dimostrare un serio e reale pregiudizio di natura economica. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e la curatela del fallimento della S.C.I.A. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.in liquidazione. È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate –Riscossion e, quale successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2915 c.c. nonché degli artt. 45, 93 e 96 legge fall., per avere la Corte di merito ritenuto che le domande petitorie dovessero essere proposte davanti al giudice delegato, nonostante la domanda principale di accertamento dell’avvenuto consolidamento del diritto di proprietà, in conseguenza della scadenza del termine apposto al contratto costitutivo del diritto di superficie (di cui si invocava la giusta interpretazione negoziale), fosse stata proposta prima che intervenisse il fallimento. Inoltre, l’istante obietta che le domande sarebbero state dirette ad ottenere anche il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ai fini di rendere opponibile il diritto dominicale ai terzi, comprese le società convenute, che avevano trascritto e/o iscritto i propri diritti sull’immobile successivamente alla scadenza del contratto costitutivo del diritto di superficie, a sua volta debitamente trascritto. Aggiunge il ricorrente che anche la domanda di rivendicazione era stata trascritta nei pubblici registri prima della dichiarazione di fallimento della S.C.I.A., sicché la sentenza che l’avesse accolta, anche se trascritta successivamente, sarebbe stata opponibile alla massa dei creditori e avrebbe impedito l’apprensione del bene da parte della procedura concorsuale. E ciò perché la domanda giudiziale, ove trascritta, avrebbe fatto retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell’eventuale sentenza di accoglimento. 1.1.–Il motivo è infondato. Ora, l’oggetto della pretesa azionata deve identificarsi nella proposizione di una domanda di rivendicazione della proprietà, rispetto alla quale ha una valenza strumentale l’accertamento della titolarità del diritto dominicale in capo al Losito, per effetto della dedotta estinzione del diritto di superficie (asseritamente costituito a tempo determinato). Anche la domanda risarcitoria è stata proposta in stretta correlazione con la domanda petitoria, quale conseguenza dell’accertamento del diritto di proprietà e della pretesa di ottenerne la restituzione. Senonché la rivendica della proprietà di un bene immobile acquisito dal curatore all’attivo fallimentare presuppone che la domanda di rivendicazione sia spiegata in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 103 legge fall., con ricorso al giudice delegato, secondo la procedura disciplinata dall’art. 93 legge fall. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22166 del 05/09/2019). Ebbene, in ragione della novella di cui al d.lgs. n. 5/2006 (e al d.lgs. correttivo n. 169/2007), l’art. 52, secondo comma, legge fall. considera, oltre ai crediti, “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare” quale oggetto dell’accertamento secondo le forme stabilite; ancora, l’art. 103 legge fall. non ̀ più riferito ai soli beni mobili; l’art. 92 legge fall. ora contempla un avviso anticipato alla fase iniziale della procedura fallimentare rivolto non soltanto ai creditori, ma anche “ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito”, avviso avente ad oggetto la facoltà di partecipare al concorso presentando domanda ai sensi del successivo art. 93, ossia domanda di “ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”. Pertanto, anche le domande di rivendica e di restituzione immobiliare devono essere proposte davanti al giudice delegato, nelle forme indicate, nell’ambito di uno stato passivo concepito come momento unitario di accertamento delle pretese di ogni terzo. L’esclusività del procedimento di verifica dei crediti involge una questione di specialità del rito, posto che l’accertamento del passivo rappresenta l’unico procedimento esperibile da coloro che vantano pretese (rivendiche, restituzioni o crediti) nei confronti di un fallimento. E ciò in osservanza del principio di cristallizzazione o intangibilità dell’asse fallimentare (ossia del patrimonio o attivo fallimentare) alla data del fallimento ex artt. 42, 44 e 52 legge fall., con la conseguenza che la sottrazione successiva del bene alla garanzia collettiva dei creditori deve avvenire nel rispetto del rito concorsuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12476 del 24/06/2020; Sez. U, Sentenzan. 30416 del 23/11/2018). Ne consegue che l’accertamento dell’acquisizione del diritto di proprietà per effetto dell’estinzione del diritto di superficie, in tesi costituito a tempo determinato (all’esito della scadenza di tale termine), benché invocato prima della declaratoria fallimentare, se diretto in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese restitutorie e risarcitorie, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposto secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2990 del 07/02/2020). Sicché resiste a critica la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata nelle forme ordinarie, alla stregua del sopravvenuto fallimento della parte contro cui la revindicaè stata rivolta. Né rileva il fatto che la trascrizione della domanda giudiziale di rivendica sia avvenuta prima che fosse stato dichiarato il fallimento. Anche in questo caso, all’esito della dichiarazione del fallimento, le pretese di restituzione e di risarcimento devono essere necessariamente formulate secondo il procedimento speciale regolato dalla legge fallimentare, in quanto soggette alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria, regola imprescindibile che riguarda il rito (ai fini dell’opponibilità alla massa dei creditori) – ossia il quomodo – e non già il merito (ossia la fondatezza) della pretesa restitutoria – ossia l’an – (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8557 del 27/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 18790 del 12/07/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 2657 del 30/01/2019). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’omessa decisione sulla domanda principale, della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell’error in procedendo, della nullità della sentenza e/o del procedimento, per avere la Corte territoriale tralasciato di pronunciarsi nel merito sulla prodromica domanda principale, con il conseguente fatale travolgimento, non solo delle domande rivolte alla S.C.I.A., ma anche delle domande risarcitorie spiegate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso dell’istante, la domanda prodromica del ricorrente di accertamento dell’estinzione del diritto di superficie e del conseguente consolidamento del suo diritto di proprietà sul bene avrebbe dovuto essere oggetto di statuizione, per verifica re l’integrazione dei presupposti della domanda risarcitoria, con la conseguenza che, essendo mancato qualsivoglia accertamento sull’an debeatur, ne sarebbe conseguita la nullità del procedimento e della sentenza, per lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Solo all’esito dell’accertamento positivo dell’estinzione del diritto superficiario e del consolidamento del diritto dominicale si sarebbe potuto, dunque, affrontare il tema della fondatezza della domanda risarcitoria spiegata nei confronti delle altre parti. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte distrettuale rigettato le domande risarcitorie promosse dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputando che fosse stato genericamente lamentato un danno da occupazione illegittima, senza mai addurre concreti elementi idonei a dimostrare un serio e reale pregiudizio di natura economica; mentre, ove fosse stato applicato il ragionamento inferenziale, si sarebbe potuti pervenire alla dichiarazione della integrazione del danno, attesa la presenza di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti. In forza della ricostruzione dell’istante, all’esito della valutazione di tali elementi presuntivi, il Giudice di merito avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno, pari al valore locativo (danno figurativo) dell’immobile, come da sempre richiesto dal ricorrente, alla luce delle notevoli spese legali sostenute in diversi procedimenti, per oltre un decennio, allo scopo di vedersi riconosciuti i propri diritti e ottenere la disponibilità dell’immobile. Osserva, ancora, l’istante che, in linea di principio , il danno da occupazione illegittima sarebbe presunto o in re ipsae dunque sarebbe sufficiente che il danneggiato alleghi, in maniera plausibile, di non aver potuto far fruttare il bene, mentre sarebbe stato l’occupante abusivo a dover dare la prova contraria dell’anomala infruttuosità del bene, al fine di vincere tale presunzione relativa. 3.1.– Le due doglianze – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto connesse sul piano logico e giuridico – sono inammissibili. Ed invero, attraverso le riferite doglianze, il ricorrente si è limitato a contestare (a valle) il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta: a) del ritenuto mancato accertamento del consolidamento della piena proprietà immobiliare in seguito all’estinzione del diritto di superficie, costituito – in tesi – a tempo determinato; b ) nonché dell’asserito, mancato assolvimento dell’onere di allegazione delle situazioni fattuali dimostrative del danno conseguenza (aspetto per il quale si rinvia a Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Per l’effetto, non risulta affatto aggredita la ratio (a monte) prospettata dalla sentenza impugnata per escludere la fondatezza della tutela risarcitoria, ossia l’avvenuta notificazione del pignoramento immobiliare a cura di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2007, con successiva trascrizione il 9 agosto 2007, sull’immobile oggetto di diritto superficiario in forza di ipoteca iscritta il 27 febbraio 1998 e di privilegio speciale industriale iscritto il 27 febbraio 1998, procedura esecutiva immobiliare nella quale è intervenuta [OSCURATO:PERSONA]. Elementi, questi, che hanno indotto la Corte territoriale a reputare che la procedura esecutiva fosse assolutamente regolare, in quanto intervenuta in data antecedente alla presunta estinzione del diritto di superficie, il che escludeva l’an della spettanza del diritto risarcitorio nei confronti di tali creditori. Ora, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum , insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5499 del 22/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36806 del 15/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005). 4.–Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre ac
Decreto Cassazione n. 18046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris