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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 17079/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Trieste,- ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, relativamente alla pena residua di anni uno, mesi otto e giorni quindici di reclusione, inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990.

Il Tribunale ha richiamato, a sostegno della decisione, i precedenti penali del condannato (numerosi, variegati e specifici) e le plurime segnalazioni provenienti dai Carabinieri, compendiayhe nella nota in data 12 ottobre 2022, per i reati d'insolvenza fraudolenta e danneggiamento (commessi nel 2017), nonché per quello di violazione di domicilio (commesso nel 2019), dunque successivi alla condanna da espiare.

Ne ha conseguentemente inferito che, anche dopo l'allontanamento dal luogo d'origine e di commissione degli illeciti, il condannato ha continuato a delinquere, nonostante la fruizione (dal 2015 al 2016) della detenzione domiciliare, formulando un giudizio prognostico negativo.

2. D'Onofrio propone ricorso per cassazione e, con un unico, articolato motivo, deduce violazione degli artt. 47 e 47 ter ord. pen. e art. 27 Cost. e vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto che i fatti per cui è intervenuta la condanna in esecuzione erano stati commessi in un periodo antecedente alla detenzione domiciliare già concessa, che il relativo processo penale traeva origine dalla dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello stesso D'Onofrio, che per uno dei procedimenti penali pendenti il condannato aveva beneficiato della messa alla prova; rilevava come non vi fosse alcuna certezza in ordine alla pendenza di procedimenti per altri fatti risalenti al 2017 e al 2019, di cui è parola esclusivamente nell'informativa dei Carabinieri, non essendosi acquisito il certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] specializzato avrebbe, dunque, reso una motivazione illogica avendo, per un verso, depotenziato le emergenze dell'indagine socio-familiare condotta dall'UEPE e, per altro verso, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al diniego della misura, meno ampia, della detenzione domiciliare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Acquino, è intervenuto con requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 2 novembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giornozantecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, 4Y-vs• comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.

2. Nel merito, il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.

La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge.

Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, il tribunale nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020,M., Rv. 277924); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

3. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione ed ha, invero, in primo luogo evidenziato - sulla scorta delle chiare conclusioni dell'equipe che, pur avendo dato atto di una embrionale rivisitazione del proprio passato delinquenziale e di un atteggiamento collaborativo, ha segnalato l'atteggiamento "semplicistico" con cui il condannato si approccia ai temi del proprio agito criminale - come la pericolosità sociale dell'istante fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, prudenzialmente optando per la necessità di approfondire il processo di revisione critica. [OSCURATO:PERSONA] specializzato ha valorizzato, come elementi negativi concorrenti: i) le ulteriori otto condanne per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, furto e furto tentato in concorso, evasione, danneggiamento, violenza privata tentata, violazione delle misure di prevenzione, la pendenza di procedimenti penali per i reati di concorso di introduzione nello Stato di prodotti falsi e ricettazione nonché di concorso in tentato furto e ricettazione, entrambi per fatti risalenti al 2017; ii) le risultanze di cui alla già menzionata nota dei Carabinieri dell'ottobre 2022; iii) la frequentazione di persone pregiudicate.

Per tale via, ha - con motivazione adeguata - ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, così da fondare il rigetto di entrambe le misure invocate .

Motivazione, quella appena sin tetizzata, pienamente conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Trieste,- ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, relativamente alla pena residua di anni uno, mesi otto e giorni quindici di reclusione, inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale ha richiamato, a sostegno della decisione, i precedenti penali del condannato (numerosi, variegati e specifici) e le plurime segnalazioni provenienti dai Carabinieri, compendiayhe nella nota in data 12 ottobre 2022, per i reati d'insolvenza fraudolenta e danneggiamento (commessi nel 2017), nonché per quello di violazione di domicilio (commesso nel 2019), dunque successivi alla condanna da espiare. Ne ha conseguentemente inferito che, anche dopo l'allontanamento dal luogo d'origine e di commissione degli illeciti, il condannato ha continuato a delinquere, nonostante la fruizione (dal 2015 al 2016) della detenzione domiciliare, formulando un giudizio prognostico negativo. 2. D'Onofrio propone ricorso per cassazione e, con un unico, articolato motivo, deduce violazione degli artt. 47 e 47 ter ord. pen. e art. 27 Cost. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto che i fatti per cui è intervenuta la condanna in esecuzione erano stati commessi in un periodo antecedente alla detenzione domiciliare già concessa, che il relativo processo penale traeva origine dalla dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello stesso D'Onofrio, che per uno dei procedimenti penali pendenti il condannato aveva beneficiato della messa alla prova; rilevava come non vi fosse alcuna certezza in ordine alla pendenza di procedimenti per altri fatti risalenti al 2017 e al 2019, di cui è parola esclusivamente nell'informativa dei Carabinieri, non essendosi acquisito il certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] specializzato avrebbe, dunque, reso una motivazione illogica avendo, per un verso, depotenziato le emergenze dell'indagine socio-familiare condotta dall'UEPE e, per altro verso, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al diniego della misura, meno ampia, della detenzione domiciliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Acquino, è intervenuto con requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 2 novembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giornozantecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, 4Y-vs• comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, il tribunale nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020,M., Rv. 277924); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 3. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione ed ha, invero, in primo luogo evidenziato - sulla scorta delle chiare conclusioni dell'equipe che, pur avendo dato atto di una embrionale rivisitazione del proprio passato delinquenziale e di un atteggiamento collaborativo, ha segnalato l'atteggiamento "semplicistico" con cui il condannato si approccia ai temi del proprio agito criminale - come la pericolosità sociale dell'istante fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, prudenzialmente optando per la necessità di approfondire il processo di revisione critica. [OSCURATO:PERSONA] specializzato ha valorizzato, come elementi negativi concorrenti: i) le ulteriori otto condanne per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, furto e furto tentato in concorso, evasione, danneggiamento, violenza privata tentata, violazione delle misure di prevenzione, la pendenza di procedimenti penali per i reati di concorso di introduzione nello Stato di prodotti falsi e ricettazione nonché di concorso in tentato furto e ricettazione, entrambi per fatti risalenti al 2017; ii) le risultanze di cui alla già menzionata nota dei Carabinieri dell'ottobre 2022; iii) la frequentazione di persone pregiudicate. Per tale via, ha - con motivazione adeguata - ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, così da fondare il rigetto di entrambe le misure invocate . Motivazione, quella appena sin tetizzata, pienamente conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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