CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 28295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione del decreto di citazione in appello, mentre con il secondo eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione intermedio avuto riguardo al tempo trascorso tra la pronunzia della sentenza di primo grado e quella di appello. 3. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento del primo, il quale peraltro risulta non manifestamente infondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata. In particolare deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunziata il 15 luglio 2015, mentre il primo atto interruttivo successivo, costituito dall'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, è intervenuto solo 1'8 agosto 2023, ben oltre, dunque, il decorso del termine di prescrizione del reato (sei anni e otto mesi), compiutosi il 15 marzo 2022. Pertanto, in assenza dei presupposti che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo nei termini della necessaria evidenza elementi in tal senso dal ricorso e nemmeno dalla sentenza impugnata, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C