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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01011/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4929/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via A. Vessella, n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la ordinanzadella CORTE DI CASSAZIONE n. 18851/2021 , depositata in data03 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 18851/2021, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 4102/2015 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombardia n. 5749/14/2014.

Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 18851/21) La società contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto « La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge», omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.

Considerato che:

2. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge», omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite sì che l’omissione concreta una mera svista del Collegio.

Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. n. 18851 /202 1 , depositata in data 3 luglio 2021 , nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “ Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ” deve leggersi ed intendersi “ Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4929/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via A. Vessella, n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la ordinanzadella CORTE DI CASSAZIONE n. 18851/2021 , depositata in data03 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 18851/2021, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 4102/2015 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombardia n. 5749/14/2014. Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 18851/21) La società contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto « La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge», omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023. Considerato che: 2. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo», nel dispositivo della pronuncia ha disposto «La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite nella parte ancora oggetto del giudizio. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge», omettendo di liquidare l’importo effettivo delle spese di lite sì che l’omissione concreta una mera svista del Collegio. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” P.Q.M. La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. n. 18851 /202 1 , depositata in data 3 luglio 2021 , nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “ Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in euro oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ” deve leggersi ed intendersi “ Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità̀ che liquida in € 5.600,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in c
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