CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Bari, decidendo in seguito all'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di usura ed estorsione aggravata, rilevava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma riteneva assenti le esigenze cautelari e, pertanto, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] restava, pertanto, in stato di libertà. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che con due distinti motivi deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che sarebbero stata ritenuta senza una valutazione accurata della memoria difensiva e senza una adeguata valutazione dell'attendibilità del collaboratore Annoscia. Si allegava che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse in stato 01 libertà, l'interesse al ricorso sarebbe integrato dalla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza_ 2.1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La natura incidentale del giudizio cautelare, per sua natura non definitorio, osta al riconoscimento dell'interesse all'impugnazione quando non è imposta alcuna misura. Si riafferma comunque - in via generale - che, in assenza di attuale applicazione di misure cautelari, perché possa ritenersi sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione nell'ambito del procedimento incidentale, con specifico riferimento ad una eventuale futura utilizzazione della pronunzia favorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, è, necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, deo. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01). Tuttavia nel caso in esame - assente la detenzione - manca in radice il presupposto che potrebbe legittimare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, in stato di libertà, e non è mai stata attinta da alcuna misura, sicché l'impugnazione non è supportata neanche dal residuale interesse alla ipotetica utilizzazione di una pronuncia favorevole nel corso di un eventuale procedimento per il riconoscimento dell'ingiusta detenzione (mai patita). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle