CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 12 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Nuoro, previa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B della rubrica, ha rideterminato in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1- bis, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A, per aver illecitamente ceduto a terzi quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondenti a quattro chilogrammi di peso, da cui erano ricavabili 19.867,9 dosi medie singole; fatto commesso in Galtelli il 23/02/2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine al ruolo svolto dall'imputato nella vicenda contestata al capo A: nel replicare agli analoghi motivi di appello, la Corte territoriale (alle pagine da 18 a 22 della sentenza impugnata) sottolinea non illogicamente in proposito come sarebbe stato estremamente rischioso ed illogico per i due coimputati lasciare l'auto con dentro la sostanza stupefacente in un parcheggio incustodito, mentre passeggiavano per Nuoro, e poi addirittura avviarsi verso una destinazione sconosciuta, seguendo l'imputato, anch'egli non ben conosciuto ed anche dubitando delle intenzioni di quest'ultimo; i coimputati seguirono le indicazioni del ricorrente, mostrando perplessità sul tragitto deciso da quest'ultimo in rapporto all'obiettivo perseguito ("...che cazzo, ci vuole poco a passare una borsa..."), per poi armeggiare a lungo sullo zaino al momento in cui l'auto del ricorrente e quella dei due coimputati si fermarono in un sottopassaggio, mentre i beni riconducibili ai due coimputati contenuti all'interno dello zaino, unitamente alla sostanza stupefacente, non valgono a smentire l'assunto accusatorio, essendo ben ipotizzabile che essi li avessero riposti nello zaino consegnatogli dal ricorrente o che avessero riposto nel proprio zaino lo stupefacente consegnatogli dal ricorrente medesimo, essendo comunque comprovata la cessione dal complesso degli elementi indiziari esposti da porsi in relazione ai rumori intercettati e tali da far dedurre le concrete modalità della cessione. Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 19), avendo, al riguardo, la Corte territoriale respinto l'audizione dei coimputati, Dargenio e Sanna, non essendo le loro dichiarazioni assolutamente necessarie ai fini della decisione, ponendosi così in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui, per il carattere eccezionale dell'istituto, è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996), come nella fattispecie in esame. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle