Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03899/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna il decreto in data 18/03/2022 della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato il decreto in data 18.9.2019 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la proposta di confisca di beni.

Nell'accogliere l'appello, la Corte di appello ha disposto la confisca di un bene immobile sito in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce:

1.1. "Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p., derivante dall'erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 24, 27 e 10 del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e nella violazione ex art. 606, lett. b), e c), c.p.p. derivante i A ..„,...._, dall'erronea applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art.125 del codice di procedura penale".

Il ricorrente assume che la Corte di appello ha violato l'art. 627 cod.proc.pen., avendo reiterato la medesima violazione di legge rilevata dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

«In pratica -scrive il ricorrente- come anche chiarito dalla pronuncia di annullamento, principalmente il compito assegnato nel nuovo giudizio era quello di capire se effettivamente quel finanziamento, del quale si era oltretutto documentata l'impossibilità di poterne ottemperare le rate in seguito al provvedimento [di] sequestro, era idoneo a fronteggiare e giustificare l'acquisto dell'immobile oggetto del procedimento. [...] Pertanto, in primis, il compito dei giudici di appello era quello di valutare l'idoneità di quel finanziamento all'acquisto (idoneità già valutata positivamente dal Tribunale di Bari nelle more del giudizio di primo grado), e solo dopo aver accertato tale idoneità, spettava l'eventuale valutazione della liceità delle modalità di ottenimento del prestito. [...] In pratica (...) le modalità di ottenimento del finanziamento in alcun modo possono ad oggi escludere la congruità e la liceità della somma utilizzata per l'acquisto [...]». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, non configurandosi la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen..

1.1. La Corte di appello, invero, -come vedremo- si è uniformata alla sentenza di annullamento e ha assolto al compito affidatole, ossia quello di colmare il vizio di omessa motivazione con riguardo a tre temi ritenuti decisivi: a) la specificazione dell'esatta consistenza patrimoniale del proposto al momento in cui acquistava l'immobile; b) le ragioni per cui l'acquisto del bene non poteva essere stato effettuato con capitali diversi da quelli illecitamente accumulati, cioè con il denaro ricevuto dal finanziamento; c) la misura del profitto ricavato dal ricorrente con i reati commessi nel periodo di pericolosità sociale.

1.2. A tale proposito, bisogna precisare che nel caso in esame l'acquisto è stato effettuato in un tempo successivo al perimetro di pericolosità sociale e che in tale ipotesi il giudice deve accertare l'oggettiva impossibilità di giustificare l'acquisto con i redditi percepiti successivamente al detto perimetro, così che esso deve ritenersi realizzato attraverso il reimpiego delle sostanze accumulate in precedenza.

A tal riguardo va ribadito che «in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità», (Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, Palrneri, Rv. 281990 — 01).

1.3. La Corte di appello ha spiegato -attraverso l'acquisizione delle sentenze di condanna- che l'attività delinquenziale di Carone gli ha prodotto notevoli introiti, ove si consideri che soltanto per l'attività di ricettazione (commessa nel 2014) è stato indicato un profitto di circa quattrocentomila euro e che vi sono a suo carico ulteriori e molteplici delitti contro il patrimonio, in danno di TIR, cui sono stati sottratti quintali se non tonnellate di merce, di considerevole valore, con correlativo guadagno da parte del prevenuto.

1.4. I Magistrati dell'appello, poi, hanno affrontato anche il tema della capacità reddituale di Carone e del suo nucleo famigliare.

A tale riguardo ha verificato che essi non hanno prodotto redditi se non in misura modestissima, indicati nella misura di circa 6.120,00 euro lordi, siccome dichiarati nel 2016 da [OSCURATO:PERSONA], moglie di Carone.

La Corte di appello ha altresì rimarcato come lo stesso Carone - nell'anno dell'acquisto- risultasse indebitato per uno scoperto di conto corrente pari a 12.000,00 euro.

1.5. Con la motivazione fin qui compendiata, la Corte di appello ha certamente soddisfatto le richieste della sentenza rescindente, così come sopra indicate ai punti a) e c), avendo quantificato i notevoli introiti di provenienza illecita realizzati da Carone e risaltando la mancanza di una capacità reddituale e di sostanze di provenienza lecita per il nucleo famigliare di Carone, al tempo dell'acquisto dell'immobile.

1.6. Le contestazioni della difesa sono concentrate, in realtà, sul punto b) di cui sopra, al cui riguardo si assume che l'esistenza -indiscussa- del finanziamento dimostra la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile.

Il ricorrente, però, trascura di considerare che la stipulazione di un finanziamento bancario non rientra nella nozione di reddito e non ha la valenza di posta attiva nel bilancio famigliare, dovendosi evidenziare come l'erogazione di una somma di denaro avvenga mediante un "prodotto" che la banca "vende", con un correlativo costo per chi lo acquista.

Va ricordato, infatti, che «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare», (Così, 3 /4'n D sd\ ..__, Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 — 01; nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01).

Da ciò discende che l'esistenza di un finanziamento non apporta alcun elemento positivamente valutabile quanto alla capacità reddituale del prevenuto, giacché è anch'esso produttivo di un costo, così che -ove non trovi riscontro nelle risorse lecitamente prodotte- risulta esso stesso sintomatico del reimpiego delle risorse illecitamente accumulate grazie all'attività delinquenziale svolta nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale.

Tanto ancor di più quando -come nel caso in esame- venga acclarata l'entità dei profitti delittuosi e l'assenza di redditi di provenienza lecita.

In tale contesto, risultano ininfluenti le modalità con cui è stato possibile accedere al credito bancario, visto che -per quanto ora evidenziato- ciò che rileva ai fini che qui interessano, è la dimostrazione dell'esistenza delle risorse necessarie a sostenere i costi di rimborso del finanziamento ricevuto.

Dimostrazione del tutto mancante nel caso in esame.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna il decreto in data 18/03/2022 della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato il decreto in data 18.9.2019 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la proposta di confisca di beni. Nell'accogliere l'appello, la Corte di appello ha disposto la confisca di un bene immobile sito in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce: 1.1. "Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p., derivante dall'erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 24, 27 e 10 del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e nella violazione ex art. 606, lett. b), e c), c.p.p. derivante i A ..„,...._, dall'erronea applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art.125 del codice di procedura penale". Il ricorrente assume che la Corte di appello ha violato l'art. 627 cod.proc.pen., avendo reiterato la medesima violazione di legge rilevata dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione. «In pratica -scrive il ricorrente- come anche chiarito dalla pronuncia di annullamento, principalmente il compito assegnato nel nuovo giudizio era quello di capire se effettivamente quel finanziamento, del quale si era oltretutto documentata l'impossibilità di poterne ottemperare le rate in seguito al provvedimento [di] sequestro, era idoneo a fronteggiare e giustificare l'acquisto dell'immobile oggetto del procedimento. [...] Pertanto, in primis, il compito dei giudici di appello era quello di valutare l'idoneità di quel finanziamento all'acquisto (idoneità già valutata positivamente dal Tribunale di Bari nelle more del giudizio di primo grado), e solo dopo aver accertato tale idoneità, spettava l'eventuale valutazione della liceità delle modalità di ottenimento del prestito. [...] In pratica (...) le modalità di ottenimento del finanziamento in alcun modo possono ad oggi escludere la congruità e la liceità della somma utilizzata per l'acquisto [...]». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, non configurandosi la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen.. 1.1. La Corte di appello, invero, -come vedremo- si è uniformata alla sentenza di annullamento e ha assolto al compito affidatole, ossia quello di colmare il vizio di omessa motivazione con riguardo a tre temi ritenuti decisivi: a) la specificazione dell'esatta consistenza patrimoniale del proposto al momento in cui acquistava l'immobile; b) le ragioni per cui l'acquisto del bene non poteva essere stato effettuato con capitali diversi da quelli illecitamente accumulati, cioè con il denaro ricevuto dal finanziamento; c) la misura del profitto ricavato dal ricorrente con i reati commessi nel periodo di pericolosità sociale. 1.2. A tale proposito, bisogna precisare che nel caso in esame l'acquisto è stato effettuato in un tempo successivo al perimetro di pericolosità sociale e che in tale ipotesi il giudice deve accertare l'oggettiva impossibilità di giustificare l'acquisto con i redditi percepiti successivamente al detto perimetro, così che esso deve ritenersi realizzato attraverso il reimpiego delle sostanze accumulate in precedenza. A tal riguardo va ribadito che «in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità», (Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, Palrneri, Rv. 281990 — 01). 1.3. La Corte di appello ha spiegato -attraverso l'acquisizione delle sentenze di condanna- che l'attività delinquenziale di Carone gli ha prodotto notevoli introiti, ove si consideri che soltanto per l'attività di ricettazione (commessa nel 2014) è stato indicato un profitto di circa quattrocentomila euro e che vi sono a suo carico ulteriori e molteplici delitti contro il patrimonio, in danno di TIR, cui sono stati sottratti quintali se non tonnellate di merce, di considerevole valore, con correlativo guadagno da parte del prevenuto. 1.4. I Magistrati dell'appello, poi, hanno affrontato anche il tema della capacità reddituale di Carone e del suo nucleo famigliare. A tale riguardo ha verificato che essi non hanno prodotto redditi se non in misura modestissima, indicati nella misura di circa 6.120,00 euro lordi, siccome dichiarati nel 2016 da [OSCURATO:PERSONA], moglie di Carone. La Corte di appello ha altresì rimarcato come lo stesso Carone - nell'anno dell'acquisto- risultasse indebitato per uno scoperto di conto corrente pari a 12.000,00 euro. 1.5. Con la motivazione fin qui compendiata, la Corte di appello ha certamente soddisfatto le richieste della sentenza rescindente, così come sopra indicate ai punti a) e c), avendo quantificato i notevoli introiti di provenienza illecita realizzati da Carone e risaltando la mancanza di una capacità reddituale e di sostanze di provenienza lecita per il nucleo famigliare di Carone, al tempo dell'acquisto dell'immobile. 1.6. Le contestazioni della difesa sono concentrate, in realtà, sul punto b) di cui sopra, al cui riguardo si assume che l'esistenza -indiscussa- del finanziamento dimostra la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile. Il ricorrente, però, trascura di considerare che la stipulazione di un finanziamento bancario non rientra nella nozione di reddito e non ha la valenza di posta attiva nel bilancio famigliare, dovendosi evidenziare come l'erogazione di una somma di denaro avvenga mediante un "prodotto" che la banca "vende", con un correlativo costo per chi lo acquista. Va ricordato, infatti, che «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare», (Così, 3 /4'n D sd\ ..__, Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 — 01; nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01). Da ciò discende che l'esistenza di un finanziamento non apporta alcun elemento positivamente valutabile quanto alla capacità reddituale del prevenuto, giacché è anch'esso produttivo di un costo, così che -ove non trovi riscontro nelle risorse lecitamente prodotte- risulta esso stesso sintomatico del reimpiego delle risorse illecitamente accumulate grazie all'attività delinquenziale svolta nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale. Tanto ancor di più quando -come nel caso in esame- venga acclarata l'entità dei profitti delittuosi e l'assenza di redditi di provenienza lecita. In tale contesto, risultano ininfluenti le modalità con cui è stato possibile accedere al credito bancario, visto che -per quanto ora evidenziato- ciò che rileva ai fini che qui interessano, è la dimostrazione dell'esistenza delle risorse necessarie a sostenere i costi di rimborso del finanziamento ricevuto. Dimostrazione del tutto mancante nel caso in esame. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Decreto Cassazione n. 03899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris