CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
se stesso, nellaqualità, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi-cata indicato-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato, elettivamente domiciliato negli Uffici dell'Av-vocatura comunale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2989/2023, Ddaetap pousbbi-licazione 21/05/2026tata il 26/6/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA] di via Niccolini n. 60 di Napoli conveniva in giu-dizio il Comune per ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamenton. 267658/59, emesso dall'ente locale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo dieuro 19.815,00, a titolo di canone COSAP dovuto dal 21/11/2012 al4/1/2013.La contestazione si basava sul verbale n. 0244584325 del 2013,con cui era stata accertata la violazione.[OSCURATO:PERSONA] deduceva di non aver occupato alcun suolo pub-blico nel periodo di riferimento, oltre alla mancata specificazionenell'avviso del tipo di occupazione e dell'area effettivamente interes-sata.Deduceva altresì la nullità dell'avviso per omessa contestazioneo notificazione della violazione ex art. 201 c.d.s., per violazionedell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, per omessa allegazione delverbale, per mancanza di chiarezza e trasparenza e per violazionedel diritto di difesa del contribuente, per violazione dell'art. 15 dellalegge n. 59 del 1997.2. Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, inquanto il Condominio aveva eseguito i lavori alla facciata condomi-niale in mancanza di titolo concessorio e/o autorizzazione.3. Il Tribunale rigettava l'opposizione, osservando che il Condo-minio aveva presentato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] una richiesta di occupazionetemporanea di suolo pubblico per installazione di ponteggio fisso,2 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026destinata all'esecuzione di lavori edili del fabbricato, con cui comu-nicava che dal 23/11/2012 fino al 4/1/2013 sarebbero stati effettuatilavori urgenti di messa in sicurezza della facciata e che l'occupazioneavrebbe riguardato mq 53,62.L'istanza veniva però respinta dal Comune di Napoli, in quantol'occupazione era illegittima; vi era poi totale coincidenza, in ordineai luoghi dell'occupazione, tra l'avviso di pagamento e l'istanza pre-sentata dallo stesso Condominio.In comparsa conclusionale il Condominio chiariva che ove il Co-mune di Napoli avesse indicato il suolo relativo all'occupazione conquello situato tra la facciata del Condominio istante e quella del Con-dominio n. 56/A-L, tale suolo era in realtà privato.Tuttavia, il Tribunale rilevava che dall'atto di compravendita men-zionato non era possibile ricavare che l'area urbana trasferita contale atto fosse proprio quella oggetto della presente occupazione,mentre l'asserita natura privata del suolo era del tutto ininfluente, inquanto il COSAP poteva riguardare anche il suolo privato «gravatoda servitù di passaggio nonché le vie private aperte al pubblico pas-saggio».Inoltre, lo stesso Condominio nella richiesta di concessione avevafatto riferimento ai lavori di messa in sicurezza della «facciata pro-spiciente la pubblica via [OSCURATO:PERSONA] n. 60», riconoscendo che l'a-rea destinata ad essere utilizzata per i lavori alla facciata aveva na-tura o quanto meno destinazione pubblica.Veniva escluso il difetto di motivazione dell'atto impugnato.4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio, de-ducendo con il primo motivo d'impugnazione che la sentenza diprimo grado: aveva erroneamente ritenuto non provata la naturaprivata del suolo; aveva erroneamente ritenuto non provato che l'a-rea trasferita con l'atto di compravendita del 21/2/2007 era proprio3 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026quella oggetto dell'occupazione abusiva; non aveva erroneamentedisposto la CTU ed ammesso la prova per testi.Per il Condominio, poi, la richiesta di occupazione di suolo atte-neva ai lavori eseguiti ad altra facciata condominiale e non ai lavorieseguiti alla facciata che si trovava sul suolo privato.Avrebbe poi errato il Tribunale nell'affermare che sull'area gra-vava una servitù di passaggio, trattandosi in realtà di un'area privata«dove vengono parcheggiate le auto non si tratta oltretutto di stradaaperta al pubblico passaggio», essendo ivi presente un cancello.Con il secondo motivo d'appello si deduceva l'erronea interpre-tazione e violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada el'art. 14 della legge n. 689 del 1981.Con il terzo motivo d'appello si ribadiva la violazione dell'art. 1,comma 162, della legge n. 296 del 2006, avendo il Comune omessodi allegare all'avviso di pagamento il verbale.Con il quarto e quinto motivo si contestava l'avviso di pagamentoperché redatto in modo non chiaro e comprensibile.5. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2989/2023,pubblicata il 26/6/2023, dichiarava inammissibili tutti i motivi.5.1. Quanto al primo motivo, per quel che ancora qui rileva, laCorte territoriale chiariva che il Tribunale aveva escluso la rilevanzadella natura pubblica o privata del suolo e, quindi, la stessa rilevanzadell'atto notarile, «soffermandosi piuttosto sulla destinazione ad usopubblico del suolo medesimo, destinazione ad uso pubblico implici-tamente riconosciuta dallo stesso condominio nel momento in cuiaveva chiesto all'ente comunale l'autorizzazione ad occupare ilsuolo».Del resto, nel ricorso introduttivo non si faceva alcun riferimentoalla natura privata del suolo e, soprattutto, al fatto che il luogo fosseprecluso al pubblico passaggio da un cancello.4 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026Neppure si faceva riferimento al fatto che solo una delle quattrofacciate del Condominio insisteva su un suolo destinato al pubblicoparcheggio.Il motivo poi era del tutto generico laddove affermava che la ri-chiesta di occupazione di suolo pubblico era relativa ad altra facciata,trattandosi peraltro di un fatto nuovo, privo di ogni specificità e disupporto probatorio.Peraltro, la destinazione pubblica del suolo risultava fatto pacificoin quanto non contestato in primo grado dal Condominio.L'esistenza di un cancello privato era stata infatti dedotta per laprima volta solo in sede d'appello, peraltro in modo generico.Tali considerazioni assorbivano anche il profilo impugnatorio re-lativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.La prova per testi non poteva essere ammessa sia per la dimo-strazione di un diritto dominicale immobiliare, sia perché non rile-vava la natura pubblica o privata del suolo, ma solo la sua destina-zione concreta alla fruizione collettiva.5.2. Il secondo motivo era inammissibile in quanto non si conte-stava in modo specifico la ratio decidendi della sentenza per la qualenon trovava applicazione il codice della strada.5.3. Il terzo motivo era inammissibile per le medesime ragionidel secondo motivo.5.4. Il quarto e quinto motivo erano del pari inammissibili, nonessendo stata contestata la ratio decidendi della sentenza del Tribu-nale laddove, una volta ravvisata la totale coincidenza tra l'istanzadi occupazione presentata dal Condominio e l'oggetto dell'avviso dipagamento impugnato, non poteva sussistere la violazione del dirittodi difesa del condominio.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCondominio.5 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/20267. Ha resistito con controricorso il Comune di Napoli.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in par-ticolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Carenza dilegittimazione passiva del condominio».Per il Condominio, sin dall'inizio si era provveduto a contestareche il suolo occupato non era pubblico, ma era di natura privata,come risultava dall'atto di compravendita del 21/2/2007.Inoltre, il Condominio aveva da sempre sostenuto di non averoccupato il suolo pubblico, essendo pacifico fra le parti che i lavorierano stati effettuati sul suolo privato.Ciò sarebbe risultato dal ricorso introduttivo, dall'atto notarile,dal contenuto della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183,sesto comma, c.p.c., dalla comparsa conclusionale di primo grado.Pertanto, i giudici di merito avrebbero violato o falsamente ap-plicato gli artt. 115 e 116 c.p.c.Il motivo di impugnazione era poi specifico e puntuale, avendo ilCondominio appellante sottolineato che i lavori in questione nonerano effettuati sul suolo pubblico, ma suolo privato.Inoltre, ad avviso del ricorrente, aveva errato la Corte d'appellonel ritenere che non vi era stata alcuna contestazione della sentenzadel Tribunale, laddove affermava che il suolo destinato all'occupa-zione era normalmente oggetto di pubblico transito.Nel ricorso introduttivo del giudizio il condominio aveva affer-mato che non aveva occupato alcun suolo pubblico.Il ricorrente ritiene di aver contestato la pronuncia di primo gradoanche laddove aveva affermato che la stessa istanza di concessione6 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026da parte del Condominio era idonea a dimostrare la consapevolezzache il suolo destinata l'occupazione era normalmente oggetto di pub-blico transito.In realtà, nell'atto di appello, il Condominio aveva precisato chei lavori avevano interessato non solo la facciata principale sul frontestrada, ma anche le due facciate laterali, e la richiesta di occupazionedi suolo era relativa ai lavori eseguiti ad altra facciata condominialee non ai lavori eseguiti sulla facciata che si trovava sul suolo privato.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, il motivo non è autosufficiente ex art. 366n. 6 c.p.c., non avendo in alcun modo il ricorrente riprodotto, nep-pure per stralcio, il contenuto degli atti e dei documenti richiamati,rendendo non pienamente comprensibile il motivo di ricorso.2.2. Inoltre, benché la rubrica del motivo richiami la violazione ofalsa applicazione di legge, in realtà, dalle argomentazioni contenutenel corpo del motivo si deduce che il Condominio chiede una nuovae diversa valutazione degli elementi istruttori, già compiutamenteeffettuata dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.2.3. Si è, peraltro, in presenza di una doppia decisione conformedi merito, con la preclusione per il ricorrente di formulare un motivodi impugnazione sul vizio della motivazione ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., come previsto, prima, dall'art. 348-ter c.p.c., edora, ai sensi dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., come modificato dald.lgs. 10/10/2022, n. 149, dovendosi tenere conto della disciplinatransitoria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come sostituitodall'art. 1, comma 380, lettera a, legge n. 197 del 2022.Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022, comemodificato dall'art. 1, comma 380, lettera a, legge n. 197 del 2022,infatti, «salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo IIIdel titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e dispo-7 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026sizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notifi-cato a decorrere da tale data».Il comma 6 dell'art. 35 citato si riferisce invece a talune specifi-che disposizioni per le quali è prevista un'entrata in vigore anticipata,applicandosi ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla datadel 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza oadunanza in camera di consiglio.Nella specie, poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il26/6/2023, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 360 c.p.c.3. La Corte d'appello, infatti, con piena valutazione meritale haritenuto che i lavori svolti dal Condominio nel periodo in contesta-zione hanno interessato una porzione di suolo che, a prescinderedalla natura privata o pubblica dello stesso, veniva utilizzata per fi-nalità pubblicistiche, essendo destinata al pubblico transito, come sidesumeva anche dalla stessa richiesta del Condominio di conseguirel'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.Quanto, poi, all'esistenza di un cancello, la Corte territoriale harilevato che tale fatto era stato dedotto per la prima volta in sede diappello, peraltro in modo generico, «poiché non si è specificato diche tipo di cancello si trattasse e se lo stesso fosse normalmenteaperto al passaggio o meno».Anche la circostanza relativa al fatto che la richiesta di occupa-zione di suolo pubblico era relativa ad altra facciata, introduceva unfatto nuovo ed era priva delle caratteristiche di specificità e di sup-porto probatorio.4. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge8 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026689 del 24/11/1981 (omessa contestazione ed omessa notifica ilcondominio del verbale n. 0244584 del 25/3/2013) e dell'art. 3 dellalegge n. 241/90 (omessa allegazione all'avviso di pagamento delverbale n. 0244584 del 25/3/2013)».La Corte d'appello ha ritenuto che il Condominio appellante sifosse limitato a ribadire quanto già affermato con il ricorso, in ordinealla violazione di tali articoli, senza però contestare in modo specificola ratio decidendi della sentenza di primo grado, per la quale, nellaspecie, non trovano applicazione le norme del codice della strada,costituendo la somma ingiunta dal Comune di Napoli il corrispettivodi una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale dibeni pubblici.Per il ricorrente, invece, il motivo di appello era ammissibile.In ordine all'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981il condominio aveva motivato le ragioni di applicazione di tale nor-mativa.Il Tribunale aveva infatti ritenuto che, proprio in ragione dellanatura di corrispettivo della prestazione, correlata alla accertata oc-cupazione del suolo non autorizzata, doveva escludersi che talesomma costituisse di per sé una sanzione disciplinata dal codice dellastrada e dalla legge n. 689 del 1981.Tuttavia, in sede di appello, il Condominio, nel ribadire la nullitàdell'avviso di pagamento, in quanto la pretesa violazione non erastata contestata immediatamente e neppure era stato successiva-mente notificato il verbale nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981, sottolineava l'applica-bilità di tale articolo «in quanto nel caso che ci occupa, con l'avvisodi pagamento opposto vengono richieste, altresì, anche le sanzioniamministrative».9 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nell'avviso di pagamento era prevista quindi una sanzione am-ministrativa pari ad euro 15.663,78 e, dunque, si riteneva applicabilel'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che disciplina i procedimentirelativi alle sanzioni amministrative.Per l'appellante Condominio, quindi, l'art. 14 della legge n. 689del 1981 era applicabile in quanto era stata irrogata una sanzioneamministrativa.Per il ricorrente, poi, era ammissibile anche il terzo motivo diimpugnazione, relativo alla mancata allegazione all'avviso di paga-mento del verbale n. 0244584 del 25/3/2013.Il giudice di primo grado aveva deciso in relazione alla violazionedell'art. 1, comma 162, della legge n. 297 del 2006, ma nulla avevastatuito in merito al motivo di impugnazione relativo alla violazionedell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.In sede di appello il Condominio aveva ribadito la doglianza.5. Il motivo è inammissibile.5.1. In primo luogo, infatti, deve condividersi la pronuncia diinammissibilità del motivo adottata dalla Corte d'appello, in quanto,una volta statuito che non si applicano le disposizioni del codice dellastrada, ma quelle relative alla mancata richiesta di autorizzazione disuolo pubblico o di rigetto dell'istanza del privato in tema di COSAP,i profili di contestazione perdono rilievo.La circostanza che nell'avviso di pagamento fosse ricompresauna sanzione non legittimava in alcun modo l'applicazione dellenorme sul codice della strada e di quelle di cui alla legge n. 689 del1981, in quanto la normativa speciale COSAP prevede l'applicazionedi sanzioni, oltre a quelle relative al pagamento del canone.Del resto, già il Giudice di prime cure, nella motivazione dellasentenza, poi richiamata dalla Corte d'appello, aveva riconosciutoche «in ordine alla sanzione pecuniaria» la contestazione del Condo-10 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026minio era «generica posto che nell'atto impugnato era illustrato inmodo analitico il relativo prospetto di calcolo, in applicazione dei pa-rametri oggettivi contenuti nel regolamento COSAP».5.2. In secondo luogo, nessuna violazione poteva esservi dell'art.3 della legge n. 241 del 1990, in quanto la Corte d'appello ha chiaritoche i dati relativi all'occupazione di suolo pubblico erano già conte-nuti nell'istanza presentata dal privato per ottenere l'autorizzazioneall'occupazione dello stesso.Infatti, la Corte d'appello, sul punto, ha sottolineato che «né tan-tomeno vi è alcuna contestazione della pronuncia di primo grado lad-dove afferma che la stessa istanza di concessione da parte del con-dominio era idonea a dimostrare di per sé la consapevolezza, in capoall'appellante, del fatto che il suolo destinato all'occupazione era nor-malmente oggetto di pubblico transito».6. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Costitu-zione, nonché degli artt. 115, 116, 134, 177, 187, 188, 189 e 244c.p.c., in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimo-niali richieste e di richiesta CTU».[OSCURATO:PERSONA] di prime cure non ha ammesso la prova testimoniale eneppure ha disposto la CTU richiesta, reputando che la causa potevaessere decisa sulla base della documentazione acquisita e dalle di-fese rispettivamente spiegate.[OSCURATO:PERSONA], però, nella memoria ex art. 183, sesto comma,c.p.c., aveva articolato quattro capitoli di prova per testi.La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori era stata reiterataanche nella comparsa conclusionale.11 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il Condominio, poi, con l'atto di appello aveva delineato l'illegit-timità della mancata ammissione della prova testimoniale della ri-chiesta di CTU.La Corte d'appello, invece, ha negato l'ammissione della provatestimoniale e della richiesta di CTU, giacché quanto già in prece-denza osservato assorbiva anche il profilo impugnatorio relativo allamancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.La prova per testi era stata esclusa sia perché vertente su dirittidominicali immobiliare, sia perché ai fini della decisione era del tuttoininfluente la natura pubblica o privata del suolo, ma rilevava esclu-sivamente la destinazione dello stesso alla fruizione collettiva.Il ragionamento del giudice d'appello sarebbe stato illegittimo.In realtà la CTU è uno strumento di valutazione di dati già acqui-siti.[OSCURATO:PERSONA] voleva dimostrare con i testimoni, tra l'altro, che ilavori eseguiti avevano occupato il suolo privato.All'esito della prova testimoniale, poi, il CTU avrebbe dovuto de-scrivere la situazione dei luoghi e determinare i limiti del suolo pub-blico adiacente al fabbricato condominiale.La prova per testi non mirava a dimostrare l'esistenza di un di-ritto dominicale immobiliare, ma a dimostrare «i lavori eseguiti oc-cupando suolo privato ed i lavori effettuati occupando suolo pub-blico».7. Il motivo è inammissibile.7.1. Per questa Corte, infatti, il giudice di merito non è tenuto adammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficien-temente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteridiscrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando,alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio12 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità- la stessa superflua (Cass., sez. L 10/6/2009, n. 13375).Si è chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giu-dice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convinci-mento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilitàe la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del pro-cesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridi-cità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, perogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovveroad enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass., sez. L, 15/7/2009, n.16499; Cass., sez. L, 13/6/2014, n. 13485).Pertanto, nella specie, la Corte d'appello, con pieno giudizio me-ritale, dopo avere evidenziato l'inammissibilità del primo motivo diappello del Condominio, in quanto nel ricorso introduttivo non si fa-ceva alcun riferimento alla natura privata del suolo e, soprattutto, alfatto che il luogo fosse precluso al pubblico passaggio da un cancello,come pure era generico il motivo laddove affermava che la richiestadi occupazione di suolo pubblico relativa ad altra facciata, ha affer-mato che «quanto detto assorbe anche il profilo impugnatorio rela-tivo alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti».Del resto, se la circostanza dirimente era quella per cui, a pre-scindere dalla natura pubblica o privata del suolo occupato, ciò cherilevava era la destinazione del bene all'uso pubblico e, in particolare,al pubblico transito, veniva meno la rilevanza dei capitoli di provaarticolati dal Condominio.13 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/20267.2. Quanto poi alla richiesta di CTU non accolta, si rileva cheessa non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalitàdi coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nellasoluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Neconsegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzatoal fine di esonerare la parte di fornire la prova di quanto assume, equindi è legittimamente negata quando la parte tenti con essa disupplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte di prova, ov-vero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,fatti o circostanze non provati (Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130).Non può non ricordarsi che la CTU è mezzo istruttorio diversodalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti eaffidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrandonel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nominadell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego di am-missione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal con-testo generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione delquadro probatorio unitariamente considerato (Cass., sez. 6-1, 13/1/2020, n. 326; Cass., n. 15219 del 2007; Cass., n. 9461 del 2010; n.4660 del 2006).8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.14 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3117/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 15614/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino15 RG n. 3117/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio