CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, un coltello con lama appuntita, della lunghezza complessiva di cm 18, di cui 8,5 di lama, che egli deteneva in occasione del controllo al quale fu sottoposto in Messina, 1'11 gennaio 2017, mentre si accingeva ad entrare in Tribunale; che, con riferimento alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, la Corte di appello ha spiegato — in termini rispetto ai quali il ricorrente si pone, con il primo motivo, in una prospettiva di mera confutazione — che egli, nell'occasione, non indossava abiti da lavoro e che non risulta che egli abbia, nell'immediatezza, dichiarato di avere dimenticato lo strumento nella tuta da lavoro; che parimenti incensurabile è la motivazione sottesa alla determinazione della pena, che i giudici di merito hanno fissato nella misura minima, quanto alla sanzione detentiva, e di poco superiore, quanto a quella pecuniaria, comunque parametrandola alla capacità a delinquere dell'imputato, oberato da gravi e numerosi precedenti penali, ed alle, obiettivamente preoccupanti, modalità del fatto; che, avuto riguardo, ulteriormente, alla dedotta lieve entità del fatto, è generalmente condiviso l'orientamento secondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); che, nella fattispecie, la Corte di appello ha tenuto conto della elevata potenzialità offensiva del coltello, delle modalità del fatto, compiuto all'atto dell'ingresso in Tribunale, e della personalità del reo; che l'esclusione della lieve entità del fatto preclude in radice l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che i giudici di merito hanno ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione della pericolosità sociale palesata da Santamaria e dall'assenza di elementi valorizzabili nella prospettiva indicata; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D fa [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere nziano D ele 9 j,o Domenico rdalisi i c