CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 26380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 per aver costruito a m. 4,70 dal confine del lotto, in violazione della distanza legale di m. 5 è inammissibile perché ) manifestamente infondato. A fronte dell'indiscusso accertamento della violazione delle distanze, non è invocabile la disposizione di cui all'art. 34 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce: "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo" stante il mancato rispetto del limite del 2%. Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità (non risultando la richiesta nelle conclusioni rassegnate a verbale) Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria è inammissibile alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in assenza di allegazione di concreto interesse (Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Rv. 281539 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore