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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36096/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato ,ii la sospensione della patente di guida per due anni in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d. igs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando nel resto.

Considerato che l'unico motivo (afferente all'omessa irrogazione del minimo della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.), riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sufficiente e non illogica motivazione, nonché con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito, avendo la Corte territoriale specificato che il tasso alcolemico riscontrato sull'imputato, al momento dei fatti, era risultato oltre tre volte superiore alla soglia massima legale di 0.5g/I: dato che induceva a ritenere sussistente un serio pericolo per la pubblica sicurezza stradale, tale da escludere la valutazione della condotta in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, segue la condanna delira ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato ,ii la sospensione della patente di guida per due anni in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d. igs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo (afferente all'omessa irrogazione del minimo della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.), riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sufficiente e non illogica motivazione, nonché con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito, avendo la Corte territoriale specificato che il tasso alcolemico riscontrato sull'imputato, al momento dei fatti, era risultato oltre tre volte superiore alla soglia massima legale di 0.5g/I: dato che induceva a ritenere sussistente un serio pericolo per la pubblica sicurezza stradale, tale da escludere la valutazione della condotta in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, segue la condanna delira ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 36096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris