Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 1991

Cassazione n. 22547/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/02/2026 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 20 febbraio 2026 la Corte di appello di Catania - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato il decreto in data 30 aprile 2025, con il quale il Tribunale di Catania aveva applicato allo stesso proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi.

12. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse del proposto, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

In particolare, è stata dedotta la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché la Corte territoriale, disattendendo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avrebbe erroneamente desunto la pericolosità sociale del proposto da precedenti risalenti (al 2007 e al 2008), da una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e da vicende relative a un procedimento per una rapina (avvenuta nel 2014) conclusosi con l'assoluzione definitiva (per non aver commesso il fatto); e non avrebbe motivato sulle allegazioni difensive inerenti ai mezzi leciti di sostentamento di cui avrebbe disposto il ricorrente.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha dedotto la genericità del ricorso, sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione del decreto impugnato; ed ha rassegnato che la Corte territoriale avrebbe congruamente giustificato l'attualità della pericolosità sociale del proposto, valorizzando la continuità del suo percorso criminale (protrattosi dal 2007 sino a epoca recente), considerando autonomamente, quale indici di pericolosità sociale - in conformità alla giurisprudenza di legittimità - gli elementi tratti anche da procedimenti conclusi con assoluzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); 2- la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

3. Questa Corte ha già chiarito che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell'avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4), il giudice della prevenzione anche nei casi di pericolosità generica: - «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che ha puntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»); 3- «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; cfr. pure Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01, n.m. sul punto); - «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in consonanza con la Corte costituzionale (cfr.

Corte cost. n. 24 del 2019), è consolidata nel ritenere che «le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (Sez. 5, n. 182/2020 - dep. 2021, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 31914 del 06/05/2025, Zanga, Rv. 288625 - 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827).

In particolare, nella giurisprudenza di legittimità «l'avverbio "abitualmente" [...] viene letto nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto", in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte cost. n. 24 del 2019; Sez. 2, n. 30974 del 01/03/2018, Saracchini, n.m.; Sez. 1, 15 giugno 2017 - dep. 2018, n. 349, Bosco, Rv. 271996 - 01, in motivazione).

4. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto persona che, per la condotta ed il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011), e in particolare di quelle «poste in essere, in maniera continuativa, sin dai 4primi anni duemila e sicuramente sino al 2022, nei settori dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti» (cfr. decreto impugnato).

Tale qualificazione è stata fondata: - sulle condanne definitive per furto tentato (commesso nel 2007) e ricettazione (commessa nel 2008); - sulla condanna, da lui riportata in primo grado, per un ulteriore fatto di ricettazione (commesso nel 2013), senza che tuttavia il provvedimento impugnato (né per vero quello di primo grado) indichi qualsivoglia elemento ad esso relativo bensì dando conto della mera pendenza del procedimento e dell'esito del primo grado di giudizio; - su quanto emerso in un procedimento instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per una rapina (commessa nel 2014), all'esito del quale ha riportato in grado di appello assoluzione, per non aver commesso il fatto; a questo riguardo, la Corte di appello, pur non basando l'applicazione della misura di prevenzione sulla perpetrazione della rapina, ha assunto senza alcuna specificazione che sarebbe emerso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in altri, successivi, episodi delittuosi di analoga natura; - sul possesso da parte sua di stupefacenti, fatto oggetto di un procedimento archiviato, rispetto al quale il decreto impugnato non indica le ragioni per cui - a fronte dell'archiviazione - lo ha ritenuto espressivo di pericolosità sociale; - per la detenzione da parte sua (in concorso con altri) di stupefacenti di tipo diverso, per cui è stato arrestato in flagranza nel 2022 e ha riportato condanna, da ultimo, in grado di appello ex art. 73, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990; il decreto impugnato ha descritto il fatto, come emerso dagli elementi, in atti (ossia che il [OSCURATO:PERSONA] è stato colto mentre confezionava la sostanza, mentre un altro soggetto si curava della cessione all'esterno dello stesso immobile); - sull'assenza di adeguato redditi leciti.

Ne deriva che il decreto impugnato non può dirsi conforme a legge poiché, alla luce di quanto in esso esposto e appena compendiati, al ricorrente non è stata correttamente attribuita l'abitualità nella commissione di delitti lucrogenetici.

È dirimente osservare che il riferimento a due condanne irrevocabili per tentato furto e ricettazione (rispettivamente del 2007 e del 2008) e la descrizione degli elementi relativi alla sua attività illecita in materia di stupefacenti riscontrata nell'anno 2022 (nei termini predetti e sussunta dal Giudice penale nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.) hanno riguardo a condotte delittuose che scontano uno iato temporale di oltre 10 anni, che non può essere colmato per il tramite del mero richiamo degli ulteriori episodi delittuosi, privo - come esposto - di un'effettiva argomentazione.

55. Il provvedimento impugnato deve, allora, essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Difatti, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, 271511 - 01, 02, in motivazione).

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] S ina Re/monto 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/02/2026 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 febbraio 2026 la Corte di appello di Catania - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato il decreto in data 30 aprile 2025, con il quale il Tribunale di Catania aveva applicato allo stesso proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi. 12. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse del proposto, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). In particolare, è stata dedotta la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché la Corte territoriale, disattendendo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avrebbe erroneamente desunto la pericolosità sociale del proposto da precedenti risalenti (al 2007 e al 2008), da una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e da vicende relative a un procedimento per una rapina (avvenuta nel 2014) conclusosi con l'assoluzione definitiva (per non aver commesso il fatto); e non avrebbe motivato sulle allegazioni difensive inerenti ai mezzi leciti di sostentamento di cui avrebbe disposto il ricorrente. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha dedotto la genericità del ricorso, sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione del decreto impugnato; ed ha rassegnato che la Corte territoriale avrebbe congruamente giustificato l'attualità della pericolosità sociale del proposto, valorizzando la continuità del suo percorso criminale (protrattosi dal 2007 sino a epoca recente), considerando autonomamente, quale indici di pericolosità sociale - in conformità alla giurisprudenza di legittimità - gli elementi tratti anche da procedimenti conclusi con assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); 2- la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 3. Questa Corte ha già chiarito che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell'avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4), il giudice della prevenzione anche nei casi di pericolosità generica: - «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che ha puntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»); 3- «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; cfr. pure Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01, n.m. sul punto); - «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in consonanza con la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 24 del 2019), è consolidata nel ritenere che «le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (Sez. 5, n. 182/2020 - dep. 2021, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 31914 del 06/05/2025, Zanga, Rv. 288625 - 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827). In particolare, nella giurisprudenza di legittimità «l'avverbio "abitualmente" [...] viene letto nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto", in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte cost. n. 24 del 2019; Sez. 2, n. 30974 del 01/03/2018, Saracchini, n.m.; Sez. 1, 15 giugno 2017 - dep. 2018, n. 349, Bosco, Rv. 271996 - 01, in motivazione). 4. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto persona che, per la condotta ed il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011), e in particolare di quelle «poste in essere, in maniera continuativa, sin dai 4primi anni duemila e sicuramente sino al 2022, nei settori dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti» (cfr. decreto impugnato). Tale qualificazione è stata fondata: - sulle condanne definitive per furto tentato (commesso nel 2007) e ricettazione (commessa nel 2008); - sulla condanna, da lui riportata in primo grado, per un ulteriore fatto di ricettazione (commesso nel 2013), senza che tuttavia il provvedimento impugnato (né per vero quello di primo grado) indichi qualsivoglia elemento ad esso relativo bensì dando conto della mera pendenza del procedimento e dell'esito del primo grado di giudizio; - su quanto emerso in un procedimento instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per una rapina (commessa nel 2014), all'esito del quale ha riportato in grado di appello assoluzione, per non aver commesso il fatto; a questo riguardo, la Corte di appello, pur non basando l'applicazione della misura di prevenzione sulla perpetrazione della rapina, ha assunto senza alcuna specificazione che sarebbe emerso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in altri, successivi, episodi delittuosi di analoga natura; - sul possesso da parte sua di stupefacenti, fatto oggetto di un procedimento archiviato, rispetto al quale il decreto impugnato non indica le ragioni per cui - a fronte dell'archiviazione - lo ha ritenuto espressivo di pericolosità sociale; - per la detenzione da parte sua (in concorso con altri) di stupefacenti di tipo diverso, per cui è stato arrestato in flagranza nel 2022 e ha riportato condanna, da ultimo, in grado di appello ex art. 73, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990; il decreto impugnato ha descritto il fatto, come emerso dagli elementi, in atti (ossia che il [OSCURATO:PERSONA] è stato colto mentre confezionava la sostanza, mentre un altro soggetto si curava della cessione all'esterno dello stesso immobile); - sull'assenza di adeguato redditi leciti. Ne deriva che il decreto impugnato non può dirsi conforme a legge poiché, alla luce di quanto in esso esposto e appena compendiati, al ricorrente non è stata correttamente attribuita l'abitualità nella commissione di delitti lucrogenetici. È dirimente osservare che il riferimento a due condanne irrevocabili per tentato furto e ricettazione (rispettivamente del 2007 e del 2008) e la descrizione degli elementi relativi alla sua attività illecita in materia di stupefacenti riscontrata nell'anno 2022 (nei termini predetti e sussunta dal Giudice penale nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.) hanno riguardo a condotte delittuose che scontano uno iato temporale di oltre 10 anni, che non può essere colmato per il tramite del mero richiamo degli ulteriori episodi delittuosi, privo - come esposto - di un'effettiva argomentazione. 55. Il provvedimento impugnato deve, allora, essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Difatti, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, 271511 - 01, 02, in motivazione). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] S ina Re/monto 6
Decreto Cassazione n. 22547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris