Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 22153/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10493/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Trani, [OSCURATO:PERSONA] n. 23. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Giudice di pace di Trani n. 109/2021, pubblicata in data 16.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Trani, che ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento del compenso per la difesa d’ufficio svolta in un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] La pronuncia ha affermato che non vi era prova delle attività di studio del fascicolo del Pm e della partecipazione all’udienza dibattimentale, ove aveva presenziato un sostituto dell’avvocato di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., del D.M. 55/2014, lamentando che il giudice abbia erroneamente ritenuto indimostrata l’attività difensiva, senza considerare che il rigetto della richiesta di remunerazione delle prestazioni dell’avvocato compromette la possibilità della parte di accedere alla difesa d’ufficio e che, nello specifico, lo studio della pratica era dimostrato dal deposito del decreto di citazione a giudizio, dal verbale di ricezione della querela,oltre che dal verbale dell’udienza.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., del D.M. 55/2014, sostenendo che l’onorario della fase di studio era dovuto per tutte le attività svolte prima dell’udienza, che dovevano ritenersi provate.

Il ricorso è inammissibile.

La domanda concerneva prestazioni di natura penale, cui non si applica il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass.19025/2016; Cass. s.u. 4485/2018; Cass. 6817/2021).

Il giudice di pace ha –difatti - pronu nciato con sentenza, ritenendo che correttamente la domanda fosse stata proposta con citazione.

La decisione non era direttamente ricorribile in cassazione, ma appellabile.

A seguito delle modifiche all’art. 339 c.p.c. adottate con L. 40/2006, il rimedi o generale contro le sentenze del giudice di pace – ad eccezione delle ipotesi residuali di diretta ricorribilità in cassazione – è l’appello e non il ricorso per cassazione, indipendentemente dall’entità dell’importo ingiunto e dal fatto che la pronuncia sia stata resa o meno secondo equità (Cass. s.u. 27339/2008).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10493/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Trani, [OSCURATO:PERSONA] n. 23. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Giudice di pace di Trani n. 109/2021, pubblicata in data 16.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Trani, che ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento del compenso per la difesa d’ufficio svolta in un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] La pronuncia ha affermato che non vi era prova delle attività di studio del fascicolo del Pm e della partecipazione all’udienza dibattimentale, ove aveva presenziato un sostituto dell’avvocato di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., del D.M. 55/2014, lamentando che il giudice abbia erroneamente ritenuto indimostrata l’attività difensiva, senza considerare che il rigetto della richiesta di remunerazione delle prestazioni dell’avvocato compromette la possibilità della parte di accedere alla difesa d’ufficio e che, nello specifico, lo studio della pratica era dimostrato dal deposito del decreto di citazione a giudizio, dal verbale di ricezione della querela,oltre che dal verbale dell’udienza. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., del D.M. 55/2014, sostenendo che l’onorario della fase di studio era dovuto per tutte le attività svolte prima dell’udienza, che dovevano ritenersi provate. Il ricorso è inammissibile. La domanda concerneva prestazioni di natura penale, cui non si applica il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass.19025/2016; Cass. s.u. 4485/2018; Cass. 6817/2021). Il giudice di pace ha –difatti - pronu nciato con sentenza, ritenendo che correttamente la domanda fosse stata proposta con citazione. La decisione non era direttamente ricorribile in cassazione, ma appellabile. A seguito delle modifiche all’art. 339 c.p.c. adottate con L. 40/2006, il rimedi o generale contro le sentenze del giudice di pace – ad eccezione delle ipotesi residuali di diretta ricorribilità in cassazione – è l’appello e non il ricorso per cassazione, indipendentemente dall’entità dell’importo ingiunto e dal fatto che la pronuncia sia stata resa o meno secondo equità (Cass. s.u. 27339/2008). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della S
Sentenza Cassazione n. 22153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris