CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16043/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro - in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza il 15 dicembre 2022, per avere assolto l'imputato dal reato di cui al capo 2) e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con prevalenza sulla contestata aggravante - ha confermato l'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale e alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (primo motivo); nonché violazione di legge per il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso, infatti, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 per il primo motivo; p. 5 per il secondo motivo), rispetto ai quali il ricorrente non opera una specifica critica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.