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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37386/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1993 avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. e sul riconoscimento della recidiva); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P e 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1993 avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. e sul riconoscimento della recidiva); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P e 'dente
Sentenza Cassazione n. 37386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris