CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 24765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe posto a fondamento dell'applicazione dell'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale condanne riportate dal ricorrente successivamente alla data della commissione del fatto per cui si procede (13 marzo 2017); Considerato che il difensore, al fine di dimostrare l'illegittimità e la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto, ha allegato al ricorso un certificato del casellario penale del ricorrente estratto in data 17 marzo 2018, dal quale risultano un numero esiguo di precedenti penali, per fatti non della medesima specie di quello per cui si procede e anche oggetto di riabilitazione; Rilevato che il difensore del ricorrente ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 10 gennaio 2025; Ritenuto che, tuttavia, i plurimi precedenti penali posti dalla Corte di appello di Milano a fondamento del proprio apprezzamento sono effettivi e anteriori alla condotta contestata nel presente procedimento, come risulta dal certificato del casellario estratto in data 9 ottobre 2024 e presente in atti; Considerato, pertanto, che l'apprezzamento della Corte di appello di Milano è stato motivato in modo completo, congruo e giuridicamente ineccepibile sulla base di precedenti condanne effettivamente riportate dal ricorrente prima della commissione del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso