CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 1992
Cassazione n. 06846/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1992 avverso l'ordinanza emessa il 12/07/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12/07/2023, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da CERCHIARA Alessia, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in data 20/06/2023, in relazione al delitto di favoreggiamento della latitanza di ABBRUZZESE Luigi, aggravato dalla finalità di agevolare l'omonima consorteria mafiosa. 2. Propone ricorso per cassazione la CERCHIARA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sufficiente, a tali fini, il riferimento in una conversazione intercettata alla necessità di procurare un farmaco gastroprotettore all'ABBRUZZESE (condotte peraltro riferibili a MADIO Domenico). Al riguardo, si evidenzia comunque l'episodicità del fatto, l'assoluta irrilevanza dell'apporto (essendo i gastroprotettori acquistabili senza prescrizione) e la banalità dell'episodio. Sotto altro profilo, si censura l'ordinanza con riferimento all'aggravante contestata, essendo la condotta, a tutto concedere, funzionale a favorire il solo ABBRUZZESE Luigi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per non avere tenuto in considerazione, oltre alle richiamate connotazioni della condotta attribuita alla CERCHIARA, il carattere risalente dell'episodio (avvenuto cinque anni prima), nonché l'incensuratezza e l'assenza di altri carichi pendenti riferibili alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Con riferimento al primo ordine di censure, la difesa ha sostenuto l'insufficienza degli elementi valorizzati dal Tribunale per sostenere l'accusa, a carico della CERCHIARA, di favoreggiamento della latitanza del capoclan ABBRUZZESE Luigi, relativi all'essersi ella attivata, unitamente ai familiari, per il reperimento di farmaci indispensabili al latitante. Deve al riguardo osservarsi, anzitutto, che dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge solo la circostanza evidenziata dalla difesa (ovvero che il compagno della ricorrente, MADIO Domenico, aveva già in precedenza recuperato i medicinali necessari all'ABBRUZZESE): il Tribunale ha in realtà evidenziato che, durante una conversazione intercettata in ambientale attraverso il cellulare della CERCHIARA, quest'ultima, la madre ed il MADIO si erano attivati per procurare i farmaci, ed avevano la preoccupazione di individuare, all'interno del gruppo familiare, un soggetto al quale poter intestare la prescrizione dei medicinali che sarebbero stati consegnati al latitante (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). A tale elemento - di intrinseco spessore accusatorio, essendo l'approvvigionamento delle medicine e la ricerca di un falso paziente cui intestare le ricette una tipologia di condotte indubbiamente funzionale al mantenimento dello stato di latitanza dell'ABBRUZZESE - deve poi aggiungersi quanto evidenziato dal G.i.p. nell'ordinanza applicativa della misura, alla quale, del resto, il Tribunale ha fatto espresso rinvio (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).r Si allude alla conversazione (richiamata a pag. 122 dell'ordinanza genetica) nella quale l'odierna ricorrente aveva manifestato la propria disponibilità a sostituirsi a CERCHIARA Erminia (compagna del latitante) per concludere un contratto di noleggio di un'auto, mezzo certamente funzionale alla prosecuzione e protezione della latitanza. Si tratta di un elemento non contestato dalla difesa, che si pone in chiara linea di continuità con quanto in precedenza evidenziato, concorrendo a delineare un'ampia disponibilità della CERCHIARA a favorire con atti concreti e certamente idonei la latitanza dell'ABBRUZZESE, al di là delle ulteriori suggestive risultanze costituite dalla conversazione in cui quest'ultimo, insieme alla ricorrente e al MADIO, discutono dell'organizzazione del pranzo domenicale a casa della coppia: è proprio la CERCHIARA ad evidenziare l'opportunità di evitare grigliate all'aperto, rivolgendosi scherzosamente all'ABBRUZZESE con l'espressione "ti vengono ad arrestare!" (cfr. pag. 122, cit.). La valutazione complessiva del compendio motivazionale offerto dai giudici del merito cautelare consente pertanto di ritenere infondate le censure svolte dalla difesa in punto di gravità indiziaria, non solo quanto alla univocità e concludenza delle condotte della CERCHIARA, ma anche quanto alla sua perfetta consapevolezza dello spessore criminale dell'ABBRUZZESE: appare quindi del tutto congruo il richiamo, contenuto nell'ordinanza impugnata, all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione» (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02). 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche per ciò che riguarda i rilievi svolti in punto di esigenze cautelari. Appare invero immune da censure deducibili in questa sede la valorizzazione, da parte del Tribunale, dell'ospitalità e del supporto logistico offerti all'ABBRUZZESE: elementi ritenuti indicativi di legami e cointeressenze della CERCHIARA - anche per ragioni strettamente familiari - che rendevano adeguata e proporzionata la misura domiciliare in atto, non potendosi conferire l'auspicato rilievo, in senso liberatorio, al tempo trascorso dai fatti. Si ritiene in particolare che il Collegio calabrese abbia fatto buon governo delle disposizioni in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (applicabile alla fattispecie in esame essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), proprio perché al pericolo di reiterazione di condotte analoghe sono state attribuite connotazioni di effettività e concretezza, facendo leva sulla stretta parentela tra la ricorrente (sorella della moglie del capoclan) e l'ABBRUZZESE. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig