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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26999/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 16262/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresent a ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]. 13-19/2 BOLOGNA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - N. 16262/24R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna recante il n. 966 /20 2 4 e pubblicata in data 9.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 . 7 .202 5 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Così descrive i fatti di causa la sentenza impugnata: “1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. citava in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13-19/2, in Bologna, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati ai propri locali dalle infiltrazioni provenienti dall’area cortiliva condominiale sovrastante.

2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, chiedeva la chiamata in causa dell’impresa cui aveva appaltato i lavori di rifacimento della suddetta pavimentazione, la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale a sua volta chiedeva la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice di parte dei lavori, nonché delle compagnie assicurative [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Unipolsai) ai fini di manleva.

3. Si costituiva l’impresa subappaltatrice, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dall’attrice.

4. Le compagnie assicurative si costituivano per eccepire l’inoperatività delle polizze e la prescrizione del diritto azionato.

5. Al giudizio veniva riunita altra causa promossa dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver N. 16262/24R.G. preso visione dei due accertamenti tecnici preventivi effettuati nel corso della prima, conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere il risarcimento dei maggiori danni emersi in seguito a detti a.t.p.

6. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 19611/2012, respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava la responsabilità concorrente del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] per i danni occorsi alla palestra e li condannava ex art. 2051 c.c. in solido al pagamento di quanto determinato dal c.t.u., escludendo qualsiasi responsabilità della subappaltatrice.

Respingeva inoltre la domanda di manleva della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché l’attività assicurata, come si evinceva dall’allegato 1 di entrambe le polizze, era differente rispetto a quella svolta in concreto dall’appaltatrice e il documento prodotto da [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alle memorie di replica, che avrebbe dovuto dimostrare l’estensione dell’oggetto dell’assicurazione anche ai lavori ‘edili e stradali’, era tardivo e non era dimostrata l’inerenza alle polizze invocate.

Accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] di refusione delle somme necessarie per l’integrale rifacimento della copertura del lastrico, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di € 375.863,00; accoglieva altresì, la domanda riconvenzionale della subappaltatrice di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di quanto da questa ancora dovuto per i lavori subappaltati, ossia € 29.438,04.

Accoglieva, infine, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dei locali locati alla palestra Mithos, intervenuto nel processo) di condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] a tenerlo indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare in qualità di locatore dei medesimi locali.

7. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. N. 16262/24R.G. 478/2017, accoglieva l’appello in relazione alla censura di eccessività della condanna dell’appellante nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minore somma di € 373.613,98 e il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA], a titolodi compenso ancora dovuto per l’opera oggetto di appalto, la somma di € 50.447,00.

Accoglieva, inoltre, il motivo con cui si contestava la condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto le statuizioni di primo grado, compresa quella relativa al rigetto della domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici per non essere l’attività edile posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] coperta dalla garanzia assicurativa e non essendo tale conclusione smentita dalla produzione, peraltro tardiva, delle condizioni generali di polizza prodotte con le memorie di replica, in quanto non evincibile il collegamento di quest’ultimo documento con la polizza.

8. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva per cassazione sulla base di tre motivi, con il primo dei quali, in relazione alla conferma del rigetto della domanda di garanzia nei confronti di UnipolSai Ass.ni e [OSCURATO:PERSONA] PLC, sosteneva l’avvenuta violazione degli artt. 1321, 1339, 1341, 1363, 1366, 1370 e 1372 c.c., 115 c.p.c.

9. Resistevano con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

10. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], la Palestra e Gluaser non presentavano difese.

11. In data 24.03.2022 la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] depositavano istanza congiunta con cui chiedevano di dichiarare tra loro cessata la materia del contendere, avendo entrambi rinunciato a ogni reciproca pretesa, con compensazione delle rispettive spese di lite.

12. Con ordinanza n. 28173/2022 la Cassazione rigettava il secondo motivo, dichiarava cessata la materia del contendere tra la ricorrente e il N. 16262/24R.G. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il primo motivo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Osservava la S.C., con riguardo al motivo accolto, che: “La Corte d’appello ha poi escluso che l’operatività della garanzia per lavori edili possa ricavarsi dalle condizioni generali della polizza, in quanto tali condizioni, che sìcomprendono lavori edili, sarebbero estremamente ampie così che per “essere operanti avrebbero dovuto essere richiamate dalla intestazione delle polizze sottoscritte dalle parti, con la chiara indicazione delle pattuizioni applicabili”.

Al riguardo non sarebbe sufficiente - ad avviso del giudice d’appello - che all’intestazione condizioni generali segua, nel caso in esame, l’espressione “sempre operanti”, trattandosi di dicitura troppo “troppo generica”.

In tal modo la Corte d’appello sembra richiedere per l’operatività delle condizioni generali, condizioni che sono state predisposte dalla compagnia assicurativa, che queste vengano specificamente sottoscritte dallo stesso predisponente.

La corte d’appello in tal modo trascura come le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato non possano prescindere dalle condizioni generali, condizioni che sono in ogni caso “soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore (così Cass. 866/2008; cfr. Cass. 668/2016, secondo la quale nell’interpretare il contratto di assicurazione il giudice deve ricorrere all’ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, in particolare, a quella della interpretazione contro il disponetene di cui all’art. 1370 c.c.)”.

13. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a riassumere il giudizio; si è costituita la [OSCURATO:PERSONA], reiterando, anche in questa sede, l’eccezione di tardività della produzione documentale e di prescrizione ex art. N. 16262/24R.G. 2952 c.c.

Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di vedersi liquidate le spese di giudizio sostenute per il procedimento innanzi alla Suprema Corte.

È stata dichiarata la contumacia di UnipolSai”.

Con la predetta sentenza del 9.5.2024, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver dato atto che l’oggetto del giudizio consisteva ormai esclusivamente nelle domande di manleva proposte da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di UnipolSai (quest’ultima rimasta contumace), accolse l’eccezione di prescrizione già sollevata da entrambe le Compagnie e rigettò lesuddette domand e , rilevando che l’originaria attrice, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva diffidato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni con lettera racc. del 19.3.2001, ricevuta il 3.4.2001 come da cartolina postale di ricevimento prodotta in copia (doc. 3-C del fascicolo di cassazione [OSCURATO:PERSONA]), mentre il fatto era stato denunciato a [OSCURATO:PERSONA] con lettera pervenutale l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre il termine biennale di prescrizione.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] AG e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] L evante nn . 13/19 - 2 in Bologna (di seguito, rispettivamente, anche solo “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”).

I restanti intimati non hanno svolto difese.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la“nullità della sentenza o del procedimento in relazione al combinato disposto di cui agli art. 2938 c.c. e 112 c.p.c. -La Corte bolognese ha dichiarato la prescrizione dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della UnipolSai N. 16262/24R.G. benché questa ultima sia stata dichiarata contumace nel procedimento e, pertanto, non abbia formulato eccezione di prescrizione”. 1.2 -Con il secondo motivo s i denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,“violazione o falsa applicazione degli art.li 2909 e 2938 c.c., 324, 329 e 112 c.p.c. - In relazione all’eccezione di prescrizione della [OSCURATO:PERSONA], accolta dalla sentenza, si era già formato il giudicato, dopo la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1961/2012, avendo il primo Giudice rigettato la domanda di garanzia [OSCURATO:PERSONA] per inoperatività della polizza, non accogliendo l’eccezione di prescrizione già proposta e non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto appello incidentale”. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c,p.c., la“nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c. - La sentenza ricorsa pronuncia la prescrizione violando la disposizione che impone al Giudice la decisione secondo le prove offerte dalle parti, travisando l’oggettivo contenuto delle prove documentali e così il demonstratum”. 1.4 - Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si lamenta“omesso esame di un fatto decisivo della controversia - prescrizione - art.li 24 e 111 della costituzione - La sentenza oggetto di ricorso non motiva, nonostante l’eccezione proposta dalla ricorrente, sull’inesistenza, ab origine e nei termini prescrizionali, di una domanda della (allora) [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], punto decisivo per la controversia”. 1.5 -Con il quinto motivo, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli art.li 2909, 2938, 2952, 2967 c.c., 112 e 324 c.p.c. - Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni nei confronti [OSCURATO:PERSONA] è sorto, e ciò costituisce giudicato a seguito dell’ordinanza N. 16262/24R.G. dell’adito Corte n. 31872/2022, nel 2005 e l’azione è stata intrapresa nel 2006 e dunque mai la chiamata in garanzia di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere prescritta in forza di una (inesistente) missiva del 2001 della (allora) [OSCURATO:PERSONA]”. 2.1 - Preliminarmente, va rilevato che la ricorrente ha precisat o in limine litis (v. ricorso, p. 3) che la controversia attiene esclusivamente ai rapporti tra essa società e le Compagnie assicurative ai fini di manleva; è quindi evidente che le domande rassegnate concernono esclusivamente i rapporti processuali tra le predette società, nei limiti in cui le questioni risultino ancora “vive”, con esclusione di ogni altra questione, ormai chiaramente coperta dal giudicato, anche in relazione ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA].

L’evocazione di quest’ultimo in questa sede di legittimità,da parte della ricorrente, è avvenuta all’evidenza come mera litis denuntiatio, peraltro a tal punto superflua. 2.2 -Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, è ben noto che “Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilitàdel ricorso” (Cass. n. 24893/2021; conf., ex multis , Cass. n. 11898/2019, Cass. n. 2033/2022 e, anche con riguardo al controricorso, Cass. n. 576/2021).

N. 16262/24R.G.

Ebbene, il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto “in persona del procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, che ha pure rilasciato la relativa procura speciale ex art. 365 c.p.c. agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] PLC Il Procuratore”; nel corpo di detta procura ex art. 365 c.p.c., peraltro, sono richiamati i suoi poteri di rappresentanza “in forza di procura speciale” non meglio identificata.

In tali condizioni, risulta di tutta evidenza che questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che ha conferito la procura speciale per resistere al ricorso avversario, sicché non può che discenderne l’inammissibilità del controricorso e l’inutilizzabilità dell’intera attività difensiva spiegata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in questa sede. 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Ècostante l’affermazione del principio secondo cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ‘ex novo’ il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (Cass. n. 24336/2015; conf.

Cass. n. 4070/2019, Cass. n. 12065/2024).

Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, non può affatto sostenersi che la Corte toscana, quanto alla specifica posizione di UnipolSai, rimasta N. 16262/24R.G. contumace nel giudizio di rinvio, abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di prescrizionegià sollevata dalla predetta Compagnia, in quanto l’attività da essa precedentemente svolta -salva l’ipotesi, qui non ricorrente come meglio si dirà nel par. che segue, della preclusione derivante dal giudicato interno eventualmente formatosi sul punto -è del tutto idonea a far rientrare la relativa questione nel thema decidendum dello stesso giudizio di rinvio. 4.1 -Il secondo motivo è infondato.

Secondo la ricorrente, nella decisione di rigetto della domanda di manleva di [OSCURATO:SOCIETA], adottata dal giudice di primo grado, deve implicitamente ravvisarsi anche quella di rigetto dell’eccezione di prescrizione, sollevata da entrambe le Compagnie; ma poiché queste ultime, resistendo all’appello di essa [OSCURATO:SOCIETA], non impugnarono incidentalmente (seppur condizionatamente) detta implicita statuizione di rigetto, sul punto si sarebbe formato il giudicato interno, sicché l’eccezione di prescrizione non avrebbe in ogni caso potuto essere delibata dal giudice delrinvio. 4.2 -La tesi- che postula, in sostanza, l’idea che il Tribunale non avrebbe inteso accogliere l’eccezione di prescrizione, per aver pronunciato sul merito della domanda- è completamente destituita di fondamento .

Come anche correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, è noto l’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 11799/2017 (e successiva giurisprudenza conforme), secondo cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte N. 16262/24R.G. del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”.

In motivazione (v. par. 9.3.3.1, in particolare), il citato arresto puntualmente precisa che “se la domanda, in presenza di un'eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere”.

In altre parole, non si può ritenere che, nella decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di manleva per la ritenuta (erroneamente, al lume di Cass.n. 20173/2022) non operatività della polizza, possa dirsi ricompreso anche il rigetto dell’eccezione di prescrizione a suo tempo sollevata dalle Compagnie: infatti, premesso che l’eccezione di prescrizione è questione preliminare (e non pregiudiziale, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] in memoria) di merito, è ovvio che l’accertamento della prescrizione del diritto presuppone logicamente che questo N. 16262/24R.G. esista e sia accertato.

Nulla vieta, ovviamente, che il giudice di merito possa affrontare direttamente la questione della eccepita prescrizione, ove ritenga di decidere secondo il criterio della “ragione più liquida”(il che accade, di norma, quando l’eccezione sia palesemente fondata), ma ciò costituisce (a sua volta) un’eccezione alla regola dettata dall’art. 276 c.p.c. con riguardo all’ordine di trattazione delle questioni, non il contrario.

Ne deriva che la verifica della sussistenza del diritto - proprio ai sensi d e ll’art.276 c.p.c. - deve di norma necessariamente precedere, già sul piano logico, prim’ancora che giuridico, la delibazione dell’eccezione di prescrizione.

Pertanto, nella decisione del Tribunale - che ha negato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] all a invocata garanzia impropria -non può dirsi per niente ricompresa una implicita decisione di rigetto dell’eccezione di prescrizione, evidentemente rimasta “non decisa”, dunque assorbita, al contrario di quanto opinato dalla ricorrente (che invoca, a sproposito, lo stesso insegnamento delle Sezioni Unite, prima citato).

Quale ulteriore corollario, nessun onere avevano le Compagnie di proporre appello incidentale al riguardo , es sendo esse rimaste totalmente vittoriose sul punto e sufficiente essendo, dunque, la mera riproposizione dell’eccezione nel giudizio d’appello appello ex art. 346 c.p.c. , come non risulta adeguatamente contestato che sia avvenuto, trattandosi di eccezione in senso stretto.

Correlativamente, nessun giudicato interno può dirsi formato sul punto, sicché la Corte del rinvio del tutto correttamente ha proceduto alla delibazione dell’eccezione in parola, non risultando preclusione alcuna al riguardo. 5.1 -Il terzo motivo è inammissibile.

N. 16262/24R.G.

Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha di recente condivisibilmente affermato che “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass., Sez.

Un., n. 5792/2024).

È ben vero che il mezzo in esame effettivamente investe, in senso proprio, il tema del travisamento della prova, nei termini cristallizzati dal citato arresto nomofilattico, perché il preteso travisamento attiene al contenuto oggettivo del documento probatorio, ossia ad una svista concernente il fatto probatorio in sé: in effetti, dal documento valorizzato dalla Corte del rinvio -doc. 3-C del fascicolo del primo giudizio di cassazione [OSCURATO:PERSONA] - non si evince affatto che la diffida di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.sia stata recapitata a [OSCURATO:SOCIETA] in data 3.4.2001, ma solo a tale [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], per i soli quali risultano visibili le cartoline di ricevimentodella raccomandata.

Occorre tuttavia rilevare che, dal ricorso in esame, non risulta che le parti abbiano specificamente discusso del decisivo profilo della portata probatoria di detto particolare documento e delle relative cartoline di ricevimento (donde un primo profilo di inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), ma solo N. 16262/24R.G. della questione circa l’avvenuta ricezione o meno della diffida del 19.3.2001, inviata da [OSCURATO:PERSONA] (anche) a [OSCURATO:SOCIETA], in via generale.

Ritiene quindi la Corte che lo specifico vizio denunciato in questa concreta fattispecie, come da insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 5792/2024, attenga ad errore revocatorio, che avrebbe dovuto denunciarsi dinanzi alla Corte d’appello di Bologna e non già col ricorso per cassazione; donde l’inammissibilità della censura. 6.1 -Il quarto motivo è inammissibile e, comunque , infondato.

Anzitutto, esso è inammissibile perché privo di decisività.Infatti, premesso che la diffidadel 19.3.2001, per quanto discende dalla decisione del terzo motivo, deve ritenersi regolarmente ricevutadalla ricorrente, la questione che qui viene in rilievo è che dalla data di ricezione della suddetta diffidainizia a decorrere il termine biennale di prescrizione ex art. 2952 c.c.

Risulta quindi assolutamente irrilevante , ai fini delle sorti della causa, la circostanza il cui esame si pretenderebbe omesso- ossia, che la prima richiesta risarcitoria in sede giudiziale, da parte di [OSCURATO:PERSONA],sia stata dalla stessa formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2011 - perché, anche a considerarla, la prescrizione del diritto derivante dai contratti di assicurazione, quanto alle domande avanzate dalla suddetta danneggiata, risulterebbe in ogni caso maturata.

A ciò può comunque aggiungersi che - dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso - risulta che il [OSCURATO:PERSONA], convenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio del 2003, poi riunito all’altro del 2006, chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA] quale unica effettiva responsabile dei danni dalla prima società lamentati, N. 16262/24R.G. sicché in siffatte condizioni la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato, quale preteso vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (v., ex multis, Cass. n. 516/2020).

Da tanto deriva, dunque, che la domanda dell’originaria attrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] risale, almeno, alla data di notifica dell’atto di chiamata in causa nei confronti di quest’ultima, da parte del [OSCURATO:PERSONA], donde in ogni caso l’infondatezza della censura. 7.1 -Il quinto motivo è invece fondato.

Come si evince dal ricorso che occupa e dalla stessa sentenza impugnata, questo giudizio prende origine da due iniziative processuali: la prima, avviata nel 2003 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultimo chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta chiamò in garanzia le proprie Compagnie assicurative; la seconda, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 24.2.2006 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], per l’inadempimento (o il non esatto adempimento) del contratto di appalto inter partes, causa in cui la [OSCURATO:SOCIETA] parimenti chiamò in causa le suddette Compagnie per essere da queste manlevata.Il Tribunale di Bologna riunì le due cause e le decise unitariamente.

Ora, per effetto della definizione dei rapporti processuali tra gli originari attori e la [OSCURATO:SOCIETA], così come consacrati nella prima sentenza d’appello (comunque passata in giudicato al riguardo , anche per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], in parte qua, così come disposto dalla citata Cass. n. 28173/2022), è indiscutibile come il credito della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] si fondi su responsabilità extracontrattuale (per le infiltrazioni ai danni dei beni della predetta società), N. 16262/24R.G. mentre quello vantato dal [OSCURATO:PERSONA] trovi causa nel contratto di appalto, non rite adempiuto dalla stessaStrago.

Risulta quindi di tutta evidenza che la pronuncia sulla prescrizione dei diritti derivanti dalle note polizze, adottata dalla Corte del rinvio, in quanto fondata sulla ripetuta missiva del 19.3.2001inviata da [OSCURATO:PERSONA] , non può che concernere la sola domanda da questa avanzata nel primo giudizio, perché la manifestazione della pretesa così avanzata, oggetto dunque del rischio assicurato,investe solo quel rapporto, non anche quell’altro - del tutto diverso - derivante dalcontratto di appalto.

Ha dunque errato la Corte felsinea nel ritenere parimenti prescritta, su detti fuorvianti presupposti,la domanda di manleva inerente alla causa introdotta dal [OSCURATO:PERSONA], occorrendo invece verificare se, almeno rispetto a questo secondo specifico rapportoprocessuale ex contractu, la richiesta di manleva avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle proprie assicuratrici possa dirsi tempestiva o meno, sulla base degli afferenti elementi istruttori tempestivamente versati in atti dalle partio, comunque , desumibil i dal compendio probatorio acquisito : l’esito della cui valutazione resta, beninteso, impregiudicato. 8.1 - In definitiva, il primo e il secondo motivo sono infondati, il terzo è inammissibile, il quarto è inammissibile e comunque infondato, mentre il quinto è accolto.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità(quanto al presente, adeguatamente considerando l’inammissibilità del controricorso -e N. 16262/24R.G. quella, conseguente, di tutta l’attività qui espletata - di [OSCURATO:PERSONA] e la superfluità dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’esito complessivo della lite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 16262/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresent a ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]. 13-19/2 BOLOGNA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - N. 16262/24R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna recante il n. 966 /20 2 4 e pubblicata in data 9.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 . 7 .202 5 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Così descrive i fatti di causa la sentenza impugnata: “1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. citava in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13-19/2, in Bologna, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati ai propri locali dalle infiltrazioni provenienti dall’area cortiliva condominiale sovrastante. 2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, chiedeva la chiamata in causa dell’impresa cui aveva appaltato i lavori di rifacimento della suddetta pavimentazione, la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale a sua volta chiedeva la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice di parte dei lavori, nonché delle compagnie assicurative [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Unipolsai) ai fini di manleva. 3. Si costituiva l’impresa subappaltatrice, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dall’attrice. 4. Le compagnie assicurative si costituivano per eccepire l’inoperatività delle polizze e la prescrizione del diritto azionato. 5. Al giudizio veniva riunita altra causa promossa dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver N. 16262/24R.G. preso visione dei due accertamenti tecnici preventivi effettuati nel corso della prima, conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere il risarcimento dei maggiori danni emersi in seguito a detti a.t.p. 6. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 19611/2012, respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava la responsabilità concorrente del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] per i danni occorsi alla palestra e li condannava ex art. 2051 c.c. in solido al pagamento di quanto determinato dal c.t.u., escludendo qualsiasi responsabilità della subappaltatrice. Respingeva inoltre la domanda di manleva della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché l’attività assicurata, come si evinceva dall’allegato 1 di entrambe le polizze, era differente rispetto a quella svolta in concreto dall’appaltatrice e il documento prodotto da [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alle memorie di replica, che avrebbe dovuto dimostrare l’estensione dell’oggetto dell’assicurazione anche ai lavori ‘edili e stradali’, era tardivo e non era dimostrata l’inerenza alle polizze invocate. Accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] di refusione delle somme necessarie per l’integrale rifacimento della copertura del lastrico, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di € 375.863,00; accoglieva altresì, la domanda riconvenzionale della subappaltatrice di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di quanto da questa ancora dovuto per i lavori subappaltati, ossia € 29.438,04. Accoglieva, infine, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dei locali locati alla palestra Mithos, intervenuto nel processo) di condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] a tenerlo indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare in qualità di locatore dei medesimi locali. 7. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. N. 16262/24R.G. 478/2017, accoglieva l’appello in relazione alla censura di eccessività della condanna dell’appellante nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minore somma di € 373.613,98 e il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA], a titolodi compenso ancora dovuto per l’opera oggetto di appalto, la somma di € 50.447,00. Accoglieva, inoltre, il motivo con cui si contestava la condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto le statuizioni di primo grado, compresa quella relativa al rigetto della domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici per non essere l’attività edile posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] coperta dalla garanzia assicurativa e non essendo tale conclusione smentita dalla produzione, peraltro tardiva, delle condizioni generali di polizza prodotte con le memorie di replica, in quanto non evincibile il collegamento di quest’ultimo documento con la polizza. 8. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva per cassazione sulla base di tre motivi, con il primo dei quali, in relazione alla conferma del rigetto della domanda di garanzia nei confronti di UnipolSai Ass.ni e [OSCURATO:PERSONA] PLC, sosteneva l’avvenuta violazione degli artt. 1321, 1339, 1341, 1363, 1366, 1370 e 1372 c.c., 115 c.p.c. 9. Resistevano con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 10. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], la Palestra e Gluaser non presentavano difese. 11. In data 24.03.2022 la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] depositavano istanza congiunta con cui chiedevano di dichiarare tra loro cessata la materia del contendere, avendo entrambi rinunciato a ogni reciproca pretesa, con compensazione delle rispettive spese di lite. 12. Con ordinanza n. 28173/2022 la Cassazione rigettava il secondo motivo, dichiarava cessata la materia del contendere tra la ricorrente e il N. 16262/24R.G. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il primo motivo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Osservava la S.C., con riguardo al motivo accolto, che: “La Corte d’appello ha poi escluso che l’operatività della garanzia per lavori edili possa ricavarsi dalle condizioni generali della polizza, in quanto tali condizioni, che sìcomprendono lavori edili, sarebbero estremamente ampie così che per “essere operanti avrebbero dovuto essere richiamate dalla intestazione delle polizze sottoscritte dalle parti, con la chiara indicazione delle pattuizioni applicabili”. Al riguardo non sarebbe sufficiente - ad avviso del giudice d’appello - che all’intestazione condizioni generali segua, nel caso in esame, l’espressione “sempre operanti”, trattandosi di dicitura troppo “troppo generica”. In tal modo la Corte d’appello sembra richiedere per l’operatività delle condizioni generali, condizioni che sono state predisposte dalla compagnia assicurativa, che queste vengano specificamente sottoscritte dallo stesso predisponente. La corte d’appello in tal modo trascura come le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato non possano prescindere dalle condizioni generali, condizioni che sono in ogni caso “soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore (così Cass. 866/2008; cfr. Cass. 668/2016, secondo la quale nell’interpretare il contratto di assicurazione il giudice deve ricorrere all’ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, in particolare, a quella della interpretazione contro il disponetene di cui all’art. 1370 c.c.)”. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a riassumere il giudizio; si è costituita la [OSCURATO:PERSONA], reiterando, anche in questa sede, l’eccezione di tardività della produzione documentale e di prescrizione ex art. N. 16262/24R.G. 2952 c.c. Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di vedersi liquidate le spese di giudizio sostenute per il procedimento innanzi alla Suprema Corte. È stata dichiarata la contumacia di UnipolSai”. Con la predetta sentenza del 9.5.2024, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver dato atto che l’oggetto del giudizio consisteva ormai esclusivamente nelle domande di manleva proposte da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di UnipolSai (quest’ultima rimasta contumace), accolse l’eccezione di prescrizione già sollevata da entrambe le Compagnie e rigettò lesuddette domand e , rilevando che l’originaria attrice, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva diffidato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni con lettera racc. del 19.3.2001, ricevuta il 3.4.2001 come da cartolina postale di ricevimento prodotta in copia (doc. 3-C del fascicolo di cassazione [OSCURATO:PERSONA]), mentre il fatto era stato denunciato a [OSCURATO:PERSONA] con lettera pervenutale l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre il termine biennale di prescrizione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] AG e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] L evante nn . 13/19 - 2 in Bologna (di seguito, rispettivamente, anche solo “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”). I restanti intimati non hanno svolto difese. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la“nullità della sentenza o del procedimento in relazione al combinato disposto di cui agli art. 2938 c.c. e 112 c.p.c. -La Corte bolognese ha dichiarato la prescrizione dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della UnipolSai N. 16262/24R.G. benché questa ultima sia stata dichiarata contumace nel procedimento e, pertanto, non abbia formulato eccezione di prescrizione”. 1.2 -Con il secondo motivo s i denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,“violazione o falsa applicazione degli art.li 2909 e 2938 c.c., 324, 329 e 112 c.p.c. - In relazione all’eccezione di prescrizione della [OSCURATO:PERSONA], accolta dalla sentenza, si era già formato il giudicato, dopo la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1961/2012, avendo il primo Giudice rigettato la domanda di garanzia [OSCURATO:PERSONA] per inoperatività della polizza, non accogliendo l’eccezione di prescrizione già proposta e non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto appello incidentale”. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c,p.c., la“nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c. - La sentenza ricorsa pronuncia la prescrizione violando la disposizione che impone al Giudice la decisione secondo le prove offerte dalle parti, travisando l’oggettivo contenuto delle prove documentali e così il demonstratum”. 1.4 - Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si lamenta“omesso esame di un fatto decisivo della controversia - prescrizione - art.li 24 e 111 della costituzione - La sentenza oggetto di ricorso non motiva, nonostante l’eccezione proposta dalla ricorrente, sull’inesistenza, ab origine e nei termini prescrizionali, di una domanda della (allora) [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], punto decisivo per la controversia”. 1.5 -Con il quinto motivo, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli art.li 2909, 2938, 2952, 2967 c.c., 112 e 324 c.p.c. - Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni nei confronti [OSCURATO:PERSONA] è sorto, e ciò costituisce giudicato a seguito dell’ordinanza N. 16262/24R.G. dell’adito Corte n. 31872/2022, nel 2005 e l’azione è stata intrapresa nel 2006 e dunque mai la chiamata in garanzia di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere prescritta in forza di una (inesistente) missiva del 2001 della (allora) [OSCURATO:PERSONA]”. 2.1 - Preliminarmente, va rilevato che la ricorrente ha precisat o in limine litis (v. ricorso, p. 3) che la controversia attiene esclusivamente ai rapporti tra essa società e le Compagnie assicurative ai fini di manleva; è quindi evidente che le domande rassegnate concernono esclusivamente i rapporti processuali tra le predette società, nei limiti in cui le questioni risultino ancora “vive”, con esclusione di ogni altra questione, ormai chiaramente coperta dal giudicato, anche in relazione ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA]. L’evocazione di quest’ultimo in questa sede di legittimità,da parte della ricorrente, è avvenuta all’evidenza come mera litis denuntiatio, peraltro a tal punto superflua. 2.2 -Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è ben noto che “Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilitàdel ricorso” (Cass. n. 24893/2021; conf., ex multis , Cass. n. 11898/2019, Cass. n. 2033/2022 e, anche con riguardo al controricorso, Cass. n. 576/2021). N. 16262/24R.G. Ebbene, il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto “in persona del procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, che ha pure rilasciato la relativa procura speciale ex art. 365 c.p.c. agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] PLC Il Procuratore”; nel corpo di detta procura ex art. 365 c.p.c., peraltro, sono richiamati i suoi poteri di rappresentanza “in forza di procura speciale” non meglio identificata. In tali condizioni, risulta di tutta evidenza che questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che ha conferito la procura speciale per resistere al ricorso avversario, sicché non può che discenderne l’inammissibilità del controricorso e l’inutilizzabilità dell’intera attività difensiva spiegata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in questa sede. 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato. Ècostante l’affermazione del principio secondo cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ‘ex novo’ il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (Cass. n. 24336/2015; conf. Cass. n. 4070/2019, Cass. n. 12065/2024). Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, non può affatto sostenersi che la Corte toscana, quanto alla specifica posizione di UnipolSai, rimasta N. 16262/24R.G. contumace nel giudizio di rinvio, abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di prescrizionegià sollevata dalla predetta Compagnia, in quanto l’attività da essa precedentemente svolta -salva l’ipotesi, qui non ricorrente come meglio si dirà nel par. che segue, della preclusione derivante dal giudicato interno eventualmente formatosi sul punto -è del tutto idonea a far rientrare la relativa questione nel thema decidendum dello stesso giudizio di rinvio. 4.1 -Il secondo motivo è infondato. Secondo la ricorrente, nella decisione di rigetto della domanda di manleva di [OSCURATO:SOCIETA], adottata dal giudice di primo grado, deve implicitamente ravvisarsi anche quella di rigetto dell’eccezione di prescrizione, sollevata da entrambe le Compagnie; ma poiché queste ultime, resistendo all’appello di essa [OSCURATO:SOCIETA], non impugnarono incidentalmente (seppur condizionatamente) detta implicita statuizione di rigetto, sul punto si sarebbe formato il giudicato interno, sicché l’eccezione di prescrizione non avrebbe in ogni caso potuto essere delibata dal giudice delrinvio. 4.2 -La tesi- che postula, in sostanza, l’idea che il Tribunale non avrebbe inteso accogliere l’eccezione di prescrizione, per aver pronunciato sul merito della domanda- è completamente destituita di fondamento . Come anche correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, è noto l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11799/2017 (e successiva giurisprudenza conforme), secondo cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte N. 16262/24R.G. del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”. In motivazione (v. par. 9.3.3.1, in particolare), il citato arresto puntualmente precisa che “se la domanda, in presenza di un'eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere”. In altre parole, non si può ritenere che, nella decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di manleva per la ritenuta (erroneamente, al lume di Cass.n. 20173/2022) non operatività della polizza, possa dirsi ricompreso anche il rigetto dell’eccezione di prescrizione a suo tempo sollevata dalle Compagnie: infatti, premesso che l’eccezione di prescrizione è questione preliminare (e non pregiudiziale, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] in memoria) di merito, è ovvio che l’accertamento della prescrizione del diritto presuppone logicamente che questo N. 16262/24R.G. esista e sia accertato. Nulla vieta, ovviamente, che il giudice di merito possa affrontare direttamente la questione della eccepita prescrizione, ove ritenga di decidere secondo il criterio della “ragione più liquida”(il che accade, di norma, quando l’eccezione sia palesemente fondata), ma ciò costituisce (a sua volta) un’eccezione alla regola dettata dall’art. 276 c.p.c. con riguardo all’ordine di trattazione delle questioni, non il contrario. Ne deriva che la verifica della sussistenza del diritto - proprio ai sensi d e ll’art.276 c.p.c. - deve di norma necessariamente precedere, già sul piano logico, prim’ancora che giuridico, la delibazione dell’eccezione di prescrizione. Pertanto, nella decisione del Tribunale - che ha negato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] all a invocata garanzia impropria -non può dirsi per niente ricompresa una implicita decisione di rigetto dell’eccezione di prescrizione, evidentemente rimasta “non decisa”, dunque assorbita, al contrario di quanto opinato dalla ricorrente (che invoca, a sproposito, lo stesso insegnamento delle Sezioni Unite, prima citato). Quale ulteriore corollario, nessun onere avevano le Compagnie di proporre appello incidentale al riguardo , es sendo esse rimaste totalmente vittoriose sul punto e sufficiente essendo, dunque, la mera riproposizione dell’eccezione nel giudizio d’appello appello ex art. 346 c.p.c. , come non risulta adeguatamente contestato che sia avvenuto, trattandosi di eccezione in senso stretto. Correlativamente, nessun giudicato interno può dirsi formato sul punto, sicché la Corte del rinvio del tutto correttamente ha proceduto alla delibazione dell’eccezione in parola, non risultando preclusione alcuna al riguardo. 5.1 -Il terzo motivo è inammissibile. N. 16262/24R.G. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha di recente condivisibilmente affermato che “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass., Sez. Un., n. 5792/2024). È ben vero che il mezzo in esame effettivamente investe, in senso proprio, il tema del travisamento della prova, nei termini cristallizzati dal citato arresto nomofilattico, perché il preteso travisamento attiene al contenuto oggettivo del documento probatorio, ossia ad una svista concernente il fatto probatorio in sé: in effetti, dal documento valorizzato dalla Corte del rinvio -doc. 3-C del fascicolo del primo giudizio di cassazione [OSCURATO:PERSONA] - non si evince affatto che la diffida di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.sia stata recapitata a [OSCURATO:SOCIETA] in data 3.4.2001, ma solo a tale [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], per i soli quali risultano visibili le cartoline di ricevimentodella raccomandata. Occorre tuttavia rilevare che, dal ricorso in esame, non risulta che le parti abbiano specificamente discusso del decisivo profilo della portata probatoria di detto particolare documento e delle relative cartoline di ricevimento (donde un primo profilo di inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), ma solo N. 16262/24R.G. della questione circa l’avvenuta ricezione o meno della diffida del 19.3.2001, inviata da [OSCURATO:PERSONA] (anche) a [OSCURATO:SOCIETA], in via generale. Ritiene quindi la Corte che lo specifico vizio denunciato in questa concreta fattispecie, come da insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, attenga ad errore revocatorio, che avrebbe dovuto denunciarsi dinanzi alla Corte d’appello di Bologna e non già col ricorso per cassazione; donde l’inammissibilità della censura. 6.1 -Il quarto motivo è inammissibile e, comunque , infondato. Anzitutto, esso è inammissibile perché privo di decisività.Infatti, premesso che la diffidadel 19.3.2001, per quanto discende dalla decisione del terzo motivo, deve ritenersi regolarmente ricevutadalla ricorrente, la questione che qui viene in rilievo è che dalla data di ricezione della suddetta diffidainizia a decorrere il termine biennale di prescrizione ex art. 2952 c.c. Risulta quindi assolutamente irrilevante , ai fini delle sorti della causa, la circostanza il cui esame si pretenderebbe omesso- ossia, che la prima richiesta risarcitoria in sede giudiziale, da parte di [OSCURATO:PERSONA],sia stata dalla stessa formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2011 - perché, anche a considerarla, la prescrizione del diritto derivante dai contratti di assicurazione, quanto alle domande avanzate dalla suddetta danneggiata, risulterebbe in ogni caso maturata. A ciò può comunque aggiungersi che - dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso - risulta che il [OSCURATO:PERSONA], convenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio del 2003, poi riunito all’altro del 2006, chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA] quale unica effettiva responsabile dei danni dalla prima società lamentati, N. 16262/24R.G. sicché in siffatte condizioni la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato, quale preteso vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (v., ex multis, Cass. n. 516/2020). Da tanto deriva, dunque, che la domanda dell’originaria attrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] risale, almeno, alla data di notifica dell’atto di chiamata in causa nei confronti di quest’ultima, da parte del [OSCURATO:PERSONA], donde in ogni caso l’infondatezza della censura. 7.1 -Il quinto motivo è invece fondato. Come si evince dal ricorso che occupa e dalla stessa sentenza impugnata, questo giudizio prende origine da due iniziative processuali: la prima, avviata nel 2003 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultimo chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta chiamò in garanzia le proprie Compagnie assicurative; la seconda, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 24.2.2006 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], per l’inadempimento (o il non esatto adempimento) del contratto di appalto inter partes, causa in cui la [OSCURATO:SOCIETA] parimenti chiamò in causa le suddette Compagnie per essere da queste manlevata.Il Tribunale di Bologna riunì le due cause e le decise unitariamente. Ora, per effetto della definizione dei rapporti processuali tra gli originari attori e la [OSCURATO:SOCIETA], così come consacrati nella prima sentenza d’appello (comunque passata in giudicato al riguardo , anche per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], in parte qua, così come disposto dalla citata Cass. n. 28173/2022), è indiscutibile come il credito della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] si fondi su responsabilità extracontrattuale (per le infiltrazioni ai danni dei beni della predetta società), N. 16262/24R.G. mentre quello vantato dal [OSCURATO:PERSONA] trovi causa nel contratto di appalto, non rite adempiuto dalla stessaStrago. Risulta quindi di tutta evidenza che la pronuncia sulla prescrizione dei diritti derivanti dalle note polizze, adottata dalla Corte del rinvio, in quanto fondata sulla ripetuta missiva del 19.3.2001inviata da [OSCURATO:PERSONA] , non può che concernere la sola domanda da questa avanzata nel primo giudizio, perché la manifestazione della pretesa così avanzata, oggetto dunque del rischio assicurato,investe solo quel rapporto, non anche quell’altro - del tutto diverso - derivante dalcontratto di appalto. Ha dunque errato la Corte felsinea nel ritenere parimenti prescritta, su detti fuorvianti presupposti,la domanda di manleva inerente alla causa introdotta dal [OSCURATO:PERSONA], occorrendo invece verificare se, almeno rispetto a questo secondo specifico rapportoprocessuale ex contractu, la richiesta di manleva avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle proprie assicuratrici possa dirsi tempestiva o meno, sulla base degli afferenti elementi istruttori tempestivamente versati in atti dalle partio, comunque , desumibil i dal compendio probatorio acquisito : l’esito della cui valutazione resta, beninteso, impregiudicato. 8.1 - In definitiva, il primo e il secondo motivo sono infondati, il terzo è inammissibile, il quarto è inammissibile e comunque infondato, mentre il quinto è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità(quanto al presente, adeguatamente considerando l’inammissibilità del controricorso -e N. 16262/24R.G. quella, conseguente, di tutta l’attività qui espletata - di [OSCURATO:PERSONA] e la superfluità dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’esito complessivo della lite.