CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con cui si censura vizio della motivazione inrelazione all’omesso riconoscimento del vizio totale di mente, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge, in quanto, riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e già vagliati erespinti dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità edinvero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici dimerito;che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tenuto conto di quantoemerso dalla relazione del perito unitamente alle dichiarazioni di quest’ultimo in dibattimento,oltre che dall’esame delle modalità di realizzazione delle rapine, e sottolineando l’irrilevanzadell’equivoca terminologia utilizzata dal giudice di primo grado, la Corte territoriale, sullabase di una logica motivazione insindacabile in questa sede sotto il profilo della valutazionedel materiale istruttorio suddetto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), haritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.89 cod. pen., ma non anche quelli per il riconoscimento del vizio totale di mente (si vedanole pagg. 3 e 4, ove si è evidenziato come la capacità di intendere e di volere dell’odiernoricorrente, al momento della commissione del fatto, fosse solo “grandemente scemata” manon del tutto esclusa, a fronte di un effettivo governo della condotta criminosa);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione dell’accertata condizione psicopatologica dell’odiernoricorrente, va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso didiffusione del presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.