CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BARI, con ordinanza in data 01/12/2020, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari in data 30/6/2020 che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai periodi dal 5/11/2010 al 13/8/2015 (custodia cautelare) e dal 13/2/2019 al 12/8/2019. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione, per rigettare la richiesta relativa al periodo dal 5/11/2010 al 13/8/2015, della successiva commissione di un reato (omicidio) peraltro ancora sub judice. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il ricorso non contesta il rigetto per il periodo dal 13/2/2019 al 12/8/2019, esso è inammissibile anche per i semestri precedenti. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che l'episodio di omicidio, per il quale il ricorrente è stato condannato in primo grado a trent'anni di reclusione e del quale egli stesso non nega la responsabilità pur sostenendo una diversa qualificazione giuridica, rappresenta non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l'indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub- cultura deviante nell'ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità dell'episodio di omicidio, evidenziando che il condannato lo ha commesso a distanza di poco più di un anno dalla scarcerazione, così confermando il giudizio negativo sul percorso di rieducazione. Sotto tale angolo visuale, quindi, appare immune clvizi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo anche per il periodo precedente all'omicidio, trascorso in regime cautelare custodiale, posto che alla prima occasione utile il ricorrente ha posto in essere l'ulteriore condotta deviante sopra ricordata. [OSCURATO:PERSONA], in proposito, condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale "in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). Le censure sviluppate nel ricorso sono unicamente confutative. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere frtns Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] rN