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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11134/2026

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., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA],- intimato -per la cassazione della sentenza n. 131/2022 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Savona, con sentenza pubblicata il 7.10.2018, rigettavala domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diPag. 1 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la restituzione degli arredi e delleGli attori avevano rappresentato che i beni, indicati negli elenchiprodotti in giudizio, erano di loro proprietà ed erano stati dati in comodatoal [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva utilizzati per la gestione della palestra affidataall’[OSCURATO:PERSONA] M.A.S.Il convenuto si era costituito tardivamente alla prima udienza e avevaresistito alla domanda. [OSCURATO:PERSONA], senza contestare la proprietà originariadei beni oggetto di causa, aveva eccepito di aver “visto” solo una parte deibeni elencati (quelli indicati dal n. 6 al n. 58 del primo elenco e quelli indicatidal n. 1 al n. 6 del secondo elenco).

Tali beni, tuttavia, erano stati da luiacquistati a fronte del pagamento dei canoni di locazione e delle spesecondominiali ancora dovuti dal gestore della palestra.Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che l’eccezione svolta dalconvenuto, pur dovendosi considerare come eccezione in senso proprio, nonera tardiva, perché la circostanza era stata introdotta dagli stessi attorinell’atto di citazione.

Osservava ancora il Tribunale che gli attori nonavevano provato la proprietà dei beni e il loro diverso valore rispetto aquello indicato dal convenuto, potendo da ciò ritenersi che il pagamento deidebiti, emerso a seguito della prova orale, fosse il corrispettivodell’acquisto.2.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].,confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando gliappellanti alle spese del grado.La Corte, sulla premessa che l’eccezione di avvenuto acquisto noncostituiva un’«eccezione propria» ma un elemento rilevabile dal giudice alfine di ricostruire la qualificazione giuridica dei fatti, affermava che sullabase dell’istruttoria orale risultava dimostrato l’acquisto dei beni da partedel convenuto (quelli da lui indicati), che non vi era prova della consegnadegli altri beni rivendicati dagli attori e che il pagamento dei debitiPag. 2 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] M.A.S., ritenuti pacificamente delVeggi, confermava la tesi difensiva del convenuto.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasione dellaquale i ricorrenti depositavano memoria.

La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata “violazione o falsa applicazione”degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ.Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale, pur avendo qualificatol’eccezione sollevata dal convenuto come eccezione in senso stretto, neaveva esclusa la tardività sul rilievo che nell’atto di citazione era statoriferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la restituzione sostenendo di essere ilproprietario dei beni.

La Corte d’appello, nel confermare la decisione delTribunale, ha corretto la motivazione osservando come non si trattasse diun’eccezione in senso proprio, ma di un semplice elemento valutativo,soggetto al potere di rilevazione d’ufficio da parte del giudice.Il convenuto, tuttavia, non aveva chiesto di dimostrare sulla basedegli elementi di causa che la domanda era infondata, ma aveva propostotardivamente, per essersi costituito alla prima udienza, l’eccezione diintervenuto acquisto senza osservare il termine previsto dall’art. 166 cod.proc. civ.

La corte territoriale, pertanto, ha travisato il contenutodell’eccezione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], così infrangendo il sistema dellePag. 3 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026decadenze, fermo restando che l’eccezione era infondata perché nonprovata.2.

Il motivo è fondato.La Corte d’appello nel procedere allo scrutinio del primo motivod’appello si è così espressa: “Il principio dettato dall’art. 167 cpc concerne,come è noto, le eccezioni in senso proprio, ma non si estende alle eccezionirelative ai presupposti dell'azione, che è onere dell'attore provare, né alleeccezioni che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti dedottidall'attore, che è comunque rimessa al giudice, indipendentemente dallededuzioni di parte … Nella specie era onere dell’attore provare la proprietàdei beni (se azione reale) ovvero il titolo in base al quale dimostrare il dirittoalla restituzione (se azione personale).

L’eccezione del convenuto era voltaalla prova della qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'attore, che ècomunque rimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di parte enon già ad introdurre un nuovo e diverso titolo costitutivo del diritto delconvenuto stesso in base al quale opporre la restituzione dei beni, chequindi, come tale non soggiace ai termini perentori di cui all’art. 167 cpc …Si richiama a tal fine la giurisprudenza della Corte di Cassazione che conorientamento costante a far data dalla pronuncia delle SS.UU n. 1099 del03/02/1998, ha statuito che «In relazione all'opzione difensiva delconvenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali lalegge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintivadegli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorredistinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione.

Infatti, mentreil primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e neimodi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo allerelative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed èsoggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) soloqualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente previstaquale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi dieccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovveroPag. 4 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabilel'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficiodei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatoriolegittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamentodel divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenzeimposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delleeccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzionedi rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché larichiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamenteprevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predettifatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti alprocesso e provati. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019)”.Tale argomentazione è errata.L’eccezione sollevata dal convenuto di intervenuto acquisto di unaparte dei beni in contesa sulla base di un preteso contratto di vendita, il cuicorrispettivo sarebbe stato pagato mediante accollo di debiti del Veggi, nonè una mera difesa, ossia non è la mera contestazione del fatto costitutivoallegato dagli attori - mancata restituzione dei beni dati in comodato -, maconsiste nell’allegazione di un fatto impeditivo volto a paralizzare ladomanda attorea sulla base della prospettazione di una fattispeciecontrattuale diversa.Il convenuto ha dedotto che l’uso dei beni in questione non sarebbeavvenuto in virtù del preteso contratto di comodato, ma di un contratto divendita, il cui corrispettivo sarebbe stato pagato mediante l’accollo deidebiti del Veggi relativi ai canoni di locazione e agli oneri condominialimaturati per la gestione della palestra.Si tratta, quindi, di un’eccezione in senso stretto (o in senso proprio)rilevabile a istanza di parte e non rilevabile anche d’ufficio.

Né, tantomeno,si è in presenza di un mero elemento di qualificazione giuridica dellafattispecie sulla base dei fatti legittimamente acquisiti al processo e provati.L’allegazione attorea poggiava sull’affermazione dell’essere intercorso unPag. 5 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026contratto di comodato, ossia della consegna di beni e attrezzature alconvenuto per l’impiego per un tempo o per un uso determinato, ma conobbligo di restituzione.

Per contro, il convenuto ha assunto di aver compratouna parte dei beni riportati negli elenchi prodotti dagli attori.

È evidente chesi tratta di due fattispecie del tutto diverse, basate su diversi elementicostitutivi, senza nemmeno che dalla decisione impugnata si evinca, comeparrebbe essere stato affermato dal Tribunale, che il «fatto» invocato fossestato già allegato dagli attori nel primo giudizio.La Corte d’appello ha affermato che l’eccezione svolta dal convenutoera volta alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti dagli attori e non aintrodurre un nuovo e diverso titolo costitutivo del diritto del convenuto peropporsi alla restituzione dei beni, richiamando Cass., sez.

III, 24 gennaio2006, n. 1330.Tale richiamo non è pertinente, perché Cass. 1330/2006 ha affermatoche “nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia di locazione,la regola desumibile dall'art. 416 c.p.c., secondo la quale il convenuto ètenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni,processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, è applicabile, incaso di trasformazione del rito, al termine perentorio concesso dal giudiceper depositare la memoria integrativa; detto principio concerne le eccezioniin senso proprio, ma non si estende alle eccezioni relative ai presuppostidell'azione, che è onere dell'attore provare, né alle eccezioni che attengonoalla qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'attore, che è comunquerimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di parte”.Senonché, tale statuizione è stata resa con riferimento a unacontroversia in tema di rilascio per finita locazione nella quale la parteconduttrice, dopo la scadenza del termine assegnatole per le sue difese conl'ordinanza di trasformazione del procedimento per convalida in giudizio dicognizione, aveva dedotto che il rapporto controverso era di comodato.

Conil che è evidente come nel caso oggi in esame non venisse in rilievo unPag. 6 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026presupposto dell'azione, che è onere dell'attore provare, né un’eccezioneNé è pertinente il richiamo a Cass., Sez.

Un., 3 febbraio 1998, n.1099, poiché non si era in presenza di un fatto al quale la legge attribuisceuna autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti delrapporto alla base della pretesa attorea, e il potere di rilievo d'ufficio delgiudice riguarda l'effetto giuridico del fatto, ma non autorizza quest’ultimoa ricercare i fatti non allegati dalle parti.

Né, come già detto, sarebbe statopossibile ritenere che il fatto impeditivo fosse ormai acquisito al processoper effetto della narrazione svolta dagli attori, sì che neppure pertinente èil richiamo di Cass., sez.

III, 26 luglio 2019, n. 20317, perché è “necessarioche i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamenteacquisiti al processo e provati”.Da tanto deriva che l’eccezione svolta dal convenuto era soggetta alladecadenza prevista dall’art. 167, comma secondo, cod. proc. civ., dovendoproporsi nella comparsa di risposta da depositarsi dal convenuto ex art. 166cod. proc. civ. (nella versione vigente ratione temporis) almeno nei ventigiorni anteriori alla prima udienza.

Pertanto, entro questo termine non soloil convenuto deve allegare il fatto, ma anche esercitare il potere di attribuirvirilevanza giuridica, altrimenti l'eccezione non può dirsi propostatempestivamente (v.

Cass., sez.

II, 16 luglio 2025, n. 19735; Cass., sez.II, 13 agosto 2020, n. 17121).Nel caso di specie, il convenuto si era costituito tardivamente, comeaffermato dal Tribunale (pagina 4, primo capoverso della sentenzaimpugnata) senza chiedere di essere rimesso in termini ex art. 153, commasecondo, cod. proc. civ., ed era quindi decaduto dal potere di sollevarel’indicata eccezione per contrastare la restituzione fondata sul contratto dicomodato.3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti:Pag. 7 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026- con il secondo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1470e 1803 cod. civ., 246 cod. proc. civ. (il ricorrente si duole che i giudici dimerito hanno erroneamente qualificato il rapporto come compravendita,convenuto, soggetto portatore di interesse, e ignorando le altretestimonianze che confermavano l’esistenza di un comodato, non di unavendita);- con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.(il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente confermatoil rigetto della domanda di restituzione anche riguardo ai beni per i quali ilconvenuto non aveva sollevato alcuna eccezione di intervenuto acquisto);- con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.(il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente affermato cheil pagamento dei debiti della A.S.D.

M.A.S. costituisse il corrispettivodell’acquisto dei beni appartenenti sia a [OSCURATO:PERSONA] sia alla M.A.S.S.c.a.r.l., per aver confuso tre soggetti giuridici distinti).4.

La Corte, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti irestanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA],- intimato -per la cassazione della sentenza n. 131/2022 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Savona, con sentenza pubblicata il 7.10.2018, rigettavala domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diPag. 1 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la restituzione degli arredi e delleGli attori avevano rappresentato che i beni, indicati negli elenchiprodotti in giudizio, erano di loro proprietà ed erano stati dati in comodatoal [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva utilizzati per la gestione della palestra affidataall’[OSCURATO:PERSONA] M.A.S.Il convenuto si era costituito tardivamente alla prima udienza e avevaresistito alla domanda. [OSCURATO:PERSONA], senza contestare la proprietà originariadei beni oggetto di causa, aveva eccepito di aver “visto” solo una parte deibeni elencati (quelli indicati dal n. 6 al n. 58 del primo elenco e quelli indicatidal n. 1 al n. 6 del secondo elenco). Tali beni, tuttavia, erano stati da luiacquistati a fronte del pagamento dei canoni di locazione e delle spesecondominiali ancora dovuti dal gestore della palestra.Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che l’eccezione svolta dalconvenuto, pur dovendosi considerare come eccezione in senso proprio, nonera tardiva, perché la circostanza era stata introdotta dagli stessi attorinell’atto di citazione. Osservava ancora il Tribunale che gli attori nonavevano provato la proprietà dei beni e il loro diverso valore rispetto aquello indicato dal convenuto, potendo da ciò ritenersi che il pagamento deidebiti, emerso a seguito della prova orale, fosse il corrispettivodell’acquisto.2. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].,confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando gliappellanti alle spese del grado.La Corte, sulla premessa che l’eccezione di avvenuto acquisto noncostituiva un’«eccezione propria» ma un elemento rilevabile dal giudice alfine di ricostruire la qualificazione giuridica dei fatti, affermava che sullabase dell’istruttoria orale risultava dimostrato l’acquisto dei beni da partedel convenuto (quelli da lui indicati), che non vi era prova della consegnadegli altri beni rivendicati dagli attori e che il pagamento dei debitiPag. 2 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] M.A.S., ritenuti pacificamente delVeggi, confermava la tesi difensiva del convenuto.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasione dellaquale i ricorrenti depositavano memoria. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata “violazione o falsa applicazione”degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ.Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale, pur avendo qualificatol’eccezione sollevata dal convenuto come eccezione in senso stretto, neaveva esclusa la tardività sul rilievo che nell’atto di citazione era statoriferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la restituzione sostenendo di essere ilproprietario dei beni. La Corte d’appello, nel confermare la decisione delTribunale, ha corretto la motivazione osservando come non si trattasse diun’eccezione in senso proprio, ma di un semplice elemento valutativo,soggetto al potere di rilevazione d’ufficio da parte del giudice.Il convenuto, tuttavia, non aveva chiesto di dimostrare sulla basedegli elementi di causa che la domanda era infondata, ma aveva propostotardivamente, per essersi costituito alla prima udienza, l’eccezione diintervenuto acquisto senza osservare il termine previsto dall’art. 166 cod.proc. civ. La corte territoriale, pertanto, ha travisato il contenutodell’eccezione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], così infrangendo il sistema dellePag. 3 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026decadenze, fermo restando che l’eccezione era infondata perché nonprovata.2. Il motivo è fondato.La Corte d’appello nel procedere allo scrutinio del primo motivod’appello si è così espressa: “Il principio dettato dall’art. 167 cpc concerne,come è noto, le eccezioni in senso proprio, ma non si estende alle eccezionirelative ai presupposti dell'azione, che è onere dell'attore provare, né alleeccezioni che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti dedottidall'attore, che è comunque rimessa al giudice, indipendentemente dallededuzioni di parte … Nella specie era onere dell’attore provare la proprietàdei beni (se azione reale) ovvero il titolo in base al quale dimostrare il dirittoalla restituzione (se azione personale). L’eccezione del convenuto era voltaalla prova della qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'attore, che ècomunque rimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di parte enon già ad introdurre un nuovo e diverso titolo costitutivo del diritto delconvenuto stesso in base al quale opporre la restituzione dei beni, chequindi, come tale non soggiace ai termini perentori di cui all’art. 167 cpc …Si richiama a tal fine la giurisprudenza della Corte di Cassazione che conorientamento costante a far data dalla pronuncia delle SS.UU n. 1099 del03/02/1998, ha statuito che «In relazione all'opzione difensiva delconvenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali lalegge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintivadegli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorredistinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentreil primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e neimodi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo allerelative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed èsoggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) soloqualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente previstaquale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi dieccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovveroPag. 4 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabilel'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficiodei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatoriolegittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamentodel divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenzeimposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delleeccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzionedi rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché larichiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamenteprevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predettifatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti alprocesso e provati. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019)”.Tale argomentazione è errata.L’eccezione sollevata dal convenuto di intervenuto acquisto di unaparte dei beni in contesa sulla base di un preteso contratto di vendita, il cuicorrispettivo sarebbe stato pagato mediante accollo di debiti del Veggi, nonè una mera difesa, ossia non è la mera contestazione del fatto costitutivoallegato dagli attori - mancata restituzione dei beni dati in comodato -, maconsiste nell’allegazione di un fatto impeditivo volto a paralizzare ladomanda attorea sulla base della prospettazione di una fattispeciecontrattuale diversa.Il convenuto ha dedotto che l’uso dei beni in questione non sarebbeavvenuto in virtù del preteso contratto di comodato, ma di un contratto divendita, il cui corrispettivo sarebbe stato pagato mediante l’accollo deidebiti del Veggi relativi ai canoni di locazione e agli oneri condominialimaturati per la gestione della palestra.Si tratta, quindi, di un’eccezione in senso stretto (o in senso proprio)rilevabile a istanza di parte e non rilevabile anche d’ufficio. Né, tantomeno,si è in presenza di un mero elemento di qualificazione giuridica dellafattispecie sulla base dei fatti legittimamente acquisiti al processo e provati.L’allegazione attorea poggiava sull’affermazione dell’essere intercorso unPag. 5 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026contratto di comodato, ossia della consegna di beni e attrezzature alconvenuto per l’impiego per un tempo o per un uso determinato, ma conobbligo di restituzione. Per contro, il convenuto ha assunto di aver compratouna parte dei beni riportati negli elenchi prodotti dagli attori. È evidente chesi tratta di due fattispecie del tutto diverse, basate su diversi elementicostitutivi, senza nemmeno che dalla decisione impugnata si evinca, comeparrebbe essere stato affermato dal Tribunale, che il «fatto» invocato fossestato già allegato dagli attori nel primo giudizio.La Corte d’appello ha affermato che l’eccezione svolta dal convenutoera volta alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti dagli attori e non aintrodurre un nuovo e diverso titolo costitutivo del diritto del convenuto peropporsi alla restituzione dei beni, richiamando Cass., sez. III, 24 gennaio2006, n. 1330.Tale richiamo non è pertinente, perché Cass. 1330/2006 ha affermatoche “nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia di locazione,la regola desumibile dall'art. 416 c.p.c., secondo la quale il convenuto ètenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni,processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, è applicabile, incaso di trasformazione del rito, al termine perentorio concesso dal giudiceper depositare la memoria integrativa; detto principio concerne le eccezioniin senso proprio, ma non si estende alle eccezioni relative ai presuppostidell'azione, che è onere dell'attore provare, né alle eccezioni che attengonoalla qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'attore, che è comunquerimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di parte”.Senonché, tale statuizione è stata resa con riferimento a unacontroversia in tema di rilascio per finita locazione nella quale la parteconduttrice, dopo la scadenza del termine assegnatole per le sue difese conl'ordinanza di trasformazione del procedimento per convalida in giudizio dicognizione, aveva dedotto che il rapporto controverso era di comodato. Conil che è evidente come nel caso oggi in esame non venisse in rilievo unPag. 6 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026presupposto dell'azione, che è onere dell'attore provare, né un’eccezioneNé è pertinente il richiamo a Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1998, n.1099, poiché non si era in presenza di un fatto al quale la legge attribuisceuna autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti delrapporto alla base della pretesa attorea, e il potere di rilievo d'ufficio delgiudice riguarda l'effetto giuridico del fatto, ma non autorizza quest’ultimoa ricercare i fatti non allegati dalle parti. Né, come già detto, sarebbe statopossibile ritenere che il fatto impeditivo fosse ormai acquisito al processoper effetto della narrazione svolta dagli attori, sì che neppure pertinente èil richiamo di Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20317, perché è “necessarioche i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamenteacquisiti al processo e provati”.Da tanto deriva che l’eccezione svolta dal convenuto era soggetta alladecadenza prevista dall’art. 167, comma secondo, cod. proc. civ., dovendoproporsi nella comparsa di risposta da depositarsi dal convenuto ex art. 166cod. proc. civ. (nella versione vigente ratione temporis) almeno nei ventigiorni anteriori alla prima udienza. Pertanto, entro questo termine non soloil convenuto deve allegare il fatto, ma anche esercitare il potere di attribuirvirilevanza giuridica, altrimenti l'eccezione non può dirsi propostatempestivamente (v. Cass., sez. II, 16 luglio 2025, n. 19735; Cass., sez.II, 13 agosto 2020, n. 17121).Nel caso di specie, il convenuto si era costituito tardivamente, comeaffermato dal Tribunale (pagina 4, primo capoverso della sentenzaimpugnata) senza chiedere di essere rimesso in termini ex art. 153, commasecondo, cod. proc. civ., ed era quindi decaduto dal potere di sollevarel’indicata eccezione per contrastare la restituzione fondata sul contratto dicomodato.3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti:Pag. 7 di 8Numero registro generale 21986/2022Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 11134/2026Data pubblicazione 25/04/2026- con il secondo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1470e 1803 cod. civ., 246 cod. proc. civ. (il ricorrente si duole che i giudici dimerito hanno erroneamente qualificato il rapporto come compravendita,convenuto, soggetto portatore di interesse, e ignorando le altretestimonianze che confermavano l’esistenza di un comodato, non di unavendita);- con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.(il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente confermatoil rigetto della domanda di restituzione anche riguardo ai beni per i quali ilconvenuto non aveva sollevato alcuna eccezione di intervenuto acquisto);- con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.(il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente affermato cheil pagamento dei debiti della A.S.D. M.A.S. costituisse il corrispettivodell’acquisto dei beni appartenenti sia a [OSCURATO:PERSONA] sia alla M.A.S.S.c.a.r.l., per aver confuso tre soggetti giuridici distinti).4. La Corte, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti irestanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 11134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris