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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla liberazione condizionale con riferimento alla pena risultante dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti il 3 febbraio 2018.

A tal fine — premesso che Licata, collaboratore di giustizia, sta scontando la sanzione in regime di detenzione domiciliare sin dal 2012, e che precedente istanza di liberazione condizionale è stata, nel 2019, respinta con ordinanza che ha superato il vaglio del giudice di legittimità — ha stimato che, medio tempore, non sono intervenuti elementi di novità tanto significativi da giustificare un esito diverso e che, anzi, depone in senso negativo la circostanza che Licata, all'atto di percepire, nel dicembre 2020, una consistente somma di denaro a titolo di «capitalizzazione della misura tutoria», la abbia investita nell'acquisto di una casa intestata alla moglie e non abbia avviato alcuna iniziativa riparatoria o di volontariato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — qui enunciati, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata al solo parametro concernente il suo mancato interessamento nei confronti delle vittime dei reati e l'omessa promozione di iniziative riparatorie e non abbia, invece, tenuto conto degli altri indici, tutti positivi, emersi durante l'istruttoria e compendiati, da ultimo, nella nota del Servizio centrale di protezione del 7 ottobre 2022, che avrebbero imposto, ad una valutazione complessiva, l'ammissione al beneficio richiesto.

Tanto, per essere stata acquisita prova certa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, del suo ravvedimento, risultato che, per i collaboratori di giustizia, deve essere apprezzato con riferimento anche all'importanza del contributo offerto ed alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza.

Il ricorrente segnala, inoltre che il mancato interessamento nei confronti della vittima e l'omessa promozione di iniziative riparatorie non costituiscono ragioni ostative alla liberazione condizionale e devono, invece, essere inserite nel quadro della globale delibazione di tutte le evidenze disponibili, finalizzata a comprendere se il reo si sia impegnato nella revisione critica della vita anteatta ed abbia manifestato una reale aspirazione al proprio riscatto morale, ovvero al compimento di una verifica che, nel caso di specie, avrebbe dovuto sortire esito positivo.

Con il secondo ed ultimo motivo, Licata deduce violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che lo stesso Servizio centrale di protezione, nella nota del 7 ottobre 2002, ha reputato inopportuno «stante la gravità dei reati commessi, di promuovere iniziative di riconciliazione con le vittime e i loro discendenti».

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il Tribunale di sorveglianza, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha preso le mosse dalla considerazione, del procedimento promosso, nel 2019, in vista dell'ottenimento della liberazione condizionale, il cui esito sfavorevole è stato determinato, si legge nell'ordinanza del 18 ottobre 2019, dall'assenza di informazioni «in ordine alla concreta disponibilità del condannato a fornire alle vittime dei gravi reati commessi ogni possibile assistenza, ovvero a prestare concrete e durature attività non solo lavorative ma anche lato sensu riparatorie».

La Corte di cassazione, con sentenza n. 19854 del 22/06/2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la menzionata ordinanza sul rilievo che «la valutazione compiuta dal Tribunale, anche se esposta con una motivazione essenziale, risulta avere congruamente considerato, in riferimento alla gravità dei reati commessi dal condannato e al - conseguentemente ancora lontano - termine dalla pena detentiva espianda, che la liberazione condizionale si profila ancora prematura, per non avere Licata, pur in un quadro di proficua collaborazione e regolarità di condotta detentiva inframuraria e, poi, extramuraria, dimostrato di aver completato in modo affidante l'iter di revisione critica».

Ha, in proposito, ritenuto che «resta assodato che egli - pur avendo intrapreso con buoni risultati la progressione trattamentale - non ha dato segnali tangibili in ordine all'effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno riparatoria nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto ancora al conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mostrato un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare, allo stato, una solida prognosi inerente all'esclusione di ogni sua residua pericolosità sociale, con il ccirrelativo, concreto rischio di recidiva, in tal senso non essendo emersa la prova del suo pieno ravvedimento, prova invece da acquisirsi necessariamente all'esito del percorso rieducativo che possa dirsi contrassegnato da una rassicurante emenda» ed aggiunto che non «contraddice la conclusione adeguatamente estrinsecata nell'ordinanza impugnata la sottolineatura operata dal ricorrente circa il fatto che lo statuto normativo della liberazione condizionale riservata ai collaboratori di giustizia contempla, come si è visto, la deroga al disposto dell'art. 176, quarto comma, cod. pen., relativo all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato».

A quest'ultimo riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato come il fatto che «la carenza di tale adempimento non costituisca un requisito pregiudizialmente ostativo a questo forma di liberazione condizionale non implica anche l'effetto meccanicistico dell'assoluta irrilevanza della considerazione circa l'effettuazione o meno di una qualche forma di attività risarcitoria o riparatoria da parte del condannato, al fine della sinottica ed equilibrata valutazione - demandata al Tribunale di sorveglianza - in ordine al conseguimento del ravvedimento.

Ciò, perché, in coerenza con la premessa svolta, tale valutazione è da operarsi in riferimento alla complessiva condotta del collaboratore di giustizia ed essa, pur non esaurendosi nella verifica del grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, legittimamente annovera questo elemento fra quelli da prendersi in esame, al pari degli altri, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati con cui il condannato si sia posto in relazione nonché lo svolgimento da parte sua di attività lavorativa o di studio, al conclusivo scopo di accertare se sia stata compiuta dal reo la revisione critica della sua vita anteatta e sia giunta a maturazione la sua reale ispirazione al riscatto personale (Sez. 1, 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 235796)».

3. Ciò posto, occorre notare come l'ordinanza impugnata tragga spunto dalle conclusioni raggiunte nel procedimento testé indicato, che condivide, e ponga particolare attenzione al contegno medio tempore serbato da L.icata il quale, pur nella persistenza degli elementi positivi già scrutinati dal Tribunale di sorveglianza nel 2019, ha mantenuto, con specifico riferimento al tema della concreta manifestazione di resipiscenza, da testimoniarsi con la dedizione ad attività di volontariato o la promozione di iniziative di natura risarcitoria o riparatoria, l'atteggiamento inerte già stigmatizzato e valorizzato in vista del precedente rigetto della richiesta di liberazione condizionale.

Il Tribunale di sorveglianza, d'altro canto, non ha mancato di rimarcare che l'indifferenza palesata dal collaboratore di giustizia si rivela, nella prospettiva dell'apprezzamento del suo piano ravvedimento, ancor più significativa in quanto protrattasi anche allorquando egli, all'atto dell'uscita dal programma di protezione, ha ricevuto dalle istituzioni una consistente somma di denaro che, tuttavia, ha inteso destinare, nella totalità, ad investimenti per la sua famiglia (che peraltro versa, per quanto consta, in buona condizioni economiche) perdendo, così, l'occasione per dare un segno tangibile nella direzione che gli era già stata a chiare lettere indicata e dimostrando, per tale via, di non avere superato i limiti che gli hanno precluso l'accesso al beneficio che oggi egli invoca nuovamente.

4. Il provvedimento impugnato appare, sotto questo aspetto, senz'altro tetragono alle censure del ricorrente, che non si emancipano dal piano della esaltazione dei profili che avrebbero potuto positivamente incidere sulla decisione contestata e dell'indicazione del carattere non ostativo di quello cui il Tribunale di sorveglianza ha assegnato valenza decisiva e che, dunque, peccano di genericità perché — a fronte di una pena la cui completa espiazione è ancora lontana — non si misurano con il dato saliente, che concerne l'assenza di elementi di novità rispetto alla situazione apprezzata, in senso sfavorevole al condannato, con il precedente provvedimento irrevocabile.

La decisione contestata si palesa, d'altro canto, coerente con il corrente indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all'interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tengo conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi compresi quelli a più riprese indicati, nel caso in esame, dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01), nonché con quello, attinente alle coordinate generali dell'istituto della liberazione condizionale, secondo cui «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01).

Né, va, per completezza, aggiunto, la legittimità dell'ordinanza impugnata — aliena da tangibili vizi logici e coerente sia con il quadro normativo di riferimento che con le emergenze istruttorie — può essere revocata in dubbio in ragione della difficoltà di avviare un processo di riconciliazione tra Licata e le vittime dei gravissimi reati di cui egli è stato autore o i loro familiari, che non esclude, è agevole replicare, l'adozione di iniziative di più ampio respiro, a contenuto patrimoniale (quali, ad esempio, erogazioni liberali) o di voloritariato, svolte in favore della collettività o di enti con vocazione sociale o di promozione della legalità.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla liberazione condizionale con riferimento alla pena risultante dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti il 3 febbraio 2018. A tal fine — premesso che Licata, collaboratore di giustizia, sta scontando la sanzione in regime di detenzione domiciliare sin dal 2012, e che precedente istanza di liberazione condizionale è stata, nel 2019, respinta con ordinanza che ha superato il vaglio del giudice di legittimità — ha stimato che, medio tempore, non sono intervenuti elementi di novità tanto significativi da giustificare un esito diverso e che, anzi, depone in senso negativo la circostanza che Licata, all'atto di percepire, nel dicembre 2020, una consistente somma di denaro a titolo di «capitalizzazione della misura tutoria», la abbia investita nell'acquisto di una casa intestata alla moglie e non abbia avviato alcuna iniziativa riparatoria o di volontariato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — qui enunciati, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata al solo parametro concernente il suo mancato interessamento nei confronti delle vittime dei reati e l'omessa promozione di iniziative riparatorie e non abbia, invece, tenuto conto degli altri indici, tutti positivi, emersi durante l'istruttoria e compendiati, da ultimo, nella nota del Servizio centrale di protezione del 7 ottobre 2022, che avrebbero imposto, ad una valutazione complessiva, l'ammissione al beneficio richiesto. Tanto, per essere stata acquisita prova certa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, del suo ravvedimento, risultato che, per i collaboratori di giustizia, deve essere apprezzato con riferimento anche all'importanza del contributo offerto ed alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza. Il ricorrente segnala, inoltre che il mancato interessamento nei confronti della vittima e l'omessa promozione di iniziative riparatorie non costituiscono ragioni ostative alla liberazione condizionale e devono, invece, essere inserite nel quadro della globale delibazione di tutte le evidenze disponibili, finalizzata a comprendere se il reo si sia impegnato nella revisione critica della vita anteatta ed abbia manifestato una reale aspirazione al proprio riscatto morale, ovvero al compimento di una verifica che, nel caso di specie, avrebbe dovuto sortire esito positivo. Con il secondo ed ultimo motivo, Licata deduce violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che lo stesso Servizio centrale di protezione, nella nota del 7 ottobre 2002, ha reputato inopportuno «stante la gravità dei reati commessi, di promuovere iniziative di riconciliazione con le vittime e i loro discendenti». 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il Tribunale di sorveglianza, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha preso le mosse dalla considerazione, del procedimento promosso, nel 2019, in vista dell'ottenimento della liberazione condizionale, il cui esito sfavorevole è stato determinato, si legge nell'ordinanza del 18 ottobre 2019, dall'assenza di informazioni «in ordine alla concreta disponibilità del condannato a fornire alle vittime dei gravi reati commessi ogni possibile assistenza, ovvero a prestare concrete e durature attività non solo lavorative ma anche lato sensu riparatorie». La Corte di cassazione, con sentenza n. 19854 del 22/06/2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la menzionata ordinanza sul rilievo che «la valutazione compiuta dal Tribunale, anche se esposta con una motivazione essenziale, risulta avere congruamente considerato, in riferimento alla gravità dei reati commessi dal condannato e al - conseguentemente ancora lontano - termine dalla pena detentiva espianda, che la liberazione condizionale si profila ancora prematura, per non avere Licata, pur in un quadro di proficua collaborazione e regolarità di condotta detentiva inframuraria e, poi, extramuraria, dimostrato di aver completato in modo affidante l'iter di revisione critica». Ha, in proposito, ritenuto che «resta assodato che egli - pur avendo intrapreso con buoni risultati la progressione trattamentale - non ha dato segnali tangibili in ordine all'effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno riparatoria nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto ancora al conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mostrato un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare, allo stato, una solida prognosi inerente all'esclusione di ogni sua residua pericolosità sociale, con il ccirrelativo, concreto rischio di recidiva, in tal senso non essendo emersa la prova del suo pieno ravvedimento, prova invece da acquisirsi necessariamente all'esito del percorso rieducativo che possa dirsi contrassegnato da una rassicurante emenda» ed aggiunto che non «contraddice la conclusione adeguatamente estrinsecata nell'ordinanza impugnata la sottolineatura operata dal ricorrente circa il fatto che lo statuto normativo della liberazione condizionale riservata ai collaboratori di giustizia contempla, come si è visto, la deroga al disposto dell'art. 176, quarto comma, cod. pen., relativo all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato». A quest'ultimo riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato come il fatto che «la carenza di tale adempimento non costituisca un requisito pregiudizialmente ostativo a questo forma di liberazione condizionale non implica anche l'effetto meccanicistico dell'assoluta irrilevanza della considerazione circa l'effettuazione o meno di una qualche forma di attività risarcitoria o riparatoria da parte del condannato, al fine della sinottica ed equilibrata valutazione - demandata al Tribunale di sorveglianza - in ordine al conseguimento del ravvedimento. Ciò, perché, in coerenza con la premessa svolta, tale valutazione è da operarsi in riferimento alla complessiva condotta del collaboratore di giustizia ed essa, pur non esaurendosi nella verifica del grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, legittimamente annovera questo elemento fra quelli da prendersi in esame, al pari degli altri, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati con cui il condannato si sia posto in relazione nonché lo svolgimento da parte sua di attività lavorativa o di studio, al conclusivo scopo di accertare se sia stata compiuta dal reo la revisione critica della sua vita anteatta e sia giunta a maturazione la sua reale ispirazione al riscatto personale (Sez. 1, 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 235796)». 3. Ciò posto, occorre notare come l'ordinanza impugnata tragga spunto dalle conclusioni raggiunte nel procedimento testé indicato, che condivide, e ponga particolare attenzione al contegno medio tempore serbato da L.icata il quale, pur nella persistenza degli elementi positivi già scrutinati dal Tribunale di sorveglianza nel 2019, ha mantenuto, con specifico riferimento al tema della concreta manifestazione di resipiscenza, da testimoniarsi con la dedizione ad attività di volontariato o la promozione di iniziative di natura risarcitoria o riparatoria, l'atteggiamento inerte già stigmatizzato e valorizzato in vista del precedente rigetto della richiesta di liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza, d'altro canto, non ha mancato di rimarcare che l'indifferenza palesata dal collaboratore di giustizia si rivela, nella prospettiva dell'apprezzamento del suo piano ravvedimento, ancor più significativa in quanto protrattasi anche allorquando egli, all'atto dell'uscita dal programma di protezione, ha ricevuto dalle istituzioni una consistente somma di denaro che, tuttavia, ha inteso destinare, nella totalità, ad investimenti per la sua famiglia (che peraltro versa, per quanto consta, in buona condizioni economiche) perdendo, così, l'occasione per dare un segno tangibile nella direzione che gli era già stata a chiare lettere indicata e dimostrando, per tale via, di non avere superato i limiti che gli hanno precluso l'accesso al beneficio che oggi egli invoca nuovamente. 4. Il provvedimento impugnato appare, sotto questo aspetto, senz'altro tetragono alle censure del ricorrente, che non si emancipano dal piano della esaltazione dei profili che avrebbero potuto positivamente incidere sulla decisione contestata e dell'indicazione del carattere non ostativo di quello cui il Tribunale di sorveglianza ha assegnato valenza decisiva e che, dunque, peccano di genericità perché — a fronte di una pena la cui completa espiazione è ancora lontana — non si misurano con il dato saliente, che concerne l'assenza di elementi di novità rispetto alla situazione apprezzata, in senso sfavorevole al condannato, con il precedente provvedimento irrevocabile. La decisione contestata si palesa, d'altro canto, coerente con il corrente indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all'interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tengo conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi compresi quelli a più riprese indicati, nel caso in esame, dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01), nonché con quello, attinente alle coordinate generali dell'istituto della liberazione condizionale, secondo cui «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01). Né, va, per completezza, aggiunto, la legittimità dell'ordinanza impugnata — aliena da tangibili vizi logici e coerente sia con il quadro normativo di riferimento che con le emergenze istruttorie — può essere revocata in dubbio in ragione della difficoltà di avviare un processo di riconciliazione tra Licata e le vittime dei gravissimi reati di cui egli è stato autore o i loro familiari, che non esclude, è agevole replicare, l'adozione di iniziative di più ampio respiro, a contenuto patrimoniale (quali, ad esempio, erogazioni liberali) o di voloritariato, svolte in favore della collettività o di enti con vocazione sociale o di promozione della legalità. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo pe
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