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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11608/2024

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0 MAR, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1952 1_,UCHndt avverso la ordinanza del 15/06/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e hl ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza indicata in epigrafe del 15 giugno 2023 la Corte di appello di Campobasso, adita a seguito di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. comma 4 , proposta dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di appello avverso l'ordinanza che, accogliendo la conforme richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la intervenuta estinzione della pena applicata con sentenza di condanna della Corte di appello di Campobasso del 23.2.2017, accoglieva l'opposizione e rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta estinzione della pena per prescrizione. •

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, il dies a quo a partire dal quale nel caso concreto andava calcolato l'inizio della decorrenza del termine necessario per determinare la estinzione della pena per prescrizione, a fronte della intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale disposto nella stessa sentenza applicativa della pena in questione, debba identificarsi con il momento della venuta ad esistenza della sentenza di condanna che abbia determinato la causa della revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Essendo meramente dichiarativo il provvedimento successivo di revoca del beneficio stesso.

Con conseguente avvenuta consumazione del tempo necessario per dar luogo alla estinzione della pena comminata al ricorrente, per prescrizione della stessa.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione per mancata illustrazione delle ragioni di adesione all'indirizzo valorizzato in sentenza per respingere la richiesta di intervenuta estinzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato atteso che il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, dec:orre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. (Sez. 5 - , n. 3189 del 26/10/2020 Rv. 280330 - 01) per cui il diverso criterio seguito nell'ordinanza impugnata è erroneo.

E invero, come già precisato da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019 (dep. 21/05/2020) Rv. 278838 - 01), a partire dalla sentenza delle SS.UU. n. 2 del 30/10/2014 (dep. 02/01/2015) Rv. 261399 è stato valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verificazione irretrattabile della causa qiustificativa della "revoca" piuttosto che quello della definitività della "revoca" medesima.

Tale momento può corrispondere, a seconda dei casi, al passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell'indulto come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 comma 1 cod. pen.

Casi in cui, di norma, con la sentenza accertativa della nuova responsabilità si adotta anche la revoca (dell'indulto o della sospensione condizionale della pena), c:osicchè poi, nella sostanza, la data del passaggio in giudicato dell'accertamento del reato coincide con quella della definitività della revoca, siccome contenuta nella medesima sentenza; con eliminazione, in concreto, di ogni contrapposizione di orientamento tra l'individuazione della data di irrevocabilità della sentenza di condanna piuttosto che della revoca (dell'indulto o della sospensione condizionale).

Diverso, nella sua articolazione concreta, risulta il caso di una revoca della sospensione condizionale della pena che intervenga in fase esecutiva e, quindi, in data distinta da quella della sentenza di riferimento che accerti il secondo reato giustificativo della revoca della sospensione condizionale.

Per tale ipotesi, secondo i suesposti principi/ la decorrenza della prescrizione opera dal giudicato della sentenza relativa al secondo reato.

Si tratta di una linea interpretativa che può reputarsi indiscussa, atteso che le SS.UU, pur affrontando il tema con riguardo all'indulto, hanno espresso principi generali estensibili ad altri casi di "revoca" correlati alla eseguibilità della pena e, nel contempo, sull'argomento si rinvengono due successive sentenze, che risultano conformi alla predetta decisione delle SS.

UU. (cfr. Sez. 5 -, n. 3189 del 26/10/2020 Ud. (dep. 26/01/2021) Rv. 280330 - 01 cit; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 (dep. 16/03/2016) Rv. 266343 - 01).

Mentre le pronunzie contrapposte, laddove davvero anche in concreto contrastanti, sono comunque anteriori alla decisione delle SS.UU.

Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.

2. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con dichiarazione di intervenuta estinzione per prescrizione della pena dell'ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 123 del 23/02/2017, irrevocabile il 9/06/2017, atteso che la causa giustificativa della intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena si deve identificare nella intervenuta irrevocabilità, in data 26.11.2018, della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 5.4.2018.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta per prescrizione la pena dell'ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 123 del 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 MAR, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1952 1_,UCHndt avverso la ordinanza del 15/06/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e hl ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza indicata in epigrafe del 15 giugno 2023 la Corte di appello di Campobasso, adita a seguito di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. comma 4 , proposta dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di appello avverso l'ordinanza che, accogliendo la conforme richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la intervenuta estinzione della pena applicata con sentenza di condanna della Corte di appello di Campobasso del 23.2.2017, accoglieva l'opposizione e rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta estinzione della pena per prescrizione. • 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, il dies a quo a partire dal quale nel caso concreto andava calcolato l'inizio della decorrenza del termine necessario per determinare la estinzione della pena per prescrizione, a fronte della intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale disposto nella stessa sentenza applicativa della pena in questione, debba identificarsi con il momento della venuta ad esistenza della sentenza di condanna che abbia determinato la causa della revoca del beneficio della sospensione condizionale. Essendo meramente dichiarativo il provvedimento successivo di revoca del beneficio stesso. Con conseguente avvenuta consumazione del tempo necessario per dar luogo alla estinzione della pena comminata al ricorrente, per prescrizione della stessa. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione per mancata illustrazione delle ragioni di adesione all'indirizzo valorizzato in sentenza per respingere la richiesta di intervenuta estinzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato atteso che il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, dec:orre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. (Sez. 5 - , n. 3189 del 26/10/2020 Rv. 280330 - 01) per cui il diverso criterio seguito nell'ordinanza impugnata è erroneo. E invero, come già precisato da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019 (dep. 21/05/2020) Rv. 278838 - 01), a partire dalla sentenza delle SS.UU. n. 2 del 30/10/2014 (dep. 02/01/2015) Rv. 261399 è stato valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verificazione irretrattabile della causa qiustificativa della "revoca" piuttosto che quello della definitività della "revoca" medesima. Tale momento può corrispondere, a seconda dei casi, al passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell'indulto come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 comma 1 cod. pen. Casi in cui, di norma, con la sentenza accertativa della nuova responsabilità si adotta anche la revoca (dell'indulto o della sospensione condizionale della pena), c:osicchè poi, nella sostanza, la data del passaggio in giudicato dell'accertamento del reato coincide con quella della definitività della revoca, siccome contenuta nella medesima sentenza; con eliminazione, in concreto, di ogni contrapposizione di orientamento tra l'individuazione della data di irrevocabilità della sentenza di condanna piuttosto che della revoca (dell'indulto o della sospensione condizionale). Diverso, nella sua articolazione concreta, risulta il caso di una revoca della sospensione condizionale della pena che intervenga in fase esecutiva e, quindi, in data distinta da quella della sentenza di riferimento che accerti il secondo reato giustificativo della revoca della sospensione condizionale. Per tale ipotesi, secondo i suesposti principi/ la decorrenza della prescrizione opera dal giudicato della sentenza relativa al secondo reato. Si tratta di una linea interpretativa che può reputarsi indiscussa, atteso che le SS.UU, pur affrontando il tema con riguardo all'indulto, hanno espresso principi generali estensibili ad altri casi di "revoca" correlati alla eseguibilità della pena e, nel contempo, sull'argomento si rinvengono due successive sentenze, che risultano conformi alla predetta decisione delle SS. UU. (cfr. Sez. 5 -, n. 3189 del 26/10/2020 Ud. (dep. 26/01/2021) Rv. 280330 - 01 cit; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 (dep. 16/03/2016) Rv. 266343 - 01). Mentre le pronunzie contrapposte, laddove davvero anche in concreto contrastanti, sono comunque anteriori alla decisione delle SS.UU. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio. 2. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con dichiarazione di intervenuta estinzione per prescrizione della pena dell'ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 123 del 23/02/2017, irrevocabile il 9/06/2017, atteso che la causa giustificativa della intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena si deve identificare nella intervenuta irrevocabilità, in data 26.11.2018, della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 5.4.2018. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta per prescrizione la pena dell'ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 123 del 23
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