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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32221/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi tre di arresto.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen.; II) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

L'impugnazione è inammissibile.

Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico.

La ricorrenza della invocata scriminante, infatti, è stata validamente esclusa in sentenza, avendo la Corte di merito evidenziato, alla stregua della testimonianza acquisita in dibattimento dalla moglie dell'imputato, come il prospettato pericolo incombente sul ricorrente fosse assolutamente evitabile se alla guida del veicolo si fosse posta la stessa moglie dell'imputato, la quale, per sua stessa ammissione, era munita di patente di guida.

La giustificazione prodotta è conforme al dettato normativo e ai principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali lo stato di necessità non è invocabile ove il grave pericolo incombente sulla persona sia altrimenti evitabile. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533:"Lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile").

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato - aduso a violare le norme in tema di sicurezza stradale - e la gravità del fatto, avendo l'imputato, al momento del controllo, tenuto un comportamento poco collaborativo, rivolgendosi agli operanti in maniera sprezzante e offensiva (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi tre di arresto. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen.; II) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. L'impugnazione è inammissibile. Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico. La ricorrenza della invocata scriminante, infatti, è stata validamente esclusa in sentenza, avendo la Corte di merito evidenziato, alla stregua della testimonianza acquisita in dibattimento dalla moglie dell'imputato, come il prospettato pericolo incombente sul ricorrente fosse assolutamente evitabile se alla guida del veicolo si fosse posta la stessa moglie dell'imputato, la quale, per sua stessa ammissione, era munita di patente di guida. La giustificazione prodotta è conforme al dettato normativo e ai principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali lo stato di necessità non è invocabile ove il grave pericolo incombente sulla persona sia altrimenti evitabile. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533:"Lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile"). Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato - aduso a violare le norme in tema di sicurezza stradale - e la gravità del fatto, avendo l'imputato, al momento del controllo, tenuto un comportamento poco collaborativo, rivolgendosi agli operanti in maniera sprezzante e offensiva (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris