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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 22938/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17393-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 46/2024 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 532 /20 2 1 ; [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza ingiunzione R.G.N.17393/2024 Cron.

Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 671/2020 il Tribunale di Crotone aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed aveva annullato l’opposta ordinanza ingiunzione 1/24-15/2017, emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Crotone, notificata alla suddetta società il 10/05/2017, per l’importo di € 11.079,50, per la violazione dell’art. 3 d.l. n. 12/2002, come modificato dal d.l. n. 145/2013, per avere la società occupato, senza preventiva comunicazione, la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nei periodi in dettaglio indicati, compresi tra il 27/1/2014 e il 30/05/2014, per un totale di 38 giorni lavorativi. 2.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro accogliendo l’appello proposto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Crotone contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ciascun grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che il Tribunale, muovendo dal generico riferimento della ricorrente ad un’attività di pratica professionale intrapresa presso di essa dalla Drammis, aveva ritenuto di dover ricostruire dettagliatamente la disciplina legislativa dei tirocini formativi di cui all’art. 18 L. n. 197/1997, notoriamente non costituenti rapporti di lavoro subordinato, e le interpretazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità; b) che, ciò fatto, sempre il primo giudice aveva rilevato che l’onere della prova dell’ipotizzato rapporto di lavoro subordinato gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro, che aveva rinunciato alla prova testimoniale richiesta, e che tutte le persone audite in sede di accertamento ispettivo avevano detto che la Drammis svolgeva un’attività di mera tirocinante, sicché accoglieva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione suddetta.

4. Tanto premesso e riferiti i motivi d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Crotone, la Corte riteneva: I) per prima cosa, di sgombrare il campo dalla suggestiva ipotesi del tirocinio formativo ex art. 18 L. 197/97, non solo perché non era stata rinvenuta, in sede di accesso ispettivo e nemmeno mai prodotta nelle fasi successive o in giudizio, la documentazione che pure ex lege avrebbe dovuto esistere ed essere custodita dalla società verificata (la necessaria convenzione con uno dei soggetti di cui all’art. 18 lett. a) L. cit.; l’altrettanto obbligatoria convenzione con l’INAIL), ma anche perché neppure la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva mai dedotto l’esistenza di un tirocinio ex L. n. 196/97, essendosi limitata ad evocare una molto generica necessità della Drammis di “rendersi conto” della realtà del mondo del lavoro in cui avrebbe operato; II) che, pertanto, la dettagliata ed esaustiva esposizione della regolamentazione legislativa di tale materia e delle interpretazioni fornitane dalla giurisprudenza contenuta nell’impugnata sentenza, risultava essere del tutto priva di attinenza con l’oggetto del giudizio; III) che quel che emergeva dagli atti erache la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], laureata in biologia ed abilitata all’esercizio della professione, era stata trovata in camice all’interno di un laboratorio di analisi e, condotta presso i locali dell’Ispettorato procedente, aveva reso dichiarazioni, regolarmente verbalizzate e sottoscritte, secondo le quali: appena ottenuta l’abilitazione a gennaio 2014, iniziava a frequentare il laboratorio della verificata; vi si recava da lunedì a venerdì di ogni settimana, seguendo l’orario h. 8:30-h.13.00; seguiva le direttive dei responsabili del laboratorio e, in particolare, le “direttive specifiche” della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], da tutte le altre persone udite indicata come effettiva titolare del laboratorio; IV) che sussisteva, pertanto, un’adeguata e sufficiente prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: soggezione alle direttive datoriali, orari e giorni lavorativi predeterminati ed anche la titolarità di un titolo di laurea e di un’abilitazione professionale proprie e specifiche per l’attività di laboratorio di analisi, oltre alla circostanza dell’essere stata trovata intenta al lavoro e in camice al momento dell’accesso.

5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i .

6. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione di un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c.”.

2. Con il secondo motivo denuncia “ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’inesistenza degli elementi sintomatici della invocata subordinazione”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. A prescindere dal promiscuo ed indistinto riferimento in rubrica ai differenti mezzi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., la ricorrente dichiara di impugnare i Capi della sentenza afferenti il primo motivo di ricorso per Cassazione, contenuti a pagg. 3 e 4 che di seguito si trascrivono: “Occorre, per prima cosa, sgombrare il campo dalla suggestiva ipotesi del tirocinio formativo ex art. 18, L. 196/97, non solo perché non è stata rinvenuta, in sede di accesso ispettivo e nemmeno mai prodotta nelle fasi successive o nell’odierno giudizio, la documentazione che pure ex lege avrebbe dovuto esistere ed essere custodita dalla verificata (la necessaria convenzione con uno dei soggetti di cui all’art. 18, lett. a, L. 196; l’altrettanto obbligatoria convenzione con l’INAIL), ma anche perché neppure la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha mai dedotto l’esistenza di un tirocinio ex L. 196/97, essendosi limitata, come detto, ad evocare una molto generica necessità della Drammis di rendersi conto della realtà del mondo del lavoro in cui avrebbe operato” .

4.1. E in proposito, in un primo momento, la ricorrente deduce che: “Ma all’attenta analisi della difesa, la suggestiva ipotesi del tirocinio formativo non è da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], bensì alle deduzioni dell’Ispettorato del Lavoro” (così a pag. 6 del ricorso).

5. Osserva allora il Collegio che, come ben risulta dalla narrativa che precede, la parte di motivazione che laricorrente censura, peraltro riportandola in modo incompleto, alla luce di quanto premesso in sentenza (al § 3) sul ragionamento decisorio espresso dal primo giudice partendo dalla disciplina della disciplina dei tirocini formativi ex art. 18 L. n. 196/1997, era volta essenzialmente ad evidenziare che quelle considerazioni del Tribunale erano estranee al thema decidendumin fatto e in diritto, in base a quanto dedotto dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo del giudizio.

5.1. Non è dato comprendere allora di cosa si dolga a riguardo la ricorrente per cassazione, che sembra ora voler sostenere di non aver inteso far valere in primo grado la ricorrenza con la Drammis di quel tipo di tirocinio formativo.

6. Contraddittoriamente, allora, la ricorrente, in una parte seguente dello svolgimento del primo motivo (cfr. pagg. 7-8 del ricorso), si sofferma sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998, Regolamento cui la Corte di merito non ha fatto il benché minimo cenno.

6.1. Parimenti eccentriche rispetto alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza sono le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla mancanza di prova da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro in ordine ad una figura di “allievo” (cfr. prima parte di pag. 9 del ricorso).

7. Sono, infine, inammissibili le ulteriori considerazioni svolte dalla ricorrente per sostenere che: “Nel caso di specie avendo l’Ispettorato del Lavoro rinunciato alla prova orale nel corso del giudizio, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anzi confermano lo svolgimento di attività di formazione a titolo gratuito, come dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e dai testimoni escussi” (v. in extenso pagg. 9-12 delricorso).

7.1. Invero, la ricorrente non considera che la Corte di merito ha più volte sottolineato che il personale dell’Ispettorato procedente aveva direttamente constatato, in occasione dell’accesso ispettivo, che la Drammis era intenta al lavoro in camice all’interno del laboratorio di analisi della società (aspetto sulquale il relativo verbale è munito di fede privilegiata ex art.2700 c.c.) e che la stessa Corte, oltre a quanto già riportato nella narrativa di questa ordinanza, ha svolto ulteriori considerazioni sia su quanto dichiarato dalla stessa Drammis (autodefinitasi “tirocinante”) e sulla stessa definizione di “tirocinante” proveniente da altre persona sentite dagli ispettori (cfr. la parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza).

7.2. Per contro,la ricorrente propone una propria diversa lettura, per giunta del tutto generica, delle dichiarazioni rese dalla Drammis e dai “testimoni escussi” (alludendo, in realtà, alle altre persone ascoltate dagli ispettori del lavoro); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

9. In disparte la mancata indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in censura che, questa volta, si basa esclusivamente sul mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., l’assunto della ricorrente secondo il quale, quando la presenza di elementi compatibili sia col rapporto di lavoro autonomo, sia con quello subordinato rende difficile l’apprezzamento dei requisiti propri del secondo, occorre fare necessariamente riferimento alla qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto è, per così dire, privo di oggetto, in relazione alla fattispecie concreta come accertata in sede di merito.

Invero, non risulta assolutamente, né è dedotto attualmente dalla stessa ricorrente, che tra le parti fosse stato concluso per iscritto o anche oralmente un contratto nel quale le stesse avessero attribuito al loro rapporto un determinato nomen iuris, in un qualsiasi senso.

10. Inoltre, a prescindere dalla considerazione che è inesatto l’ulteriore assunto della ricorrente per cui “Gli indici rivelatori sussidiari al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non si ritengono da soli sufficienti (per prassi giurisprudenziale consolidata) a dimostrare la sussistenza del presunto rapporto invocato dall’[OSCURATO:PERSONA]” (v., ad es., ex multis Cass. n. 13071/2024), la ricorrente fonda la propria censura su una propria lettura di talune “deposizioni testimoniali” (cfr. pagg. 14-15 del ricorso).

Si tratta, quindi, di altra rivisitazione delle risultanze processuali, contrapposta all’accertamento fattuale operato dalla Corte di merito, che, peraltro, come già riferito in narrativa, aveva constatato più che meri indici sintomatici della subordinazione, nell’evidenziare che la Drammis seguiva le direttive dei responsabili del laboratorio ed, in particolare, le “direttive specifiche” della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], da tutte le altre persone audite indicata come effettiva titolare del laboratorio .

11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannataal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17393-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 46/2024 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 532 /20 2 1 ; [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza ingiunzione R.G.N.17393/2024 Cron. Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 671/2020 il Tribunale di Crotone aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed aveva annullato l’opposta ordinanza ingiunzione 1/24-15/2017, emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Crotone, notificata alla suddetta società il 10/05/2017, per l’importo di € 11.079,50, per la violazione dell’art. 3 d.l. n. 12/2002, come modificato dal d.l. n. 145/2013, per avere la società occupato, senza preventiva comunicazione, la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nei periodi in dettaglio indicati, compresi tra il 27/1/2014 e il 30/05/2014, per un totale di 38 giorni lavorativi. 2.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro accogliendo l’appello proposto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Crotone contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ciascun grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che il Tribunale, muovendo dal generico riferimento della ricorrente ad un’attività di pratica professionale intrapresa presso di essa dalla Drammis, aveva ritenuto di dover ricostruire dettagliatamente la disciplina legislativa dei tirocini formativi di cui all’art. 18 L. n. 197/1997, notoriamente non costituenti rapporti di lavoro subordinato, e le interpretazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità; b) che, ciò fatto, sempre il primo giudice aveva rilevato che l’onere della prova dell’ipotizzato rapporto di lavoro subordinato gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro, che aveva rinunciato alla prova testimoniale richiesta, e che tutte le persone audite in sede di accertamento ispettivo avevano detto che la Drammis svolgeva un’attività di mera tirocinante, sicché accoglieva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione suddetta. 4. Tanto premesso e riferiti i motivi d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Crotone, la Corte riteneva: I) per prima cosa, di sgombrare il campo dalla suggestiva ipotesi del tirocinio formativo ex art. 18 L. 197/97, non solo perché non era stata rinvenuta, in sede di accesso ispettivo e nemmeno mai prodotta nelle fasi successive o in giudizio, la documentazione che pure ex lege avrebbe dovuto esistere ed essere custodita dalla società verificata (la necessaria convenzione con uno dei soggetti di cui all’art. 18 lett. a) L. cit.; l’altrettanto obbligatoria convenzione con l’INAIL), ma anche perché neppure la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva mai dedotto l’esistenza di un tirocinio ex L. n. 196/97, essendosi limitata ad evocare una molto generica necessità della Drammis di “rendersi conto” della realtà del mondo del lavoro in cui avrebbe operato; II) che, pertanto, la dettagliata ed esaustiva esposizione della regolamentazione legislativa di tale materia e delle interpretazioni fornitane dalla giurisprudenza contenuta nell’impugnata sentenza, risultava essere del tutto priva di attinenza con l’oggetto del giudizio; III) che quel che emergeva dagli atti erache la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], laureata in biologia ed abilitata all’esercizio della professione, era stata trovata in camice all’interno di un laboratorio di analisi e, condotta presso i locali dell’Ispettorato procedente, aveva reso dichiarazioni, regolarmente verbalizzate e sottoscritte, secondo le quali: appena ottenuta l’abilitazione a gennaio 2014, iniziava a frequentare il laboratorio della verificata; vi si recava da lunedì a venerdì di ogni settimana, seguendo l’orario h. 8:30-h.13.00; seguiva le direttive dei responsabili del laboratorio e, in particolare, le “direttive specifiche” della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], da tutte le altre persone udite indicata come effettiva titolare del laboratorio; IV) che sussisteva, pertanto, un’adeguata e sufficiente prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: soggezione alle direttive datoriali, orari e giorni lavorativi predeterminati ed anche la titolarità di un titolo di laurea e di un’abilitazione professionale proprie e specifiche per l’attività di laboratorio di analisi, oltre alla circostanza dell’essere stata trovata intenta al lavoro e in camice al momento dell’accesso. 5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i . 6. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c.”. 2. Con il secondo motivo denuncia “ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’inesistenza degli elementi sintomatici della invocata subordinazione”. 3. Il primo motivo è inammissibile. 4. A prescindere dal promiscuo ed indistinto riferimento in rubrica ai differenti mezzi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., la ricorrente dichiara di impugnare i Capi della sentenza afferenti il primo motivo di ricorso per Cassazione, contenuti a pagg. 3 e 4 che di seguito si trascrivono: “Occorre, per prima cosa, sgombrare il campo dalla suggestiva ipotesi del tirocinio formativo ex art. 18, L. 196/97, non solo perché non è stata rinvenuta, in sede di accesso ispettivo e nemmeno mai prodotta nelle fasi successive o nell’odierno giudizio, la documentazione che pure ex lege avrebbe dovuto esistere ed essere custodita dalla verificata (la necessaria convenzione con uno dei soggetti di cui all’art. 18, lett. a, L. 196; l’altrettanto obbligatoria convenzione con l’INAIL), ma anche perché neppure la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha mai dedotto l’esistenza di un tirocinio ex L. 196/97, essendosi limitata, come detto, ad evocare una molto generica necessità della Drammis di rendersi conto della realtà del mondo del lavoro in cui avrebbe operato” . 4.1. E in proposito, in un primo momento, la ricorrente deduce che: “Ma all’attenta analisi della difesa, la suggestiva ipotesi del tirocinio formativo non è da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], bensì alle deduzioni dell’Ispettorato del Lavoro” (così a pag. 6 del ricorso). 5. Osserva allora il Collegio che, come ben risulta dalla narrativa che precede, la parte di motivazione che laricorrente censura, peraltro riportandola in modo incompleto, alla luce di quanto premesso in sentenza (al § 3) sul ragionamento decisorio espresso dal primo giudice partendo dalla disciplina della disciplina dei tirocini formativi ex art. 18 L. n. 196/1997, era volta essenzialmente ad evidenziare che quelle considerazioni del Tribunale erano estranee al thema decidendumin fatto e in diritto, in base a quanto dedotto dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo del giudizio. 5.1. Non è dato comprendere allora di cosa si dolga a riguardo la ricorrente per cassazione, che sembra ora voler sostenere di non aver inteso far valere in primo grado la ricorrenza con la Drammis di quel tipo di tirocinio formativo. 6. Contraddittoriamente, allora, la ricorrente, in una parte seguente dello svolgimento del primo motivo (cfr. pagg. 7-8 del ricorso), si sofferma sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/1998, Regolamento cui la Corte di merito non ha fatto il benché minimo cenno. 6.1. Parimenti eccentriche rispetto alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza sono le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla mancanza di prova da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro in ordine ad una figura di “allievo” (cfr. prima parte di pag. 9 del ricorso). 7. Sono, infine, inammissibili le ulteriori considerazioni svolte dalla ricorrente per sostenere che: “Nel caso di specie avendo l’Ispettorato del Lavoro rinunciato alla prova orale nel corso del giudizio, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anzi confermano lo svolgimento di attività di formazione a titolo gratuito, come dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e dai testimoni escussi” (v. in extenso pagg. 9-12 delricorso). 7.1. Invero, la ricorrente non considera che la Corte di merito ha più volte sottolineato che il personale dell’Ispettorato procedente aveva direttamente constatato, in occasione dell’accesso ispettivo, che la Drammis era intenta al lavoro in camice all’interno del laboratorio di analisi della società (aspetto sulquale il relativo verbale è munito di fede privilegiata ex art.2700 c.c.) e che la stessa Corte, oltre a quanto già riportato nella narrativa di questa ordinanza, ha svolto ulteriori considerazioni sia su quanto dichiarato dalla stessa Drammis (autodefinitasi “tirocinante”) e sulla stessa definizione di “tirocinante” proveniente da altre persona sentite dagli ispettori (cfr. la parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza). 7.2. Per contro,la ricorrente propone una propria diversa lettura, per giunta del tutto generica, delle dichiarazioni rese dalla Drammis e dai “testimoni escussi” (alludendo, in realtà, alle altre persone ascoltate dagli ispettori del lavoro); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 9. In disparte la mancata indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in censura che, questa volta, si basa esclusivamente sul mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., l’assunto della ricorrente secondo il quale, quando la presenza di elementi compatibili sia col rapporto di lavoro autonomo, sia con quello subordinato rende difficile l’apprezzamento dei requisiti propri del secondo, occorre fare necessariamente riferimento alla qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto è, per così dire, privo di oggetto, in relazione alla fattispecie concreta come accertata in sede di merito. Invero, non risulta assolutamente, né è dedotto attualmente dalla stessa ricorrente, che tra le parti fosse stato concluso per iscritto o anche oralmente un contratto nel quale le stesse avessero attribuito al loro rapporto un determinato nomen iuris, in un qualsiasi senso. 10. Inoltre, a prescindere dalla considerazione che è inesatto l’ulteriore assunto della ricorrente per cui “Gli indici rivelatori sussidiari al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non si ritengono da soli sufficienti (per prassi giurisprudenziale consolidata) a dimostrare la sussistenza del presunto rapporto invocato dall’[OSCURATO:PERSONA]” (v., ad es., ex multis Cass. n. 13071/2024), la ricorrente fonda la propria censura su una propria lettura di talune “deposizioni testimoniali” (cfr. pagg. 14-15 del ricorso). Si tratta, quindi, di altra rivisitazione delle risultanze processuali, contrapposta all’accertamento fattuale operato dalla Corte di merito, che, peraltro, come già riferito in narrativa, aveva constatato più che meri indici sintomatici della subordinazione, nell’evidenziare che la Drammis seguiva le direttive dei responsabili del laboratorio ed, in particolare, le “direttive specifiche” della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], da tutte le altre persone audite indicata come effettiva titolare del laboratorio . 11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannataal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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