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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19974/2026

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ppello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hadepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delittodi cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma, n. 1, e 216, primo comma, n. 1 leggefall., a lei contestato in concorso con altri nei confronti dei quali si è procedutoseparatamente per aver distratto la somma complessiva di euro 338.888,55 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, di cui aveva ricoperto il ruolo diamministratore unico dal 29 maggio 2015 al 14 luglio 2016.2.

Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione inrelazione all’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria, volta all’acquisizione della traduzione giurata dei timbri di entrata e uscitadal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, eritenuta non accoglibile poiché la prova della commissione del fatto prescinderebbedall’effettiva presenza in Italia della ricorrente, che avrebbe ammesso di aver rilasciatoprocura speciale al marito, amministratore di fatto, e di aver operato sempre seguendole sue direttive.

La prova richiesta avrebbe invece rivestito carattere decisivo, poiché idati probatori acquisiti sarebbero del tutto incerti in relazione alla procuraasseritamente conferita, non essendo stata neppure rinvenuta presso gli istituti dicredito alcuna delega ad operare sui conti.

I periodi di assenza dall’Italia, peraltromolto prolungati, inciderebbero così sulla valutazione delle condotte distrattivecontestate, risultando attribuibile alla ricorrente un unico pagamento eseguitomediante POS.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché nonsarebbe stata provata la consapevolezza della ricorrente in ordine alle operazionidistrattive poste in essere dal marito.

La Corte avrebbe individuato la prova 2dell’adesione della ricorrente alla condotta esclusivamente nel fatto che quest’ultimaavrebbe agito sotto le direttive del marito, senza verificarne la compartecipazionemateriale e morale alle presunte condotte distrattive, né fornendo idonea motivazionesulla consapevole volontà della ricorrente di dare al patrimonio sociale unadestinazione diversa da quella di garanzia del credito.2.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte di appello avrebbeconfermato la condanna della ricorrente senza confrontarsi con la argomentazionidevolute con l’atto di appello, relative alla presenza della ricorrente in Italia, alleoperazioni bancarie effettuate durante le assenze della stessa, ed alla testimonianzadella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e disattese dal Collegio con motivazione apparente medianteun semplice rinvio alla sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2.Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze diprimo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quellaprecedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni dimerito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; daultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.1.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi, sotto il profiloestrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabile dialogo critico con gli snodiargomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell’affrontare i singoli punti devoluti, cosìda precipitare nella patologia della inammissibilità (sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv.268823).3.Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.3.1.

Non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non 3acquisire la “traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sulpassaporto della ricorrente per gli anni 2015-2016”, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen.,facendo corretta applicazione dei principi secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione nelgiudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quandoil giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilitàunicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombenterichiesto sia decisivo, nel senso che il medesimo possa eliminare le eventuali incertezze,ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (ex pluribus, Sez.U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv.256228).

Può essere censurata, con il ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione inappello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità,ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, lequali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzionedi determinate prove in appello (ex multis, Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799).La rinnovazione del dibattimento è dunque rimessa al potere discrezionale del giudice, il qualeè tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, inpositivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr.Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977;conf.

Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro).

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruzione dibattimentale si sottrae, in altri termini, al sindacato di legittimità, quando lastruttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementisufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, Sez. 3n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; Sez. 6n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; Sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758;Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).In verità, tale documentazione risulta già ostesa e compiutamente esaminata nel corso delprocesso di primo grado (pag. 9 sentenza di primo grado, a cui ha fatto generale rimando lasentenza impugnata, pag.6) e, in particolare, è stato esibito il passaporto, recante “una serieindecifrabile di timbrature”, in relazione alle quali l’interprete di lingua araba è riuscito “adaccertare soltanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso il 15 gennaio 2015 nel territorioitaliano ed era uscita il 22 gennaio 2015” – fascia temporale che esula dal capo d’imputazione;l’imputata, invitata a soffermarsi sui viaggi di andata in Egitto e ritorno in Italia nell’anno 2015,ha riferito di “essere entrata in Italia “altre due volte” […] senza tuttavia essere in grado diprecisarne le date”.

Quanto al 2016, la prima decisione ha dato conto dell’analisi di undocumento in lingua araba, rilasciato dall’Ambasciata italiana, che ha restituito la presenza inItalia della ricorrente dal 15 gennaio al 22 gennaio 2016; il 3 marzo 2016; il 9 marzo 2016, l’8luglio 2016 ed il 15 luglio 2016.

I primi giudici hanno tuttavia ritenuto di puntualizzare che, aprescindere dalla esatta collocazione delle date dei viaggi, “[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver 4depositato la propria firma presso l’Istituto di credito in cui era stato acceso il conto correntedel [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente alla sua nomina come amministratrice unica, ma diavere presumibilmente conferito al marito MITWALLI Sabri la procura speciale per poteroperare in sua assenza”.Orbene, mentre il contenuto del ricorso ha omesso di confrontarsi con il rilievo, più volterimarcato in primo grado, dell’assenza di prova effettiva ed appagante del conferimento diprocura speciale o dell’attribuzione al marito di una delega ad operare sui conti correnti dellasocietà fallita, rimane parimenti insondata nell’atto di impugnazione la portata disgregante chela “traduzione giurata dei timbri del passaporto” potrebbe produrre sulla tenuta logica dellecitate argomentazioni, che il vaglio del documento hanno già sviluppato, al lume,segnatamente, della molteplicità delle accertate distrazioni, diluite in un torno di tempodiscretamente ampio.3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, noncolgono a loro volta nel segno.3.1.

In primo luogo, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogniragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametrocui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato èopportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone,ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e lacultura della prova e della sua valutazione, di cui è da sempre permeato il nostro sistemaprocessuale.

Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramentedescrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sullacolpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530,comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio divalutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma èstato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionaleed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa CorteSuprema - per tutte, Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv.222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.),secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assolutadella responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006,Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008,Crisiglione, Rv. 239795).

In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato(Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 254025)che «La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio",che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non haintrodotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato ilprincipio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza 5processuale della responsabilità dell'imputato».3.2.

Detto ciò, giova rammentare che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art.2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fattopossa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali- in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo esignificativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040).

Sicchè l’immissione “in fatto” di altro soggetto nell’attivitàgestoria rappresenta senz’altro, per quest’ultimo, la fonte dell’assunzione della posizione digaranzia di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., la quale, tuttavia, può anche coesistere con quella deltitolare della carica formale, a cui continuano a far capo tutti gli oneri connessi alla cura degliaffari della società, tanto più – come nel caso di specie – quando l’apparato espositivo dellesentenze di merito evidenzi il ruolo di protagonista dell’amministratore di diritto nelle fasisalienti dell’attività di conduzione dell’ente, riguardanti il maneggio del denaro.Ed in effetti, la pronuncia del Tribunale, a cui si è globalmente uniformata la Corte d’appello,ha convenientemente escluso l’attribuzione alla ricorrente della veste di testa di legno diMitwalli Sabri, coamministratore occulto, e ne ha dettagliatamente illustrato le operazioni dideprivazione delle risorse societarie, con precipuo riferimento ai “quattro gruppi” di transazioniriconducibili al periodo di amministrazione da lei ricoperto ed in quanto “unico soggettolegittimato ad operare sui conti correnti” (v., sul punto, anche pag.7), tra i quali pertrasparenza probatoria spiccano, a titolo esemplificativo, i plurimi prelievi individuali registraticome “prelevamenti da Banca – [OSCURATO:PERSONA]”, già quantificati al netto delle somme restituiteed esclusi, correttamente, gli importi riversati, ma provenienti da altre fonti e non effettuatidalla prevenuta a titolo di retrocessione (pag.5 e seg.).

Il ripristino della situazionepatrimoniale dell’impresa, affinchè sia invocabile la figura giurisprudenziale della c.d.bancarotta riparata, indirettamente evocata dai motivi di ricorso, deve infatti avvenire adopera dell’amministratore che abbia precedentemente sottratto le disponibilità finanziarie enon certo, ovviamente, attraverso la veicolazione di somme di denaro provenienti da altreimprese nell’ambito di ordinari rapporti commerciali, ancorchè “parti correlate” rispetto allafallita.

Come puntualmente chiarito in motivazione, tra le altre, da Sez.5, n. 57759 del24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 «presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto èquindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamenteavuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentementepregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo iversamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo».Le sentenze in scrutinio – concordi nel valorizzare la fuoriuscita dai conti correnti di cifresignificative, impiegate in spese estranee e per la copertura di costi non inerenti all’oggettosociale e, comunque, non coerenti con il perseguimento degli scopi dell’impresa, in pregiudiziodei creditori - si sono pertanto allineate all’orientamento consolidato di questa Corte secondo ilquale, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione 6o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nelladisponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione,da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delleesigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 -dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5,n. 23749 del 08/03/2013).In conclusione, i motivi di ricorso sono nel complesso orientati a richiedere una rivisitazionenel merito della vicenda processuale, preclusa in sede di legittimità, ove non è consentita una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendoformalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazionedi legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questaCorte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplicegrado (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Occorre chiosare, da ultimo, che quand’anche fosse possibile, in astratto, porre indiscussione taluna della pluralità di condotte distrattive sull’invocato presupposto delletrasferte all’estero dell’amministratrice dell’impresa, la pena irrogata nel minimo invalicabile didue anni di reclusione sarebbe insuscettibile di ulteriore riduzione; di tal che appareinsussistente, in definitiva, un concreto interesse della ricorrente ad un parziale accoglimentodel ricorso per cassazione.4.Alla reiezione del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hadepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delittodi cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma, n. 1, e 216, primo comma, n. 1 leggefall., a lei contestato in concorso con altri nei confronti dei quali si è procedutoseparatamente per aver distratto la somma complessiva di euro 338.888,55 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, di cui aveva ricoperto il ruolo diamministratore unico dal 29 maggio 2015 al 14 luglio 2016.2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione inrelazione all’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria, volta all’acquisizione della traduzione giurata dei timbri di entrata e uscitadal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, eritenuta non accoglibile poiché la prova della commissione del fatto prescinderebbedall’effettiva presenza in Italia della ricorrente, che avrebbe ammesso di aver rilasciatoprocura speciale al marito, amministratore di fatto, e di aver operato sempre seguendole sue direttive. La prova richiesta avrebbe invece rivestito carattere decisivo, poiché idati probatori acquisiti sarebbero del tutto incerti in relazione alla procuraasseritamente conferita, non essendo stata neppure rinvenuta presso gli istituti dicredito alcuna delega ad operare sui conti. I periodi di assenza dall’Italia, peraltromolto prolungati, inciderebbero così sulla valutazione delle condotte distrattivecontestate, risultando attribuibile alla ricorrente un unico pagamento eseguitomediante POS.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché nonsarebbe stata provata la consapevolezza della ricorrente in ordine alle operazionidistrattive poste in essere dal marito. La Corte avrebbe individuato la prova 2dell’adesione della ricorrente alla condotta esclusivamente nel fatto che quest’ultimaavrebbe agito sotto le direttive del marito, senza verificarne la compartecipazionemateriale e morale alle presunte condotte distrattive, né fornendo idonea motivazionesulla consapevole volontà della ricorrente di dare al patrimonio sociale unadestinazione diversa da quella di garanzia del credito.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte di appello avrebbeconfermato la condanna della ricorrente senza confrontarsi con la argomentazionidevolute con l’atto di appello, relative alla presenza della ricorrente in Italia, alleoperazioni bancarie effettuate durante le assenze della stessa, ed alla testimonianzadella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e disattese dal Collegio con motivazione apparente medianteun semplice rinvio alla sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2.Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze diprimo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quellaprecedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni dimerito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; daultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.1.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi, sotto il profiloestrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabile dialogo critico con gli snodiargomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell’affrontare i singoli punti devoluti, cosìda precipitare nella patologia della inammissibilità (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv.268823).3.Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.3.1. Non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non 3acquisire la “traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sulpassaporto della ricorrente per gli anni 2015-2016”, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen.,facendo corretta applicazione dei principi secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione nelgiudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quandoil giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilitàunicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombenterichiesto sia decisivo, nel senso che il medesimo possa eliminare le eventuali incertezze,ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (ex pluribus, Sez.U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv.256228). Può essere censurata, con il ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione inappello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità,ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, lequali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzionedi determinate prove in appello (ex multis, Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799).La rinnovazione del dibattimento è dunque rimessa al potere discrezionale del giudice, il qualeè tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, inpositivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr.Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977;conf. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruzione dibattimentale si sottrae, in altri termini, al sindacato di legittimità, quando lastruttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementisufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, Sez. 3n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; Sez. 6n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; Sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758;Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).In verità, tale documentazione risulta già ostesa e compiutamente esaminata nel corso delprocesso di primo grado (pag. 9 sentenza di primo grado, a cui ha fatto generale rimando lasentenza impugnata, pag.6) e, in particolare, è stato esibito il passaporto, recante “una serieindecifrabile di timbrature”, in relazione alle quali l’interprete di lingua araba è riuscito “adaccertare soltanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso il 15 gennaio 2015 nel territorioitaliano ed era uscita il 22 gennaio 2015” – fascia temporale che esula dal capo d’imputazione;l’imputata, invitata a soffermarsi sui viaggi di andata in Egitto e ritorno in Italia nell’anno 2015,ha riferito di “essere entrata in Italia “altre due volte” […] senza tuttavia essere in grado diprecisarne le date”. Quanto al 2016, la prima decisione ha dato conto dell’analisi di undocumento in lingua araba, rilasciato dall’Ambasciata italiana, che ha restituito la presenza inItalia della ricorrente dal 15 gennaio al 22 gennaio 2016; il 3 marzo 2016; il 9 marzo 2016, l’8luglio 2016 ed il 15 luglio 2016. I primi giudici hanno tuttavia ritenuto di puntualizzare che, aprescindere dalla esatta collocazione delle date dei viaggi, “[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver 4depositato la propria firma presso l’Istituto di credito in cui era stato acceso il conto correntedel [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente alla sua nomina come amministratrice unica, ma diavere presumibilmente conferito al marito MITWALLI Sabri la procura speciale per poteroperare in sua assenza”.Orbene, mentre il contenuto del ricorso ha omesso di confrontarsi con il rilievo, più volterimarcato in primo grado, dell’assenza di prova effettiva ed appagante del conferimento diprocura speciale o dell’attribuzione al marito di una delega ad operare sui conti correnti dellasocietà fallita, rimane parimenti insondata nell’atto di impugnazione la portata disgregante chela “traduzione giurata dei timbri del passaporto” potrebbe produrre sulla tenuta logica dellecitate argomentazioni, che il vaglio del documento hanno già sviluppato, al lume,segnatamente, della molteplicità delle accertate distrazioni, diluite in un torno di tempodiscretamente ampio.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, noncolgono a loro volta nel segno.3.1. In primo luogo, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogniragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametrocui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato èopportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone,ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e lacultura della prova e della sua valutazione, di cui è da sempre permeato il nostro sistemaprocessuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramentedescrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sullacolpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530,comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio divalutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma èstato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionaleed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa CorteSuprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv.222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.),secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assolutadella responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006,Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008,Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato(Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 254025)che «La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio",che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non haintrodotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato ilprincipio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza 5processuale della responsabilità dell'imputato».3.2. Detto ciò, giova rammentare che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art.2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fattopossa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali- in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo esignificativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). Sicchè l’immissione “in fatto” di altro soggetto nell’attivitàgestoria rappresenta senz’altro, per quest’ultimo, la fonte dell’assunzione della posizione digaranzia di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., la quale, tuttavia, può anche coesistere con quella deltitolare della carica formale, a cui continuano a far capo tutti gli oneri connessi alla cura degliaffari della società, tanto più – come nel caso di specie – quando l’apparato espositivo dellesentenze di merito evidenzi il ruolo di protagonista dell’amministratore di diritto nelle fasisalienti dell’attività di conduzione dell’ente, riguardanti il maneggio del denaro.Ed in effetti, la pronuncia del Tribunale, a cui si è globalmente uniformata la Corte d’appello,ha convenientemente escluso l’attribuzione alla ricorrente della veste di testa di legno diMitwalli Sabri, coamministratore occulto, e ne ha dettagliatamente illustrato le operazioni dideprivazione delle risorse societarie, con precipuo riferimento ai “quattro gruppi” di transazioniriconducibili al periodo di amministrazione da lei ricoperto ed in quanto “unico soggettolegittimato ad operare sui conti correnti” (v., sul punto, anche pag.7), tra i quali pertrasparenza probatoria spiccano, a titolo esemplificativo, i plurimi prelievi individuali registraticome “prelevamenti da Banca – [OSCURATO:PERSONA]”, già quantificati al netto delle somme restituiteed esclusi, correttamente, gli importi riversati, ma provenienti da altre fonti e non effettuatidalla prevenuta a titolo di retrocessione (pag.5 e seg.). Il ripristino della situazionepatrimoniale dell’impresa, affinchè sia invocabile la figura giurisprudenziale della c.d.bancarotta riparata, indirettamente evocata dai motivi di ricorso, deve infatti avvenire adopera dell’amministratore che abbia precedentemente sottratto le disponibilità finanziarie enon certo, ovviamente, attraverso la veicolazione di somme di denaro provenienti da altreimprese nell’ambito di ordinari rapporti commerciali, ancorchè “parti correlate” rispetto allafallita. Come puntualmente chiarito in motivazione, tra le altre, da Sez.5, n. 57759 del24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 «presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto èquindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamenteavuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentementepregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo iversamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo».Le sentenze in scrutinio – concordi nel valorizzare la fuoriuscita dai conti correnti di cifresignificative, impiegate in spese estranee e per la copertura di costi non inerenti all’oggettosociale e, comunque, non coerenti con il perseguimento degli scopi dell’impresa, in pregiudiziodei creditori - si sono pertanto allineate all’orientamento consolidato di questa Corte secondo ilquale, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione 6o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nelladisponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione,da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delleesigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 -dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5,n. 23749 del 08/03/2013).In conclusione, i motivi di ricorso sono nel complesso orientati a richiedere una rivisitazionenel merito della vicenda processuale, preclusa in sede di legittimità, ove non è consentita una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendoformalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazionedi legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questaCorte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplicegrado (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Occorre chiosare, da ultimo, che quand’anche fosse possibile, in astratto, porre indiscussione taluna della pluralità di condotte distrattive sull’invocato presupposto delletrasferte all’estero dell’amministratrice dell’impresa, la pena irrogata nel minimo invalicabile didue anni di reclusione sarebbe insuscettibile di ulteriore riduzione; di tal che appareinsussistente, in definitiva, un concreto interesse della ricorrente ad un parziale accoglimentodel ricorso per cassazione.4.Alla reiezione del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris