Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05562/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1975 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 15 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 2 maggio 2022 dal GIP del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto nella veste di indagato in ordine ai reati di ricettazione di una pistola provento di furto e di detenzione illegale di un'arma da sparo.

Avverso il detto provvedimento il difensore ha proposto appello dinanzi al medesimo tribunale del riesame che, qualificata l'impugnazione come ricorso,ne ha disposto la trasmissione a questa Corte di Cassazione. 2.Con il ricorso la difesa deduce che il tribunale è incorso in una ricostruzione errata della vicenda, poiché l'indagato non ha mai confessato i fatti su cui il tribunale basa il pericolo di reiterazione e si è limitato ad ammettere di essere stato contattato per consegnare una pistola a Napoli, ottenendo quale corrispettivo la somma di 500 C. Deduce inoltre il ricorrente la inattendibilità delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; osserva che l'indagato, pur avendo precedenti penali per droga, dopo aver espiato la propria condanna ha seguito un percorso riabilitativo e si è mostrato collaborativo, tanto da non potersi ritenere pericoloso.

Chiede pertanto la revoca della misura cautelare e l'annullamento dell'ordinanza impugnata poiché la misura applicata non risulta né adeguata né proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Il ricorso in esame è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto avanza censure di merito, peraltro generiche, e invoca una diversa valutazione delle emergenze poste a sostegno delle ritenute esigenze cautelari, allegando elementi di fatto che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità quando siano stati oggetto di corretta e logica valutazione nel procedimento cautelare.

La difesa, peraltro, si limita a reiterare le censure già formulate con il riesame in ordine alle esigenze cautelari ravvisate dal gip e non si confronta con l'esaustiva e dettagliata motivazione resa dal tribunale che a pagina quattro dell'ordinanza impugnata ha sottolineato il pericolo di reiterazione criminosa specifica, in forza delle dichiarazioni etero accusatorie del coindagato, [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto delle intercettazioni eseguite, da cui emerge che Miglietti era in contatto con persone alle quali procurava armi, avvalendosi delle conoscenze intraprese negli ambienti del narcotraffico, precedentemente frequentati.

Il tribunale ha peraltro sottolineato che l'indagato è privo di fissa dimora e non emergono soluzioni adeguate a contenere le esigenze cautelari su indicate.

L'impugnazione proposta non si confronta con questi argomenti e reitera censure inconducenti e generiche, destinate a non superare il vaglio di ammissibilita. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammend che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di auto 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma uno ter, disp, att. cod. proc.pen.

Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - di ami ligga.n da r00.1111A [OSCURATO:PERSONA]',› SECONDA SE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1975 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 15 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 2 maggio 2022 dal GIP del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto nella veste di indagato in ordine ai reati di ricettazione di una pistola provento di furto e di detenzione illegale di un'arma da sparo. Avverso il detto provvedimento il difensore ha proposto appello dinanzi al medesimo tribunale del riesame che, qualificata l'impugnazione come ricorso,ne ha disposto la trasmissione a questa Corte di Cassazione. 2.Con il ricorso la difesa deduce che il tribunale è incorso in una ricostruzione errata della vicenda, poiché l'indagato non ha mai confessato i fatti su cui il tribunale basa il pericolo di reiterazione e si è limitato ad ammettere di essere stato contattato per consegnare una pistola a Napoli, ottenendo quale corrispettivo la somma di 500 C. Deduce inoltre il ricorrente la inattendibilità delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; osserva che l'indagato, pur avendo precedenti penali per droga, dopo aver espiato la propria condanna ha seguito un percorso riabilitativo e si è mostrato collaborativo, tanto da non potersi ritenere pericoloso. Chiede pertanto la revoca della misura cautelare e l'annullamento dell'ordinanza impugnata poiché la misura applicata non risulta né adeguata né proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso in esame è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto avanza censure di merito, peraltro generiche, e invoca una diversa valutazione delle emergenze poste a sostegno delle ritenute esigenze cautelari, allegando elementi di fatto che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità quando siano stati oggetto di corretta e logica valutazione nel procedimento cautelare. La difesa, peraltro, si limita a reiterare le censure già formulate con il riesame in ordine alle esigenze cautelari ravvisate dal gip e non si confronta con l'esaustiva e dettagliata motivazione resa dal tribunale che a pagina quattro dell'ordinanza impugnata ha sottolineato il pericolo di reiterazione criminosa specifica, in forza delle dichiarazioni etero accusatorie del coindagato, [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto delle intercettazioni eseguite, da cui emerge che Miglietti era in contatto con persone alle quali procurava armi, avvalendosi delle conoscenze intraprese negli ambienti del narcotraffico, precedentemente frequentati. Il tribunale ha peraltro sottolineato che l'indagato è privo di fissa dimora e non emergono soluzioni adeguate a contenere le esigenze cautelari su indicate. L'impugnazione proposta non si confronta con questi argomenti e reitera censure inconducenti e generiche, destinate a non superare il vaglio di ammissibilita. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammend che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di auto 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma uno ter, disp, att. cod. proc.pen. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - di ami ligga.n da r00.1111A [OSCURATO:PERSONA]',› SECONDA SE
Sentenza Cassazione n. 05562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris