CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 37888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ser.7u,uz.A su ricorsi prpposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/:! 972 [OSCURATO:PERSONA] rata CORATO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di TRANIgli atd, rriptignato ncorso; udit:.E! !a re:2:one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]7SSA; uro il Pubblico Ministero, in persona dei Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cry ha concluso chiedendo QAA—(2.egis-: )-A0-1.---4 t t /tC ,,k4Aevs>5-v.h.) 1,A2Lt t-IA, [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione, tramite il difensore, la la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani il 17.2.2021, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello con cui gli imputati hanno contestato il giudizio di responsabilità espresso dal Giudice di pace nella sentenza n. 38/19„ emessa nei loro confronti, di condanna alla pena di Euro 500,00 di multa, ciascuno, per il delitto di lesione, oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Il difensore ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale in riferimento alli art.37 del D.LGS. n. 274/2000 e all'art. 574 co. 4 cod. proc. pen. per avere il giudice monocratico dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo, erroneamente, non impugnato il capo della sentenza afferente il risarcimento del danno, richiamando il prevalente orientamento di questa Corte secondo cui, invece, l'impugnazione proposta avverso i capi della sentenza che riguardano la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti anche agli altri punti che dipendono dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: / il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, avendo gli imputati appellato la pronuncia di condanna, anche al L, r risarcimento del danno, contestandola sotto il profilo della affermazione della responsabilità penale. 1.1. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, oramai consolidato, che il Collegio ritiene senz'altro da preferire, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459 - 01, Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Sez. 5, precetti, quando la materia da ciascuno di essi regolata non sia la stessa. Ciò non significa che la normativa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 non sia speciale, regolando specificamente il procedimento davanti al giudice di pace, ma solo che, per espressa previsione di una stessa norma del decreto medesimo, trovino applicazione anche le norme del codice di procedura penale laddove non vi sia coincidenza, ma, come nel caso di specie, complementarietà ( indi a rigore sotto certi aspetti si tratta di interpretazione armonica delle norme, dettata dai principi, più che di applicazione della norma codicistica in virtù del disposto di cui all'art. 2 del decreto legislativo de quo). L'art. 574, comma 4, c.p.p., invero, afferma un principio generale, ovvero il principio della necessaria estensione dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale anche alla pronuncia sui capi contenenti le statuizioni civili, alla condizione della dipendenza di questi ultimi dalla prima, che in quanto tale ben può trovare spazio anche nella normativa speciale riguardante le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, non essendo peraltro affatto in contrasto, come visto, con la ratio di quella disciplina. Infatti, la norma dell'art. 37, laddove subordina l'appellabilità, da parte dell'imputato, delle condanne a pena pecuniaria, al requisito della contestuale impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno, di fatto non regola diversamente la stessa materia del precetto codicistico di cui all'articolo 574, comma 4, c.p.p., ma pone un indice limitativo, a ben vedere utilmente interpretabile alla luce del principio generale dal medesimo espresso, dal momento che la sua applicazione non ne contraddice la ratio anzi la esalta, giacchè, da un lato, lascia integro il principio della appellabilità delle sole sentenze - con condanna a pena pecuniaria - pronunciate anche sui profili civili, dall'altro, consente di garantire il doppio grado di giudizio in tutti i casi in cui vi sia stata tale pronuncia, a prescindere dalla formale impugnazione del capo, in perfetta linea con la scelta legislativa al riguardo confluita nel decreto legislativo indicato, che ha inteso « privilegiare >> unicamente le pronunce che si riflettono anche sugli interessi civilistici, differenziandole da quelle di condanna alla sola pena pecuniaria senza statuizione civilistica (perché, evidentemente, meno significative e non meritevoli della doppia impugnazione). Sicchè deve concludersi che sia l'art. 574. comma 4, c.p.p., che l'art. 37, comma 1. d. Igs. n. 274\2000I disciplinano armonicamente il tema dell'ampiezza della devoluzione dipendente dalla impugnazione dell'imputato sul punto o capo relativo alla responsabilità. D'altra parte è innegabile che l'eventuale accoglimento dell'appello dell'imputato sulla responsabilità, con conseguente sua assoluzione, comporti l'automatica revoca delle statuizioni civili. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti pe