CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che JASHAR Orhan - imputato, come meglio specificato in rubrica, dei delitti di cui all'art. 416 e 452-quaterdecies cod. pen., 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli - per quanto qui rileva - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità per il reato associativo e per quello di cui all'art. 452-quaterdecies, nonché all'applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, sviluppando le prime due censure attraverso una memoria ritualmente depositata; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale - in piena linea di continuità con il primo giudice - sulla scorta delle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata, in cui si fa leva sulle plurime convergenti risultanze acquisite in ordine, da un lato, alla sistematica attività di raccolta abusiva dei rifiuti, selezione e vendita a ditte compiacenti, alla combustione di quelli non venduti, ecc. D'altro lato, con riferimento al reato associativo, sono state valorizzate la predisposizione di mezzi, la suddivisione dicompiti, la posizione sovraordinata assunta dallo JASHAR anche nel tenere i rapporti con le forze dell'ordine durante gli accessi: cfr. pagg 3 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto altresì, con riferimento alla conferma della recidiva, che il motivo sia generico, perché privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza, che non si esaurisce, all'evidenza (cfr. pag. 3), nel mero richiamo dei precedenti a carico del ricorrente; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stato confutato con concrete ed idonee allegazioni l'assunto della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che tali considerazioni impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pera6 - AGO 2026