CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45031/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada in riferimento all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Nullità della sentenza impugnata per palese carenza di motivazione e violazione del principio del contraddittorio. La difesa lamenta che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sul contenuto della certificazione medica in atti, nella quale era attestato il rifiuto dell'imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, senza provvedere all'esame del medico sottoscrittore in violazione del contraddittorio tra le parti; 2. Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato che i motivi si appalesano manifestamente infondati. Considerato che la certificazione di cui la difesa lamenta l'illegittima utilizzazione è stata acquisita agli atti del fascicolo sull'accordo delle parti: invero, detta certificazione, come evidenziato anche dalla Corte di merito, è stata prodotta dal P.M., unitamente ad altri documenti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza che la difesa abbia sollevato obiezioni. Risulta pertanto corretta la risposta fornita in sentenza sul punto, in base alla quale, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., l'atto risulta essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione (cfr. in argomento Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02: «Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem"»). Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti e la gravità del fatto per modalità di realizzazione della condotta; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere es