CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13863/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 20/04/2018 dal Tribunale di Belluno di condanna per il reato di cui agli artt.61 n.5, 624 bis, 625 commi 2 e 5, cod. pen. commesso in Feltre in data 11 febbraio 2013, con recidiva reiterata specifica; letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio inerente alla prova indiziaria, senza adeguato confronto con la prova dichiarativa e il riconoscimento effettuato da due testi, corroborata dal contratto di noleggio della Renault utilizzata per il furto; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione, laddove correttamente tale istituto è stato ritenuto non applicabile allorchè non vi sia la prova della preventiva medesimezza del disegno criminoso (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hannami, Rv. 266179 - 01); considerato che, con il terzo motivo, deduce violazione dell'art.603 cod. proc. pen. senza confrontarsi con quanto affermato a pag.3 della sentenza impugnata e trascurando l'eccezionalità dell'istituto (circa i limiti del sindacato di legittimità, Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022 , Grosso, Rv. 283522 - 01); considerato che alla inammissibilità del ricorso, che si trasmette ai motivi aggiunti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 202