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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40701/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone appello avverso detta sen- tenza, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 26 marzo 2021, il difensore, munito di apposita procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione.

La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen..

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone appello avverso detta sen- tenza, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 26 marzo 2021, il difensore, munito di apposita procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la
Sentenza Cassazione n. 40701/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris