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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49568/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] souri NOUREDDINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 dicembre 2018 il Tribunale di Campobasso, in rito ordinario, ha condannato, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 375.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 45.000 di multa, t [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 15.000 di multa, per il reato dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, mediante documentazione falsa, procuravano l'ingresso nel territorio dello Stato di persone di nazionalità marocchina in violazione delle norme sull'immigrazione.

Con sentenza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 250.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, e confermato per il resto.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo lamenta vizi della motivazione, in particolare la contraddittorietà di due passaggi diversi della motivazione, laddove si afferma, da un lato che il [OSCURATO:PERSONA] veniva considerato responsabile "come delegato dei datori di lavoro" e, dall'altro, che "nessuna delega dai titolari delle aziende agricole interessate risulta presente in atti".

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (motivi presentati in modo cumulativo per entrambi gli imputati) Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione a fronte del motivo di appello contenente una richiesta di nullità della sentenza di primo grado ex art. 604 c.p.p. per la indicazione erronea del nome degli imputati in alcune parti di essa, e per avere dapprima escluso le aggravanti ex art. 12, comma 3, d.lvo, n. 286 del 1998, e poi averle valutate nella parte relativa alle sanzioni applicate agli imputati.

Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del reato in capo ai ricorrenti, in quanto Mustapha avrebbe soltanto avuto un ruolo nell'ingresso di un immigrato, e quindi non potrebbe definirsi un soggetto apicale, NcYch-he non sarebbe mai stato identificato con certezza.

Con il terzo si lamenta la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rilevando la insussistenza dell'aggravante di avere commesso in fatto in tre o più personeiche è stata contestata agli imputati pur avendo la Corte assolto tutti gli altri imputati per non aver commesso il fatto.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata non è affetta dal vizio di contraddittorietà denunciato.

Nel percorso argomentativo della decisione impugnata, infatti, la Corte d'appello spiega che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla circostanza che egli è con certezza il soggetto che ha presentato le istanze in Prefettura per asserita delega ricevuta dai datori di lavoro; la pronuncia aggiunge che nessuna reale delega gli era stata, in realtà, conferita, e per questo motivo assolve i datori di lavoro in quanto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia allegato alla delega presentata in Prefettura la carta d'identità del delegante non costituisce prova sufficiente del coinvolgimento di questi, essendo possibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto copia del documento in altro modo.

Non vi è, pertanto, alcuna contraddittorietà tra questi due passaggi argomentativi, che anzi sono concatenati sul piano logico l'uno all'altro: l'esistenza di documenti aventi il contenuto della delega e spesi da [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici dell'amministrazione dell'Interno è considerata accertata in sentenza, che però ha ritenuto che essi non provenissero in realtà dal soggetto che ivi è indicato come delegante, e che quindi, in definitiva, essi fossero falsi.

La motivazione ha, pertanto, una sua evidente logica interna e resiste alla censura che le è stata mossa.

2. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo è scisso in due parti.

La prima parte è dedicata alla questione di nullità della sentenza di primo grado per asserita errata indicazione in alcune parti dei nomi dei due imputati (nel ricorso non sono indicate le pagine della sentenza di primo grado in cui il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di indicazione del nome; in ogni caso, dalla lettura della sentenza si legge più volte che il nome di [OSCURATO:PERSONA] è indicato anche come Nordine, e si specifica che lo stesso è stato poi comunque identificato in Noureddine).

Si tratta di una nullità non prevista dalla legge, perché l'identificazione dei due imputati è certa, gli stessi hanno residenza italiana e sono stati anche oggetto di perquisizione in corso di indagini preliminari.

L'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale (Sez. 5, Sentenza n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713: ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen.

Fattispecie in cui la sentenza impugnata riportava in intestazione un "alias" dell'imputato).

Peraltro, va anche notato che Noureddine/Nordine sono forme diverse di translitterazione dello stesso nome (l'arabo non ha uno standard linguistico uniforme di translitterazione dei propri caratteri, come ad esempio la lingua cinese) e che lo stesso ricorso incorre nella medesima incertezza nella corretta translitterazione del nome della persona, in quanto indica il ricorrente a pag. 1 come Nourdine ed a pag. 2, 3 e 4 come Nordine, ma questo non comporta incertezza su chi sia la persona cui è riferibile il ricorso perché, come in sentenza, lo stesso è identificato con certezza.

La seconda parte del motivo è dedicata alla asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui prima avrebbe escluso un'aggravante e poi l'avrebbe inserita nel calcolo.

Il motivo, che è stato sviluppato contro la sentenza di primo grado, e non contro quella di secondo grado cui contesta solo l'omessa valutazione di tale motivo di appello, non è fondato.

Ai due Soufi erano contestate in imputazione le aggravanti del comma 3 lett. a) (aver procurato l'ingresso di cinque o più persone) e dell'allora vigente lett. c- bis) (fatto commesso da tre o più persone o utilizzando documenti contraffatti).

Il giudice di primo grado ha ritenuto che, a carico dei due Soufi, esistesse l'aggravante dell'esser commesso il fatto da tre o più persone utilizzando documenti contraffatti, mentre dovesse essere esclusa quella dell'essere stato procurato l'ingresso di più di cinque persone (lo si legge a pagina 54 della sentenza).

Poi nella parte del trattamento sanzionatorio, per essi ed anche per gli altri imputati, il giudice di primo grado ha deciso di bilanciare le aggravanti con le attenuanti con regime di equivalenza (pag. 56 della sentenza).

E' vero che il giudice di primo grado non ha distinto tre le posizioni degli imputati cui ha riconosciuto due aggravanti e le posizioni di quelle cui ne ha riconosciuto soltanto una, e le ha bilanciate nello stesso modo per entrambi i gruppi di imputati, ma va osservato che nel giudizio di bilanciamento le aggravanti non si contano, ma si pesano, e quindi resta una libera scelta discrezionale del giudice del merito, purchè fondata su parametri logici di valutazione che però qui non vengono censurati, averle concesse in giudizio di equivalenza per tutti gli imputati.

2.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza del reato in capo ai ricorrenti, in esso si dice che Mustapha avrebbe soltanto avuto un ruolo nell'ingresso di un immigrato, e quindi non potrebbe definirsi un soggetto apicale; Nordine non sarebbe mai stato identificato con certezza.

In realtà, l'identificazione dei due imputati come coloro che hanno commesso il reato loro attribuito avviene a pag. 38 della sentenza di primo grado dove si dice che un teste ([OSCURATO:PERSONA]) ha riconosciuto in foto Mustapha; la sentenza aggiunge che lo stesso in dibattimento non riconosce Noureddine in fotografia, però lo aveva riconosciuto in indagini, e che in ogni caso l'identificazione di Noureddine è certa perché Mustapha lo indica come suo figlio, e che altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) ha fornito il numero di cellulare di Noureddine ed ha indicato l'auto con targa italiana che aveva in uso; infine, vi è anche perquisizione a suo carico che ha confermato l'identificazione.

Il motivo di ricorso non prende in alcun modo posizione su tutti questi elementi di prova della identificazione degli imputati, e quindi in questa parte è inammissibile per genericità.

Nella parte in cui attacca la frase contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui Mustapha sarebbe stato un soggetto con ruolo apicale (frase che il giudice di primo grado ha utilizzato per differenziare il trattamento sanzionatorio), il ricorso è altrettanto inammissibile.

Sul punto va osservato che il motivo di ricorso si limita ad affermare che l'assoluzione degli altri imputati smentisce la circostanza che Mustapha avrebbe avuto un ruolo apicale, e che non può essere ricavato a Mustapha un ruolo apicale per il semplice fatto di aver favorito l'ingresso di un solo straniero.

Il motivo, però, non contrasta l'intero ragionamento del giudice di primo grado, che era più ampio, è riportato a pag. 41, in cui si specifica che Mustapha era il punto di riferimento per i marocchini che volevano fare ingresso in Italia cui chiedeva 7.700 euro, e che lo stesso era il procacciatore dei contratti di lavoro; la circostanza che in questo processo vi sia prova dell'esito positivo dell'ingresso di un extracomunitario è, pertanto, solo una parte del ragionamento con cui il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di apicalità del ruolo del ricorrente.

2.3. Il terzo motivo è dedicato alla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in esso si rileva la insussistenza dell'aggravante di avere commesso in fatto in tre o più persone che è stata ritenuta in capo agli imputati pur avendo la Corte assolto tutti gli altri imputati per non aver commesso il fatto.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio di appello si è concluso con la condanna di almeno tre persone (i due Soufi più [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbero commesso il reato in concorso tra loro; è presente, quindi, l'accertamento giurisdizionale sull'esistenza dell'aggravante delle tre o più persone.

Peraltro, ai fini della sussistenza dell'aggravante rileverebbe anche il riconoscimento implicito di responsabilità di eventuali correi non identificati oppure per cui è intervenuta sentenza di non doversi procedere (la pronuncia della Corte d'appello dispone il non doversi procedere nei confronti di cinque persone per morte di imputato o per ne bis in idem).

Va anche osservato che, peraltro, l'aggravante si fonda anche sull'aver commesso il reato mediante l'utilizzo di documenti falsi, circostanza su cui non vi sono deduzioni in ricorso.

In definitiva, il motivo è fondato su un postulato (la inesistenza dell'aggravante), che però è smentito dall'accertamento giurisdizionale avvenuto nei gradi di merito, che invece hanno ritenuto che quell'aggravante esistesse.

Esso è, pertanto, manifestamente infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] souri NOUREDDINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2018 il Tribunale di Campobasso, in rito ordinario, ha condannato, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 375.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 45.000 di multa, t [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 15.000 di multa, per il reato dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, mediante documentazione falsa, procuravano l'ingresso nel territorio dello Stato di persone di nazionalità marocchina in violazione delle norme sull'immigrazione. Con sentenza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 250.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, e confermato per il resto. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo lamenta vizi della motivazione, in particolare la contraddittorietà di due passaggi diversi della motivazione, laddove si afferma, da un lato che il [OSCURATO:PERSONA] veniva considerato responsabile "come delegato dei datori di lavoro" e, dall'altro, che "nessuna delega dai titolari delle aziende agricole interessate risulta presente in atti". 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (motivi presentati in modo cumulativo per entrambi gli imputati) Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione a fronte del motivo di appello contenente una richiesta di nullità della sentenza di primo grado ex art. 604 c.p.p. per la indicazione erronea del nome degli imputati in alcune parti di essa, e per avere dapprima escluso le aggravanti ex art. 12, comma 3, d.lvo, n. 286 del 1998, e poi averle valutate nella parte relativa alle sanzioni applicate agli imputati. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del reato in capo ai ricorrenti, in quanto Mustapha avrebbe soltanto avuto un ruolo nell'ingresso di un immigrato, e quindi non potrebbe definirsi un soggetto apicale, NcYch-he non sarebbe mai stato identificato con certezza. Con il terzo si lamenta la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rilevando la insussistenza dell'aggravante di avere commesso in fatto in tre o più personeiche è stata contestata agli imputati pur avendo la Corte assolto tutti gli altri imputati per non aver commesso il fatto.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata non è affetta dal vizio di contraddittorietà denunciato. Nel percorso argomentativo della decisione impugnata, infatti, la Corte d'appello spiega che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla circostanza che egli è con certezza il soggetto che ha presentato le istanze in Prefettura per asserita delega ricevuta dai datori di lavoro; la pronuncia aggiunge che nessuna reale delega gli era stata, in realtà, conferita, e per questo motivo assolve i datori di lavoro in quanto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia allegato alla delega presentata in Prefettura la carta d'identità del delegante non costituisce prova sufficiente del coinvolgimento di questi, essendo possibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto copia del documento in altro modo. Non vi è, pertanto, alcuna contraddittorietà tra questi due passaggi argomentativi, che anzi sono concatenati sul piano logico l'uno all'altro: l'esistenza di documenti aventi il contenuto della delega e spesi da [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici dell'amministrazione dell'Interno è considerata accertata in sentenza, che però ha ritenuto che essi non provenissero in realtà dal soggetto che ivi è indicato come delegante, e che quindi, in definitiva, essi fossero falsi. La motivazione ha, pertanto, una sua evidente logica interna e resiste alla censura che le è stata mossa. 2. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo è scisso in due parti. La prima parte è dedicata alla questione di nullità della sentenza di primo grado per asserita errata indicazione in alcune parti dei nomi dei due imputati (nel ricorso non sono indicate le pagine della sentenza di primo grado in cui il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di indicazione del nome; in ogni caso, dalla lettura della sentenza si legge più volte che il nome di [OSCURATO:PERSONA] è indicato anche come Nordine, e si specifica che lo stesso è stato poi comunque identificato in Noureddine). Si tratta di una nullità non prevista dalla legge, perché l'identificazione dei due imputati è certa, gli stessi hanno residenza italiana e sono stati anche oggetto di perquisizione in corso di indagini preliminari. L'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale (Sez. 5, Sentenza n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713: ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. Fattispecie in cui la sentenza impugnata riportava in intestazione un "alias" dell'imputato). Peraltro, va anche notato che Noureddine/Nordine sono forme diverse di translitterazione dello stesso nome (l'arabo non ha uno standard linguistico uniforme di translitterazione dei propri caratteri, come ad esempio la lingua cinese) e che lo stesso ricorso incorre nella medesima incertezza nella corretta translitterazione del nome della persona, in quanto indica il ricorrente a pag. 1 come Nourdine ed a pag. 2, 3 e 4 come Nordine, ma questo non comporta incertezza su chi sia la persona cui è riferibile il ricorso perché, come in sentenza, lo stesso è identificato con certezza. La seconda parte del motivo è dedicata alla asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui prima avrebbe escluso un'aggravante e poi l'avrebbe inserita nel calcolo. Il motivo, che è stato sviluppato contro la sentenza di primo grado, e non contro quella di secondo grado cui contesta solo l'omessa valutazione di tale motivo di appello, non è fondato. Ai due Soufi erano contestate in imputazione le aggravanti del comma 3 lett. a) (aver procurato l'ingresso di cinque o più persone) e dell'allora vigente lett. c- bis) (fatto commesso da tre o più persone o utilizzando documenti contraffatti). Il giudice di primo grado ha ritenuto che, a carico dei due Soufi, esistesse l'aggravante dell'esser commesso il fatto da tre o più persone utilizzando documenti contraffatti, mentre dovesse essere esclusa quella dell'essere stato procurato l'ingresso di più di cinque persone (lo si legge a pagina 54 della sentenza). Poi nella parte del trattamento sanzionatorio, per essi ed anche per gli altri imputati, il giudice di primo grado ha deciso di bilanciare le aggravanti con le attenuanti con regime di equivalenza (pag. 56 della sentenza). E' vero che il giudice di primo grado non ha distinto tre le posizioni degli imputati cui ha riconosciuto due aggravanti e le posizioni di quelle cui ne ha riconosciuto soltanto una, e le ha bilanciate nello stesso modo per entrambi i gruppi di imputati, ma va osservato che nel giudizio di bilanciamento le aggravanti non si contano, ma si pesano, e quindi resta una libera scelta discrezionale del giudice del merito, purchè fondata su parametri logici di valutazione che però qui non vengono censurati, averle concesse in giudizio di equivalenza per tutti gli imputati. 2.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza del reato in capo ai ricorrenti, in esso si dice che Mustapha avrebbe soltanto avuto un ruolo nell'ingresso di un immigrato, e quindi non potrebbe definirsi un soggetto apicale; Nordine non sarebbe mai stato identificato con certezza. In realtà, l'identificazione dei due imputati come coloro che hanno commesso il reato loro attribuito avviene a pag. 38 della sentenza di primo grado dove si dice che un teste ([OSCURATO:PERSONA]) ha riconosciuto in foto Mustapha; la sentenza aggiunge che lo stesso in dibattimento non riconosce Noureddine in fotografia, però lo aveva riconosciuto in indagini, e che in ogni caso l'identificazione di Noureddine è certa perché Mustapha lo indica come suo figlio, e che altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) ha fornito il numero di cellulare di Noureddine ed ha indicato l'auto con targa italiana che aveva in uso; infine, vi è anche perquisizione a suo carico che ha confermato l'identificazione. Il motivo di ricorso non prende in alcun modo posizione su tutti questi elementi di prova della identificazione degli imputati, e quindi in questa parte è inammissibile per genericità. Nella parte in cui attacca la frase contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui Mustapha sarebbe stato un soggetto con ruolo apicale (frase che il giudice di primo grado ha utilizzato per differenziare il trattamento sanzionatorio), il ricorso è altrettanto inammissibile. Sul punto va osservato che il motivo di ricorso si limita ad affermare che l'assoluzione degli altri imputati smentisce la circostanza che Mustapha avrebbe avuto un ruolo apicale, e che non può essere ricavato a Mustapha un ruolo apicale per il semplice fatto di aver favorito l'ingresso di un solo straniero. Il motivo, però, non contrasta l'intero ragionamento del giudice di primo grado, che era più ampio, è riportato a pag. 41, in cui si specifica che Mustapha era il punto di riferimento per i marocchini che volevano fare ingresso in Italia cui chiedeva 7.700 euro, e che lo stesso era il procacciatore dei contratti di lavoro; la circostanza che in questo processo vi sia prova dell'esito positivo dell'ingresso di un extracomunitario è, pertanto, solo una parte del ragionamento con cui il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di apicalità del ruolo del ricorrente. 2.3. Il terzo motivo è dedicato alla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in esso si rileva la insussistenza dell'aggravante di avere commesso in fatto in tre o più persone che è stata ritenuta in capo agli imputati pur avendo la Corte assolto tutti gli altri imputati per non aver commesso il fatto. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudizio di appello si è concluso con la condanna di almeno tre persone (i due Soufi più [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbero commesso il reato in concorso tra loro; è presente, quindi, l'accertamento giurisdizionale sull'esistenza dell'aggravante delle tre o più persone. Peraltro, ai fini della sussistenza dell'aggravante rileverebbe anche il riconoscimento implicito di responsabilità di eventuali correi non identificati oppure per cui è intervenuta sentenza di non doversi procedere (la pronuncia della Corte d'appello dispone il non doversi procedere nei confronti di cinque persone per morte di imputato o per ne bis in idem). Va anche osservato che, peraltro, l'aggravante si fonda anche sull'aver commesso il reato mediante l'utilizzo di documenti falsi, circostanza su cui non vi sono deduzioni in ricorso. In definitiva, il motivo è fondato su un postulato (la inesistenza dell'aggravante), che però è smentito dall'accertamento giurisdizionale avvenuto nei gradi di merito, che invece hanno ritenuto che quell'aggravante esistesse. Esso è, pertanto, manifestamente infondato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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